Fonte Codice Civile, Libro Quarto – Delle Obbligazioni - Titolo VIII – Dell’arricchimento senza causa - Art. 2041. Azione generale di arricchimento.
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
Il principio che vieta di arricchirsi senza causa a spese di un altro risale al diritto romano; già il giurista Sesto Pomponio la aveva enunciato in termini generali con una massima riportata nel Digesto: "Jure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et iniura fieri locupletiorem" ("Per diritto di natura è equo che nessuno possa arricchirsi a danno di un altro e in difformità dal diritto").
Fonte Codice Civile, Libro Quarto – Delle Obbligazioni - Titolo VII – Del pagamento dell’indebito - Art. 2033. Indebito oggettivo.
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.