Enasarco contributo minimo annuo (minimale)
Il contributo minimo annuo viene rivalutato periodicamente tenendo conto dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).
Il contributo minimo annuo viene rivalutato periodicamente tenendo conto dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).
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La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare è a totale carico della ditta preponente.
Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:
produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.
frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, semprechè in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo
Enasarco contributo massimo annuo (massimale)
I massimali provvigionali annui, su cui calcolare il contributo, sono stabiliti come segue:
MASSIMALI Plurimandatari Monomandatari
A decorrere dal 01/01/2015 25.000,00 € 37.500,00 €
A decorrere dal 01/01/2014 23.000,00 € 35.000,00 €
A decorrere dal 01/01/2013 22.000,00 € 32.500,00 €
A decorrere dal 01/01/2012 20.000,00 € 30.000,00 €
Fino al 31/12/2011 15.810,00 € 27.667,00 €
Fino al 31/12/2009 15.202,00 € 26.603,00 €
Nel caso di agenti operanti in Società il minimale ed il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.
La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare è a totale carico della ditta preponente.
Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:
produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.
frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, semprechè in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo
Enasarco contributo massimo annuo (massimale)
I massimali provvigionali annui, su cui calcolare il contributo, sono stabiliti come segue:
MASSIMALI Plurimandatari Monomandatari
A decorrere dal 01/01/2015 25.000,00 € 37.500,00 €
A decorrere dal 01/01/2014 23.000,00 € 35.000,00 €
A decorrere dal 01/01/2013 22.000,00 € 32.500,00 €
A decorrere dal 01/01/2012 20.000,00 € 30.000,00 €
Fino al 31/12/2011 15.810,00 € 27.667,00 €
Fino al 31/12/2009 15.202,00 € 26.603,00 €
Nel caso di agenti operanti in Società il minimale ed il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.