La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito, in data 22 luglio 2013, delucidazioni in merito al seguente argomento: «Composizione organismi di certificazione costituiti presso le Università ovvero presso le Fondazioni universitarie».

Testo integrale Interpello n. 24/2013 (download .pdf) del Minstero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l’Attività Ispettiva:

Composizione organismi di certificazione costituiti presso le Università ovvero presso le Fondazioni universitarie – art. 9, D.Lgs. n. 124/2004

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha avanzato istanza di interpello al fine di avere chiarimenti da questa Direzione generale in ordine alla corretta composizione delle commissioni di certificazione costituite presso le Università ai sensi degli artt.75 e ss. D.Lgs. n. 276/2003.
In particolare, l’istante chiede se sia o meno possibile, per un professore con contratto a tempo definito, assumere le funzioni di presidente della commissioni in sostituzione del presidente titolare dell’incarico qualora lo stesso sia impossibilitato o non più disponibile a ricoprire tale ruolo.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 D.Lgs. n. 276/2003 le commissioni di certificazione possono essere istituite presso le Università pubbliche e private esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo di cui all’art. 66 D.P.R. n. 382/1980.
In proposito, come già chiarito con risposta ad interpello n. 5/2012, la normativa vigente “pur privilegiando la categoria dei docenti di ruolo a tempo pieno, come membri di organismi anche di certificazione non esclude tuttavia espressamente la possibilità anche per i docenti a tempo definito di far parte degli stessi”.
Questo Ministero ha, inoltre, sottolineato che per l’iscrizione e l’operatività delle commissioni appare necessaria la presenza di almeno un docente di ruolo a tempo pieno che possa assumere la funzione di presidente della commissione stessa.
Questa Amministrazione, tuttavia, al fine di non precludere la costituzione delle commissioni di certificazione e, pur ribadendo il contenuto dell’interpello summenzionato, ha precisato che laddove nell’organico universitario non siano presenti docenti a tempo pieno in materia di diritto del lavoro risulta comunque possibile la composizione della commissione totalmente con docenti di diritto del lavoro collocati in regime di impegno a tempo definito ex art. 11, D.P.R. sopra citato (interpello n. 33/2012).
Il linea con l’indirizzo interpretativo sopra illustrato, si ritiene dunque possibile, esclusivamente nelle ipotesi di impossibilità o indisponibilità del docente a tempo pieno sopravvenuta alla nomina dello stesso in qualità di presidente della commissione, che un professore a tempo definito di diritto del lavoro assuma temporaneamente le funzioni di presidente, al fine di garantire il corretto funzionamento della commissione stessa, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente l’avvenuta nomina ed ogni successiva modificazione all’ufficio competente alla tenuta dell’albo delle commissioni di certificazione».