Elementi condizionanti:
1) dovrà essere rispettata la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 196/03 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e dai successivi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, in particolare il provv. gen. dell’8 aprile 2010 sulla videosorveglianza;
2) dovrà essere rispettata tutta la normativa in materia di raccolta e conservazione delle immagini;
3) prima della messa in funzione dell’impianto l’azienda dovrà dare apposita informativa scritta al personale dipendente in merito all’attivazione dello stesso, al posizionamento delle telecamere ed alle modalità di funzionamento e dovrà informare i clienti con appositi cartelli;
4) l’impianto, che registrerà solo le immagini indispensabili, sarà costituito da telecamere orientate verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e danneggiamento (limitando l’angolo delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate), l’eventuale ripresa di dipendenti avverrà esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità;
5) all’impianto non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna ulteriore apparecchiatura al sistema da installare, se non in conformità al dettato dell’art. 4 della L. n. 300/1970 e previa relativa comunicazione alla DPL;
6) le immagini registrate non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sull’obbligo di diligenza da parte dei lavoratori, né per l’adozione di provvedimenti disciplinari;
7) in occasione di ciascun accesso alle immagini (che di norma dovrebbe avvenire solo nelle ipotesi di verificazione di atti criminosi o di eventi dannosi), l’azienda dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori occupati;
8) i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell’impianto.