Testata Giornalistica On Line di Informazione Giuridico - Economica

 

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate le quotazioni immobiliari relative al periodo luglio-dicembre 2023. I dati, elaborati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia (Omi), si riferiscono alle quotazioni al metro quadro per varie tipologie di immobili (abitazioni, box, negozi, uffici, capannoni) e possono essere consultati per semestre, Provincia, Comune, zona di ubicazione dell’immobile e destinazione d’uso.

Ricerca libera sul sito e con App mobile - I dati possono essere consultati sia attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Osservatorio del Mercato Immobiliare > Banche dati > Quotazioni immobiliari, sia tramite l’applicazione per smartphone e tablet “OMI Mobile”, che può essere scaricata gratuitamente sui principali store. La ricerca delle quotazioni è libera e può essere effettuata anche tramite navigazione su mappa, utilizzando il servizio GEOPOI, il framework cartografico realizzato da Sogei.

Online lo “storico” fin dal 2006 - Oltre alle quotazioni dell’ultimo semestre, sono consultabili anche quelle relative ai precedenti, a partire dal 2006. Accedendo all’area riservata del sito è possibile, inoltre, scaricare le quotazioni, a partire dal primo semestre 2016.

Comunicato stampa del 15 marzo 2024

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Le quotazioni immobiliari semestrali individuano, per ogni delimitata zona territoriale omogenea (zona OMI) di ciascun comune, un intervallo minimo/massimo, per unità di superficie in euro al mq, dei valori di mercato e locazione, per tipologia immobiliare e stato di conservazione. Quando per una stessa tipologia sono valorizzati più stati di conservazione è comunque specificato quello prevalente. In particolare:

per Box, Posti auto ed autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo;
per Negozi e Centri commerciali il giudizio Ottimo (O) / Normale (N) / Scadente (S) è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato conservativo dell’unità immobiliare.
Le quotazioni OMI, disponibili in un semestre, sono relative ai comuni censiti negli archivi catastali. E’ quindi, possibile che l’elenco dei comuni presenti in Banca Dati differisca nei diversi semestri per effetto di variazioni circoscrizionali (in esito alle quali sono costituiti nuovi comuni e soppressi altri).

Si avverte che nell’ambito dei processi estimativi, le quotazioni OMI non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima. Solo la stima effettuata da un tecnico professionista può rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l'immobile e motivare il valore da attribuirgli.

Per eventuali approfondimenti sui criteri di formazione delle zone OMI e delle quotazioni immobiliari, si rimanda alla sezione Manuali e guide. In caso di utilizzo dei dati pubblicati è necessario citare quale fonte : «Agenzia delle Entrate – OMI».

Tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo “professionale” sono utilizzate quest’anno solo in forma sperimentale, si ritiene che per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”) possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770) ...

OGGETTO: Termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche (CU) di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (“professionale”)

Sono pervenute a questa Divisione alcune richieste di chiarimenti in merito al
termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche
(CU) di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (“professionale”).
Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dispone che, in linea generale, le
CU sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo
dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti; tuttavia,
le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la
dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei sostituti d’imposta - Modello 770, ossia entro il 31 ottobre.
L’articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, in tema di
razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari,
prevede che a partire da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate,
utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte
di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta,
rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai
dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e
professionisti).
Per questo primo anno, tuttavia, le informazioni ricavate dalle CU contenenti
compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello
Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno
utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel
foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi
nell’applicativo web dedicato. Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per
l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro
autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo (quest’anno il 16 marzo cade
di sabato) e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la
dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.
Ciò premesso, tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo
“professionale” sono utilizzate quest’anno solo in forma sperimentale, si ritiene che
per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente
mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo
“professionale”) possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di
presentazione del Modello 770).
Si invitano, tuttavia, i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le
anzidette certificazioni all’Agenzia delle entrate entro il 18 marzo, poiché, in tal
modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti
che prestano assistenza fiscale (CAF e professionisti), seppur in forma sperimentale,
agevolandoli così nell’adempimento dichiarativo.
Si evidenzia, infine, che dal prossimo anno le informazioni presenti nelle CU
contenenti redditi dichiarabili mediante il modello Redditi persone fisiche saranno
ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
pertanto, a partire dalle CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio di tutte le
certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante
il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo
“professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.
Per completezza, si segnala che resta ferma, a regime, la possibilità per i
sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del Modello 770
(31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730
né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a
tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione
per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR).
******

