Fonte Codice Civile, Libro Quarto – Delle Obbligazioni  - Titolo VIII – Dell’arricchimento senza causa - Art. 2041. Azione generale di arricchimento.
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
Il principio che vieta di arricchirsi senza causa a spese di un altro risale al diritto romano; già il giurista Sesto Pomponio la aveva enunciato in termini generali con una massima riportata nel Digesto: "Jure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et iniura fieri locupletiorem" ("Per diritto di natura è equo che nessuno possa arricchirsi a danno di un altro e in difformità dal diritto").
Fonte Codice Civile, Libro Quarto – Delle Obbligazioni  - Titolo VII – Del pagamento dell’indebito - Art. 2033. Indebito oggettivo.
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.