La Legge di Bilancio 2017, ex Legge di Stabilità (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016) ha previsto, dal 01 gennaio 2017, l’obbligo per le imprese in contabilità semplificata del regime di cassa in luogo del regime di competenza. Questo cambio di regime pone il problema delle rimanenze finali di magazzino. Secondo le nuove disposizioni l’ammontare delle rimanenze non partecipa più alla determinazione del reddito di impresa e per l’anno 2017 l’importo delle rimanenze finali del 31/12/2016 andrà a ridurre il risultato di esercizio, facendo chiudere in moltissimi casi, l’esercizio 2017 in perdita

Tale perdita, per attuale ed espressa previsione normativa, risulta compensabile solo con altri redditi delle stesso periodo di imposta, senza la possibilità di riporto dell’eventuale eccedenza negli esercizi successivi.
Proprio la mancata previsione del riporto della perdita negli anni successivi potrebbe comportare pesanti ripercussioni alle aziende che hanno elevate rimanenze finali. 

Si potrebbero infatti riscontrare situazioni che a fronte di un risultato negativo nel primo anno di applicazione del nuovo regime di cassa – non riportabile e scomputabili - faranno seguito, negli esercizi successivi, rilevanti utili “fittizi” tassati.

A questo punto si rende necessario l’introduzione di una norma correttiva che possa prevedere un qualche riporto delle eccedenze di perdite 2017 per riequilibrare le negative conseguenze sopra descritte.

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 03-01-2017