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE

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Con la pubblicazione sulla G.U. n. 52, del 02/03/024, del Dl n. 19/2024 e delle disposizioni attuative del Pnrr in esso contenute, via libera anche al nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in relazione al “Piano transizione 5.0” che delinea un'importante opportunità per le imprese: crediti d'imposta fino al 45% per investimenti in beni strumentali e tecnologie innovative. L’accesso al credito d’imposta 5.0 prevede l’obbligo di realizzare un progetto di innovazione che contempli l’acquisizione di beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa previsto negli allegati A e B annessi alla legge 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e che permettano di ottenere un risparmio energetico significativo e dimostrabile. Per accedere a questi incentivi è poi richiesta una "doppia certificazione".

Cosa significa? Oltre alla tradizionale asseverazione di un tecnico abilitato, le imprese dovranno ottenere una certificazione energetica che attesti il risparmio energetico conseguito dall'investimento.

Quali sono gli investimenti agevolabili?
Nuovi investimenti, materiali e immateriali di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale,
effettuati negli anni 2024 e 2025, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici (almeno del 3% a livello di struttura produttiva o almeno del 5% in relazione al processo interessato) quali:

-Macchinari 4.0
-Impianti per l'autoproduzione di energia rinnovabile
-Colonnine di ricarica per veicoli elettrici
-Software o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
-Formazione del personale: Il Piano Transizione 5.0 prevede anche risorse per la formazione del personale in competenze per la transizione verde: b) le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto attuativo.

Periodo:
Nel biennio 2024-2025 le imprese potranno utilizzare gli incentivi del piano Transizione 5.0

Aliquote differenziate del credito d'imposta che possono arrivare al:

45% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
35% per investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro
20% per investimenti da 10 a 20 milioni di euro

La maggiorazione del credito per i pannelli fotovoltaici:
Gli unici moduli ammissibili, sono quelli previsti dall’articolo 12 del D.L. 181/2023:
moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Per accedere al credito d’imposta occorre inviare richiesta telematica utilizzando il modello standardizzato messo disposizione dal Gestore dei servizi energetici (Gse) e la documentazione prescritta (comma 11 dell’articolo 38), insieme a una comunicazione riguardante la descrizione e il costo del progetto di investimento.

Le imprese che richiedono i nuovi incentivi devono ottenere due tipi di certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalita' individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilita' del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, che attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Con decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialita', onorabilita' e professionalita', dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso: i) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Bollino contabile. Una novità è rappresentata dalla certificazione contabile che il revisore dovrà rilasciare per attestare l’effettivo sostenimento della spesa e la loro corrispondenza alla documentazione contabile. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro fermo restando il limite massimo.

Riepilogando:
2 comunicazioni al Gse (prima e dopo l’effettuazione degli investimenti);
2 certificazioni peritali (prima e dopo l’effettuazione degli investimenti);
1 relazione del revisore (al completamento degli investimenti).

Utilizzo del credito 5.0:
Il Credito potrà utilizzare in compensazione con debiti fiscali e contributivi a decorrere dal quinto giorno dalla trasmissione della documentazione da parte del Gse all’Agenzia delle Entrate. Il credito di imposta non è cedibile. L’ammontare non ancora compensato al 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.


Il bonus investimenti 5.0 non può essere cumulato con il bonus investimenti per i beni strumentali 4.0.

Imprese escluse
Il credito d'imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Un'occasione comunque da non perdere!

Le imprese che desiderano cogliere questa opportunità dovranno però muoversi con tempestività. I due decreti attuativi che definiscono i dettagli del piano sono attesi a breve.

