La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito, in data 7 novembre 2014, delucidazioni in merito al seguente argomento: Dimissioni della lavoratrice madre/lavoratore padre – obbligo di preavviso.

Testo integrale Interpello n. 28/2014 (download .pdf) del Minstero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l’Attività Ispettiva:
«L’ARIS – Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari – chiede il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la possibilità della lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare le dimissioni senza l’osservanza del preavviso sancito dall’art. 2118 c.c..
In particolare, l’istante chiede se la disposizione si riferisca alle dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino, ovvero a quelle comunicate al datore di lavoro entro il compimento del terzo anno.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dalla lettura dell’art. 55, comma 4 – come modificato dall’art. 4, comma 16, della L. n. 92/2012 – ai sensi del quale la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nel corso dei primi tre anni di vita del bambino, deve essere convalidata dal servizio ispettivo di questo Ministero.
In proposito, si evidenzia che le modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012 alla disposizione in esame hanno comportato l’estensione, da un anno ai primi tre anni di vita del bambino, del periodo in cui è necessario attivare la procedura di convalida, proprio al fine di predisporre una tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore.
In ordine alla questione circa l’obbligo di preavviso nel caso di dimissioni, l’art. 55, comma 5, stabilisce che “nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso”.
La disposizione, sebbene faccia riferimento all’articolo 55 nel suo complesso, è evidentemente riferita all’ipotesi di “dimissioni” presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino (cfr. artt. 55, comma 1 e 54, comma 1). Ciò in considerazione del fatto che le modifiche relative all’estensione temporale da 1 a 3 anni, come sopra osservato, riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse».