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Incentivi PMI è online il nuovo portale incentivi.gov.it, che riunisce tutti gli incentivi governativi.

Clicca qui per andare all'indice degli incentivi in vigore.

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Il portale dedicato agli incentivi per le imprese, i professionisti e le amministrazioni.
Incentivi.gov.it è lo strumento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per facilitare la ricerca degli incentivi da parte dei cittadini e delle imprese sia per nuove attività sia per consolidare quelle già attive.
Si tratta di un motore di ricerca che consente di individuare le misure che meglio rispondono alle esigenze di ogni utente, grazie ad una dettagliata classificazione degli incentivi messi a disposizione dal MIMIT. Per ogni agevolazione, infatti, sono specificate le categorie di interesse, le date di apertura e chiusura degli sportelli, le caratteristiche tecniche, i costi ammessi e l’ambito territoriale.
Sul sito saranno inoltre sempre aggiornati i riferimenti alla normativa e alla modulistica funzionali alla presentazione delle domande.

Il portale consente, attraverso un percorso guidato, di trovare e scegliere tutti gli incentivi finanziati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, compresi quelli previsti dal Pnrr, in continua interrelazione con i contenuti presenti sul sito Mise. In una seconda fase, la sua operatività verrà estesa anche alle misure e alle sovvenzioni di altri enti e istituzioni.

È infine prevista un’area riservata alle pubbliche amministrazioni per offrire report e dati aggiornati, utili alla programmazione e alla conoscenza dello stato delle misure in tempo reale.

 

La norma di riferimento: L’art. 3, comma 4 ter del D.L. n. 5/2009 convertito con L. 33/2009 e s.m.i. testualmente recita: "Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa".

Parti: "più imprenditori" indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali - comprese le ditte individuali. La qualifica di imprenditore (ex art.2082 c.c.) e la formale iscrizione presso la Camera di Commercio di tutte le aziende retiste sono elementi essenziali.  

Causa: il comma 4 ter stabilisce che le imprese stipulanti “perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. Questo è ciò che distingue il contratto di rete da tutte le altre figure di contratti stipulati tra imprese. La causa del contratto è, quindi, l’accrescimento della capacità innovativa e della competitività delle imprese.

Oggetto: "si obbligano, sulla base di un programma comune di rete ...". Nel programma si indicano le attività che dovranno essere svolte in Rete, e al programma si collegano i diritti e gli obblighi dei partecipanti e le modalità di realizzazione dello scopo comune.
Nel Consorzio e nelle ATI ad esempio non esiste un programma di rete.

Forma: il contratto di rete deve essere stipulato per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per “atto firmato digitalmente”  da trasmettere ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato previsto.

Pubblicità: il contratto di rete deve essere annotato in ogni registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante. L’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima iscrizione prescritta (comma 4 - quater).

Contenuto del contratto gli elementi obbligatori e facoltativi: Il contratto di rete deve obbligatoriamente indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale dei contraenti; b) gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva tra le imprese; c) la definizione del programma di rete per la realizzazione dello scopo comune; d) la durata del contratto; e) le modalità di adesione di altri imprenditori; f) le regole per l’assunzione delle decisioni sugli aspetti di interesse comune.

La rete contratto e la rete soggetto: oggi gli imprenditori che intendono costituire una rete possono sostanzialmente scegliere tra due diverse forme alternative:
la rete soggetto (nascita di un nuovo soggetto giuridico);
la rete contratto (modello contrattuale puro).
RETE “SOGGETTO”
Contratto con fondo patrimoniale comune e organo comune, che attraverso la volontaria e facoltativa iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, acquista soggettività giuridica dando vita a un NUOVO SOGGETTO.
RETE “CONTRATTO”
Contratto che regola una COLLABORAZIONE tra imprese senza dar luogo alla nascita di un nuovo ente autonomo e distinto rispetto alle imprese partecipanti.

Appalti:  Il codice dei contratti pubblici riconosce come operatore economico le “reti di impresa” e la norma cui fare riferimento è l’art. 45, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016.