Per rimanere aggiornati Consultate il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

 

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Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19  Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) pubblicato sulla GU n.52 del 2-3-2024, articolo 38 Transizione 5.0

 

 

Si comunicano, per quanto di competenza, i dati utili per la determinazione dei tassi di riferimento relativamente alle operazioni di credito agevolato da stipularsi nel mese di marzo 2024:

- rendimento medio ponderato riferito all’anno commerciale dei BOT, relativo al mese di febbraio 2024: 3,607%

- media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione, relativa al mese di gennaio 2024: 3,484%


Roma, 29 febbraio 2024 - Comunicato stampa Banca d'Italia

 

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Sud e Isole si caratterizzano per pagamenti regolari meno frequenti rispetto al Nord Italia (28,6% vs. 47,7%) e un’incidenza più che doppia dei ritardi oltre i trenta giorni dalla scadenza (15% vs. 6,5%)
Guardando alla puntualità dei pagamenti delle imprese italiane, l’ultimo trimestre del 2023 si chiude con indici migliorativi rispetto a quelli della fine del 2019 (valori pre-pandemia). I pagamenti regolari segnano infatti un +18,4% e quelli in ritardo diminuiscono del 10% entro 30 giorni e dell’ 8,6% oltre i 30 giorni.

È quanto emerge dallo Studio Pagamenti realizzato da CRIBIS, società del gruppo CRIF specializzata nella business information, aggiornato al 31 dicembre 2023.

Rimanendo sull’anno appena terminato, i valori di Q4 2023 sono sostanzialmente in linea con quelli del trimestre precedente: nessuna variazione sui pagamenti regolari (41,1%) e una lieve diminuzione dei ritardi entro i 30 giorni (49,3% contro il 49,5%) a favore di quelli oltre i 30 giorni, che salgono dal 9,4% al 9,6%. In generale, le istantanee trimestrali scattate da Cribis nel corso del 2023 mostrano, a fronte di una stabilizzazione del numero dei pagamenti puntuali, una leggera crescita dei ritardi oltre i 30 giorni dalla scadenza, che passano dal 9,1% alla fine del 2022 (Q4 2022) al 9,6% alla fine del 2023.

Lo Studio Pagamenti evidenzia differenze rilevanti per aree geografiche (le regioni del Nord Italia sono più puntuali), settori merceologici (soffrono la ristorazione, le industrie alimentari e la GD/DO) e dimensioni delle aziende (le microimprese mostrano performance migliori in termini di pagamenti regolari, mentre quelle di dimensioni maggiori sono meno propense ai ritardi gravi).

 

Le macro-aree geografiche e le province
Dall’analisi sulle macro-aree geografiche il Nord Est risulta l’area più affidabile con il 47,7% di pagamenti regolari, mentre le imprese del Sud e Isole mostrano un comportamento meno virtuoso con solo il 28,6% di pagamenti effettuati alla scadenza, uno scarto di 19,1% punti percentuali. Bene Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, le cui imprese pagano entro scadenza rispettivamente nel 51,4%, 48,8% e 47,6% dei casi, mentre ci sono maggiori criticità per Campania (28,5%), Calabria (25%) e Sicilia (23,1%).

La differenza si riscontra anche nei ritardi oltre i trenta giorni dalla scadenza: sono il 6,5% nel Nord Est (il Trentino è la regione più virtuosa con il 5,4%) e il 15% nell’area Sud e Isole (la Sicilia è la regione meno virtuosa con il 18,3%). Anche i tempi medi dei pagamenti sono polarizzati geograficamente: le regioni più puntuali sono Trentino-Alto Adige e Liguria (a pari merito con 61 giorni), mentre quella meno puntuale è la Calabria (76).

 

Dettaglio per provincia
Coerentemente con i dati regionali, i dettagli provinciali riflettono le differenze tra le macroaree geografiche: nel ranking di Cribis sulla puntualità dei pagamenti, le posizioni più alte sono occupate da province della Lombardia (Sondrio, Bergamo, Brescia), mentre quelle più basse da province della Sicilia e della Calabria (Palermo, Reggio Calabria, Trapani).

