Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato, in data 10 ottobre 2011, lo Studio n. 1-2011/I (download .pdf), avente ad oggetto il Contratto di rete.

Abstract
«Introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 3 comma 4-ter  del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n.33, e poi oggetto di una significativa rivisitazione ad opera della L.122/2010, il “contratto di rete” ha certamente attratto l’interesse degli operatori, desiderosi di coglierne appieno le potenzialità di strumento di rafforzamento delle strutture imprenditoriali, oggi particolarmente indebolite dalle contingenze storiche. 
Ai sensi del vigente comma 4-ter dell’art. 3 del D.L. 5/2009, “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati, attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”. Si prevede, nel medesimo alinea, la possibilità (e non la necessità) di istituire un fondo patrimoniale comune e di nominare “un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o di fasi dello stesso”».

Il documento in analisi si sviluppa sulla base del seguente indice:
1. La rete (contrattuale) di imprese;
2. Le parti, la forma e la pubblicità del contratto;
3. La rilevanza della funzione del contratto sottostante al fine di configurare una rete normativamente riconosciuta;
4. Del possibile contenuto del contratto che fonda una rete di imprese;
 I. Il programma di rete;
 II. Le cause di recesso (e di esclusione);
 III. L’adesione di ulteriori contraenti;
 IV. Le decisioni dei partecipanti;
 V. Ulteriori possibili clausole: sanzioni per l’inadempimento degli obblighi contrattuali, uffici, “logo” comune;
5. L’amministrazione e la rappresentanza;
6. Il fondo patrimoniale comune.