Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2016
 
La successiva cessione dei beni non è abuso del diritto
Gli immobili appartenenti a società che si trovano in fase di liquidazione rientrano nel regime agevolato di assegnazione dei beni ai soci. L’eventuale cessione degli immobili, effettuata dai soci in un momento successivo all’avvenuta assegnazione, è da considerarsi fiscalmente legittima, non configurando un’ipotesi di abuso del diritto (prevista dall’articolo 10-bis della legge 212/2000). È questo il chiarimento fornito con la risoluzione n. 93/E di oggi dell’Agenzia delle Entrate, in materia di assegnazione dei beni ai soci con successiva cessione a terzi.
I beni ammessi al regime di favore - La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire l’estromissione dalle imprese degli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, e la loro assegnazione agevolata ai soci; la disciplina di favore prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap, pari all’8 per cento, ovvero al 10,5 per cento per le società non operative o in perdita sistematica. Il documento di prassi precisa che, nel momento in cui viene aperta la fase di liquidazione, la società non svolge più attività d’impresa e si è in presenza di una mera fase finalizzata alla cessazione delle operazioni; gli immobili assegnati ai soci, non essendo più utilizzati nel ciclo produttivo dell’impresa, e non rientrando più, dunque, tra quelli strumentali per destinazione, possono fruire del regime agevolato.
Il risparmio d’imposta è legittimo - La disciplina agevolativa favorisce la fuoriuscita di quei beni, non direttamente utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, per i quali non sussistono immediate condizioni di impiego favorevoli ma che potrebbero essere, in seguito, nuovamente immessi nel mercato. La risoluzione chiarisce che, nel momento in cui viene aperta la fase liquidatoria, l’assegnazione agevolata degli immobili ai soci e la successiva cessione degli stessi a terzi, non si pongono in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento. In particolare, queste operazioni, non comportando la realizzazione di un indebito vantaggio fiscale, non configurano un’ipotesi di abuso del diritto (articolo 10-bis della legge 212/2000), bensì un legittimo risparmio d’imposta.