 

I ritardi superiori ai 30 giorni nei settori merceologici
A livello di settori merceologici, rispetto al trimestre precedente i ritardi gravi delle industrie chimiche risultano in peggioramento registrando un incremento del 19,5% dei pagamenti oltre i 30 giorni dalla scadenza, seguite dalle industrie della carta che segnano un +17,2%.

In termini assoluti i comparti più sofferenti sono quelli della ristorazione (19,9% dei pagamenti oltre i 30 giorni dalla scadenza), delle industrie alimentari (12,3%) e della GD/DO (12,2%). Agli estremi opposti le industrie dei macchinari, attrezzature elettriche ed elettroniche (4,1%), quelle della carta (3,4%, nonostante il succitato aumento dei ritardi), e le industrie della gomma (3,1%).

 

Abitudini di ritardo per tipologia di azienda
Per quanto riguarda le dimensioni delle aziende coinvolte nello studio, le microimprese confermano una performance positiva nella classe di pagamento alla scadenza con una regolarità del 43%, ma registrano anche un maggiore livello di ritardi gravi (10,5%) rispetto alla media. All’opposto, le grandi aziende hanno più ritardi lievi (80%), meno pagamenti regolari (15,3%), e meno pagamenti in ritardo grave (3,9%, il valore più basso tra tutte le tipologie di azienda).

Al crescere delle dimensioni dell’impresa cresce anche il numero di aziende che rientrano nella classe dei ritardi lievi: l’incidenza è del 55,5% per le aziende di piccole dimensioni, del 67,1% per quelle medie e dell’80,8% per quelle di grandi dimensioni. D’altra parte, maggiori sono le dimensioni dell’impresa e minore è l’incidenza dei ritardi gravi: si tratta del 10,5% per le microimprese, 6,4% per quelle piccole, 4,7% per le medie e 3,9% per le grandi.

Comunicato stampa CRIBIS

 

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Entro la fine di febbraio sarà operativa per PMI e professionisti l’estensione dell’importo massimo garantito a 5 milioni di euro stabilità dalla riforma del Fondo di garanzia. Il 29 del mese corrente è infatti la data entro la quale, come comunica la circolare n. 3/2024 del Gestore del Fondo Mediocredito Centrale, sarà adottato il nuovo metodo dei cosiddetti “premi esenti” per calcolare il contenuto agevolativo delle garanzie (cioè l’ESL, l’Equivalente sovvenzione lordo). Calcolo necessario per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato.

L’attuale sistema di quantificazione dell’ESL, per espressa previsione della Commissione europea, può essere utilizzato soltanto per le PMI e per importi garantiti fino a 2,5 milioni. Un nuovo metodo è in corso di definizione e dovrà essere approvato dalla Commissione europea per consentire a PMI, Mid Cap e professionisti di beneficiare del nuovo limite di 5 milioni.

In attesa di tale approvazione sarà possibile, solo per PMI e professionisti, utilizzare il metodo che prevede l’applicazione di un premio annuo definito in base alla classe di valutazione (classe di rating) del soggetto beneficiario finale determinata dal modello di valutazione del Fondo. Il premio può variare dallo 0,8% al 6,3%, con l’applicazione dell’aliquota fissa del 3,8% qualora non sia possibile determinare la classe di rating del soggetto beneficiario finale o dell’impresa controllante.

Nel dettaglio, il premio teorico di mercato totale sarà determinato calcolando i premi annui in funzione dell’importo garantito sul capitale residuo per ciascun anno di durata dell’operazione finanziaria e attualizzando gli stessi al momento della concessione della garanzia attraverso il tasso di riferimento comunitario. Per determinare il valore finale dell’ESL sarà necessario calcolare la differenza tra il premio teorico di mercato totale e l’importo dell’eventuale commissione “una tantum” versata per l’ammissione alla garanzia. Si specifica che il calcolo del premio viene effettuata esclusivamente ai fini della determinazione dell’ESL e che, di conseguenza, non comporta il pagamento dello stesso da parte del soggetto beneficiario.

