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Assegnazione agevolata di beni ai soci. Intervista a Francesco Cacchiarelli

Oggi con Francesco Cacchiarelli, Commercialista ed economista di imprese, parliamo dell’assegnazione agevolata di beni immobili o mobili registrati, ai soci, così come riproposta nella legge n. 208/2015 ai commi da 115 a 120 dell’art. 1, rivolta alle società operative e non.

Buongiorno Francesco, in sintesi a quali soggetti si rivolge il legislatore con la riapertura di questa norma agevolativa?
Buongiorno, tutte le società commerciali - soggette alla disciplina delle società non operative - come le Snc, le Sas, le Srl, Spa e Sapa possono - entro il 30 settembre 2016 - assegnare in modo agevolato ai soci che risultano iscritti nel “libro dei soci” alla data del 30 settembre 2015, i beni mobili iscritti in pubblici registri e i beni immobili, non utilizzati come beni strumentali, così come individuati dalla norma.

 
In cosa consiste l’agevolazione ai fini delle imposte dirette?
L’agevolazione consiste nell’applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura dell'8% sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L’aliquota dell’8%, in caso di assegnazione effettuata da società non operative in almeno due periodi sugli ultimi tre, viene rideterminata al 10,5%.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.
In ogni caso l’operazione di assegnazione agevolata di beni deve avvenire in proporzione alle quote di partecipazione di ciascuno socio. Ciò non significa che qualsiasi bene debba essere attribuito in comproprietà ai soci, potendosi invece attribuire ad uno dei soci l’intera proprietà di un determinato bene e ad un altro l’intera proprietà di un altro bene, rispettando però i pesi corrispondenti alle quote di partecipazione e gestendo le eventuali differenze con conguagli in denaro.

Che tipo di beni possono essere assegnati?
I beni agevolati sono rappresentati:
  • dai beni mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa al momento dell’assegnazione;
  • dai beni immobili (terreni e fabbricati), fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione, richiamati dall’articolo 43, comma 2, primo periodo del TUIR, non utilizzati per l’esercizio di impresa, ivi compresi gli immobili “merce”, gli immobili concessi in locazione o comodato e gli altri immobili “patrimonio”. Si precisa che l’immobile locato non viene considerato strumentale per destinazione neanche per le società immobiliari.
Su quale valore si calcola questa imposta sostitutiva?
L’imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata quale differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il costo fiscalmente riconosciuto.
Nel caso di assegnazione di immobili, è possibile far riferimento, oltre che al valore normale del bene, anche al valore catastale dell’immobile, determinato applicando alla rendita catastale i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall’articolo 52, comma 4, primo periodo, DPR n.131/1986.

 
Ed entro quando va versata questa imposta sostitutiva?
Le società che si avvalgono delle disposizioni agevolative dovranno versare:
  • il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016;
  • la restante parte entro il 16 giugno 2017.
E per quel che riguarda la tassazione dei soci?
La tassazione dei soci rappresenta l’aspetto più difficoltoso delle nuove norme agevolative.
La norma prevede che nei confronti del socio assegnatario, è prevista la non applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'art. 47 Tuir: di conseguenza l’operazione comporta il riconoscimento e la tassazione degli utili in natura, ma solo sulla somma eccedente quella assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
Per i soci di società di persone l’assegnazione non comporta, di norma, una tassazione in capo ai soci assegnatari (fatto salvo il caso in cui il valore del bene assegnato sia superiore al costo fiscale della partecipazione).
Per i soci di società di capitali vi sarà tassazione nel caso di assegnazione con distribuzione dell’utile dell’esercizio o di riserve di utili, mentre, di norma i non vi sarà tassazione in caso di assegnazione con distribuzione di riserve di capitale (con conseguente riduzione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione).
A tale proposito viene espressamente previsto la inapplicabilità della presunzione di priorità nella distribuzione delle riserve statuita dall’articolo 47, comma 1, secondo periodo, del TUIR.
 
Articolo redatto dal Dott. Riccardo Cerulli - 23/02/2016
 

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