 

Il contratto di rete rappresenta uno strumento di politica industriale promettente per lo sviluppo delle imprese. Favorisce la collaborazione tra imprese, stimola l'innovazione, migliora l'accesso ai mercati e contribuisce alla competitività dell'industria. La politica industriale può svolgere un ruolo importante nel promuovere l'utilizzo dei contratti di rete, offrendo incentivi e agevolazioni alle imprese che desiderano aderire a tali accordi di collaborazione.

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli il 07-11-2016

 

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Per informazioni e richieste consulenza scrivere a      Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

L'obbligo di segnalare alle Autorità di Vigilanza i dettagli di tutte le operazioni effettuate con strumenti finanziari derivati è entrato in vigore in tutta l'Unione Europea il 12 febbraio 2014.

Ricordiamo che già il 16 agosto 2012 era entrato in vigore a livello europeo il Regolamento (UE) n. 648/2012 in materia di "Strumenti derivati OTC. Il Regolamento delineava un quadro europeo comune per i contratti derivati OTC, ponendo in capo ai contraenti che operano con tali strumenti, specifici adempimenti informativi.

Dal 12 febbraio le imprese e gli intermediari finanziari hanno l'obbligo di segnalare gli strumenti derivati già sottoscritti (backload) o che saranno stipulati successivamente (go-live), ad un soggetto terzo "Trade Repository".
I contraenti possono effettuare tale segnalazione in proprio o, in alternativa, delegare la stessa ad un soggetto terzo, tramite mandatoRequisito preliminare all'obbligo di reporting è la richiesta del codice identificativo LEI  un codice univoco di 20 caratteri alfanumerici), necessario per il riconoscimento del contraente.
Il codice, una volta concluso il processo di omologazione, sarà accettato a livello internazionale come identificativo unico per la registrazione dei derivati presso i "Trade Repository". In Italia, l'ente preposto a gestire tale servizio è Unioncamere in partnership con InfoCamer.

Clicca qui per sapere come fare a richiedere il codice LEI.
 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

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Differenza tra reti soggetto e reti contratto


Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 articolo 3, comma 4-ter e ss.:
"Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare …….. ovvero a scambiarsi ……. ovvero ancora ad esercitare in comune ….. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica, salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte".


Il contratto di rete nasce come strumento meramente contrattuale, ma se le aziende retiste vogliono creare con la rete un autonomo soggetto giuridico, altro e diverso rispetto alle imprese contraenti, possono far acquisire soggettività giuridica alla rete, definita “rete soggetto” per distinguerla dalla rete meramente contrattuale detta “rete contratto”.

Oggi gli imprenditori che intendono costituire una rete possono quindi sostanzialmente scegliere tra due diverse forme alternative:

la rete soggetto (nascita di un nuovo soggetto giuridico);
la rete contratto (modello contrattuale puro).

Pertanto il contratto di rete può dar vita, sulla base della volontà delle parti contraenti, ad un nuovo soggetto giuridico, la cosiddetta rete-soggetto (rete dotata di soggettività giuridica).

RETE “SOGGETTO”
Contratto con fondo patrimoniale comune e organo comune, che attraverso la volontaria e facoltativa iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, acquista soggettività giuridica dando vita a un NUOVO SOGGETTO.

La rete soggetto è obbligata a dotarsi di una propria partita IVA in quanto soggetto passivo del tributo;
la “rete soggetto” sconta l’imposta sul reddito delle società (IRES);
la “rete soggetto” è soggetto passivo IRAP in relazione all’attività esercitata;
la “rete soggetto”, deve tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15 e 16 del D.P.R. n. 600/1973 e presentare un proprio bilancio.

 

RETE “CONTRATTO”
Contratto che regola una COLLABORAZIONE tra imprese senza dar luogo alla nascita di un nuovo ente autonomo e distinto rispetto alle imprese partecipanti.

Nella “rete contratto” gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridiche dei partecipanti; pertanto la stipula di una rete – contratto non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso.
È soggetto ad iscrizione nel Registro delle Imprese nella posizione di ciascuna impresa partecipante.
Ai fini fiscali, i costi e i ricavi derivanti dalla partecipazione sono deducibili o imponibili dai singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal Testo Unico e vanno indicati nella dichiarazione dei redditi degli stessi. La fatturazione attiva e passiva va ripartita tra tutte le imprese aderenti.

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli il 31-12-2016

 

Se sei un imprenditore e ti chiedi perché la tua azienda fa fatturato (o addirittura utili) ma alla fine dell’anno non rimangono soldi sul conto, la soluzione NON è andare in banca ed incrementare il tuo debito.

Spesso ci interfacciamo con imprenditori che si rivolgono a noi per richiedere un finanziamento in banca, ma che in realtà riuscirebbero ad incrementare la liquidità di cui hanno bisogno semplicemente lavorando sui processi della loro azienda!

Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare una guida gratuita dove presentiamo 8 strategie pratiche per incrementare la liquidità aziendale SENZA ricorrere al sistema bancario tradizionale (Strategie ignorate dal 90% degli imprenditori).

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D.L. 10 febbraio 2009 n.5 Art. 3, commi 4 ter e 4 quater 

Il Contratto di Rete Commissione Studi ODCEC di Viterbo

 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

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Il contributo Enasarco 2019 per gli agenti individuali (monomandatari e plurimandatari) e le società di persone è pari al 16,50% (era del 16%), di cui:

- 8,25% a carico del preponente;
- 8,25% a carico dell’agente (sotto forma di trattenuta espressamente indicata nella fattura di provvigioni).

Il pagamento viene effettuato dalla ditta preponente che è responsabile anche della quota trattenuta all'agente.

Massimali provvigionali 2019:
37.913,00 per i m
onomandatari
25.275,00 per i plurimandatari
 
I contributi Enasarco vanno versati trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza:

per il trimestre gennaio - marzo       la scadenza è il 20 maggio;
per il trimestre aprile - giugno         la scadenza è il 20 agosto;
per il trimestre luglio - settembre    la scadenza è il 20 novembre;
per il trimestre ottobre - dicembre   la scadenza è il 20 febbraio dell’anno successivo.
 
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La direttiva europea 2015/2366 - Payment Services Directive 2 - detta PSD2 - è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs.15 dicembre 2017 n. 218, ed è entrata in vigore il 13 gennaio 2018 e rappresenta una rivoluzione-evoluzione nel rapporto banca impresa cliente.

La direttiva PSD2, nasce in seguito alla continua evoluzione dell’utilizzo di pagamenti elettronici.

Lo scopo della direttiva è quello di rafforzare la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, aumentare la trasparenza e la sicurezza.

I soggetti a cui è rivolta la PSD2 sono i fornitori di servizi di pagamento, dalle banche, alle assicurazioni, alle Fintech, alle telco (telephone company), ai TPP (Third Party Providers).

La direttiva prevede che le banche concedano ai TPP (Third Party Providers) un accesso sicuro ai conti dei clienti e alle informazioni sui pagamenti, allo scopo di realizzare anche un mercato europeo dei pagamenti più efficiente.

In buona sostanza con un click i clienti delle banche potranno decidere a chi dare accesso alle informazioni del loro conto corrente. 

 

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Per le verifiche sugli adeguati assetti e sulla valutazione delle prospettive della continuità aziendale scrivici Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   

Collaboriamo anche con revisori, banche, CFO, consulenti, organismi di vigilanza, temporary manager.

 

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Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

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Per le reti soggetto è previsto che l’organo comune entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio (28 febbraio) debba depositare – inderogabilmente - la situazione patrimoniale presso la Camera di commercio ove la Rete ha la propria sede. 

La Legge non prevede che tale situazione patrimoniale debba essere approvata dalle imprese partecipanti alla Rete Soggetto. Nel caso in cui il contratto - o il regolamento - ne preveda l’approvazione, alla domanda di deposito del bilancio non deve essere comunque allegata la copia del relativo verbale di approvazione.

Per eseguire il deposito va utilizzato il modello B indicando come codice atto il numero 722 (situazione patrimoniale soggetti diversi). 
Il campo “data di approvazione del bilancio” è obbligatorio: si suggerisce di indicare come data di approvazione della situazione patrimoniale la data di invio della domanda.
L’imposta di bollo dovuta (euro 65,00), i diritti di segreteria (euro 62,70) e le sanzioni sono quelle previste per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna.

Si rammenta che gli effetti della pubblicità legale nella Camera di Commercio sono quelli della pubblicità dichiarativa e per questo la situazione patrimoniale non depositata non può essere opposta ai terzi, a meno che non si dimostri che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

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