Il Comunicato del presidente riguarda gli adempimenti transitori relativi alla Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (art. 33-ter, decreto legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012). Le amministrazioni appaltanti già registrate presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici sono tenute ad acquisire sul sito dell'Autorità, a partire dal 10 luglio 2013, l'Attestato di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, che avrà validità per tutto il 2013. Dal 1° settembre prossimo ed entro il 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti dovranno comunicare il nominativo del responsabile che provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti. Il Comunicato sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio prossimo.
Fonte: sito web AVCP
«COMUNICATO DEL PRESIDENTE
Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti art. 33-ter, decreto legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012.
Il Presidente
VISTO l’art. 33-ter, comma 1, del decreto legge. n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, che prevede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l’Autorità, nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all’art. 62-bis del D.lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale;
VISTO l’obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1, di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;
VISTO l’art. 33-ter, comma 2,deldecreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n. 221/2012 che demanda all’ Autorità di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti;
VISTO l’art. 6-bis, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice), che prevede l’acquisizione nella BDNCP dei dati previsti dall’art. 7 del Codice;
VISTO l’art. 7, comma 8, del Codice, che prevede l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di comunicare all’Osservatorio i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state definite le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai sensi dell’art. 7, comma 8 d.lgs. n. 163/2006;
VISTO il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso la rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti “esclusi” di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice, di importo superiore ai 150.000 euro e agli accordi quadro e fattispecie consimili;
VISTO il Comunicato del Presidente del 2 maggio 2011 e s.m.i. che ha specificato le modalità semplificate di rilascio del CIG per la micro-contrattualistica e i contratti esclusi fino a 150.000 euro;
RITENUTO che l’accreditamento presso il sistema informativo di monitoraggio, ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi, consente di acquisire l’informazione di base per l’identificazione delle stazioni appaltanti;
RITENUTO che nelle more dell’implementazione e della definizione delle modalità di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, si rende necessario fornire alle stazioni appaltanti delle indicazioni di carattere transitorio;
COMUNICA
Fonte: sito web AVCP
«COMUNICATO DEL PRESIDENTE
Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti art. 33-ter, decreto legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012.
Il Presidente
VISTO l’art. 33-ter, comma 1, del decreto legge. n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, che prevede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l’Autorità, nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all’art. 62-bis del D.lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale;
VISTO l’obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1, di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;
VISTO l’art. 33-ter, comma 2,deldecreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n. 221/2012 che demanda all’ Autorità di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti;
VISTO l’art. 6-bis, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice), che prevede l’acquisizione nella BDNCP dei dati previsti dall’art. 7 del Codice;
VISTO l’art. 7, comma 8, del Codice, che prevede l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di comunicare all’Osservatorio i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state definite le modalità telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai sensi dell’art. 7, comma 8 d.lgs. n. 163/2006;
VISTO il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso la rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti “esclusi” di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice, di importo superiore ai 150.000 euro e agli accordi quadro e fattispecie consimili;
VISTO il Comunicato del Presidente del 2 maggio 2011 e s.m.i. che ha specificato le modalità semplificate di rilascio del CIG per la micro-contrattualistica e i contratti esclusi fino a 150.000 euro;
RITENUTO che l’accreditamento presso il sistema informativo di monitoraggio, ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi, consente di acquisire l’informazione di base per l’identificazione delle stazioni appaltanti;
RITENUTO che nelle more dell’implementazione e della definizione delle modalità di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, si rende necessario fornire alle stazioni appaltanti delle indicazioni di carattere transitorio;
COMUNICA
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Che, in via transitoria, ai fini dell’adempimento all’obbligo di cui all’art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012, le stazioni appaltanti già registrate presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per le finalità di cui al d.lgs. n. 163/2006 e alla legge n. 136/2010, sono tenute ad acquisire sul sito dell'Autorità, a partire dal 10 luglio 2013, l'Attestato di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, avente validita' per tutto il 2013. Tale documento sarà rilasciato alle SA per il tramite dei propri utenti già titolari di credenziali per l'accesso ai servizi sul portale dell'Autorità.
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Che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno comunicare, per l’espletamento del procedimento amministrativo sotteso all’applicazione dell’art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni di cui al successivo punto 3.;
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Che con successivo Comunicato verranno rese note le modalità e le informazioni necessarie per il permanere dell’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti da effettuarsi a cura del responsabile individuato ai sensi del precedente punto 2.;
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Che l’aggiornamento delle informazioni dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dovrà essere effettuato, a cura del soggetto individuato ai sensi del precedente punto 2., entro il 31 dicembre di ciascun anno».