La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto l’agevolazione fiscale del super ammortamento o maxi ammortamento al 140%.

I soggetti beneficiari di tale agevolazione sono tutti i contribuenti IVA titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, inclusi i contribuenti minimi – ed esclusi invece i contribuenti in regime forfettario.

Il super ammortamento può essere applicato solo per i beni strumentali materiali nuovi, acquistati tra il 15 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2016 e che abbiano un coefficiente di ammortamento civilistico pari o superiore al 6,5% (sono quindi esclusi i fabbricati ad esempio)

Il super ammortamento è irrilevante ai fini degli studi di settore e non produce alcun effetto sulla base imponibile dell’IRAP. L’agevolazione non alcun altresì effetto sulla determinazione delle plusvalenze e/o minusvalenze che saranno calcolate in caso di cessione dei beni.

L’agevolazione consiste nel maggiorare, ai soli fini fiscali rilevanti ai fini dell’Irpef e dell’Ires, il 40% il costo di acquisto dei beni strumentali material nuovi come sopra descritti che consentirà alle aziende di dedurre una quota di ammortamento fiscale maggiore rispetto a quella civilisticamente determinata. Il super ammortamento è quindi una deduzione extra contabile che si concretizza in una variazione in diminuzione dell’utile fiscale su cui calcolare le imposte. Sono compresi nell’agevolazione anche i beni di costi unitario inferiore a 516,46 euro.

Se quindi ad esempio un’azienda acquista un bene strumentale nuovo del valore imponibile di 1.000,00 euro e per il quale è previsto un coefficiente di ammortamento del 10%, in luogo dell’ammortamento civilistico di euro 100,00, l’azienda potrà fiscalmente detrarre l’importo di euro 140,00 di quota di ammortamento fiscale.

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 12-09-2016