Sul tema della fatturazione elettronica è finalmente intervenuta l'Agenzia delle Entrate, la quale ne ha approfondito le caratteristiche più importanti nella Circolare n. 18/E (.html) del 26/6/2014, legate in particolare alle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2013.
 
Tra le novità principali, vi è sicuramente la precisazione circa il fatto che per identificare le fatture elettroniche è determinante la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta ed accettata dal destinatario.
 
In questo modo:
  • non è fattura elettronica il documento inviato/ricevuto in formato cartaceo, seppur elaborato con un sistema informatico
  • è fattura elettronica il documento inviato/ricevuto tramite posta elettronica o altri strumenti telematici
Una ulteriore evoluzione è l'aggiunta nell'art. 21 del DPR 633/1972 della frase «il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario» (per un approfondimento vedere il contenuto della circolare in allegato).
 
Si ricorda, infine, in tema di conservazione elettronica, che i requisiti della fattura elettronica devono essere:
  • Autenticità dell'origine
  • Integrità del contenuto
  • Leggibilità
dall'istante dell'emissione fino alla fine del periodo di conservazione.
 
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