Il nuovo metodo sarà applicato soltanto quando l’importo garantito totale per singolo beneficiario, sommando la nuova operazione con quelle già in essere, sarà compreso tra 2,5 e 5 milioni di euro.

Mediocredito Centrale comunicherà la data di entrata in vigore dei “premi esenti” insieme a ulteriori dettagli operativi.

News Fondo di Garanzia

 

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ABI Rapporto mensile - Febbraio 2024 - Principali evidenze - Comunicato stampa
Gli andamenti dell’economia dell’area dell’euro e di quella italiana continuano a mostrare che gli effetti della politica monetaria restrittiva realizzata dalla BCE
continuano a manifestarsi. Tali effetti possono cogliersi anche nel mercato bancario in Italia. Tuttavia, negli ultimi mesi si stanno manifestando primi segnali di
diminuzione dei tassi di mercato rispetto ai precedenti valori massimi.

TASSI DI MERCATO
1. Il tasso sui BTP nei primi 14 giorni di febbraio è stato in media del 3,88%, in
diminuzione di 111 punti rispetto al massimo registrato a ottobre 2023.
2. Il tasso IRS (molto usato nei mutui) a 10 anni nei primi 14 giorni di febbraio è
stato in media del 2,69%, in diminuzione di 83 punti rispetto al massimo
registrato a ottobre 2023.
3. Il tasso sui BOT a sei mesi nei primi 14 giorni di febbraio è stato in media del
3,66%, in diminuzione di 39 punti rispetto al massimo registrato a
ottobre 2023.
4. Il tasso Euribor a 3 mesi nei primi 14 giorni di febbraio è stato in media del
3,91%, in calo di 10 punti rispetto al massimo registrato a ottobre 2023.

TASSI DI INTERESSE SUI PRESTITI
5. Tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento in diminuzione:
• il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è
diminuito a gennaio 2024 al 3,99%, rispetto al 4,42% di dicembre 2023 e
dal 4,50% di novembre 2023;
• il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è
sceso a gennaio 2024 al 5,39% dal 5,46% di dicembre 2023 e al 5,59% di
novembre 2023;
• il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è stato
a gennaio 2024 del 4,76%, stesso valore di dicembre e novembre 2023.


TASSI DI INTERESSE SULLA RACCOLTA
6. Il tasso praticato sui nuovi depositi a durata prestabilita (cioè certificati di
deposito e depositi vincolati) a gennaio 2024 è salito al 3,83%. A dicembre
2023 tale tasso era in Italia superiore a quello medio dell’area dell’euro
(Italia 3,78%; area dell’euro 3,57%). Rispetto a giugno 2022, quando il
tasso era dello 0,29% (ultimo mese prima dei rialzi dei tassi BCE),
l’incremento è di 354 punti base.
1 Il rapporto mensile dell’Abi rende disponibili una serie di informazioni quantitative che sono in anticipo rispetto
ad ogni altra rilevazione in proposito. Tale possibilità è determinata dal fatto che le banche sono i produttori
stessi di queste informazioni.

7. Il rendimento delle nuove emissioni di obbligazioni bancarie a tasso fisso
a gennaio 2024 è 4,66%, con un incremento di 335 punti base rispetto a
giugno 2022 quando era l’1,31%.
8. A gennaio 2024 il tasso medio sul totale dei depositi (certificati di deposito,
depositi a risparmio e conti correnti), è aumentato allo 0,99% (0,32% a giugno
2022).
9. Il tasso sui soli depositi in conto corrente è cresciuto allo 0,55%, tenendo
presente che il conto corrente permette di utilizzare una moltitudine di servizi e
non ha la funzione di investimento (cfr. Tabella 2).

MARGINE TRA TASSO SUI PRESTITI E TASSO SULLA RACCOLTA
10.Il margine (spread) sulle nuove operazioni (differenza tra i tassi sui nuovi
prestiti e la nuova raccolta) con famiglie e società non finanziarie a gennaio 2024
è sceso a 151 punti base (208 punti nel mese precedente).

RACCOLTA DA CLIENTELA
11.La raccolta indiretta, cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche,
presenta un incremento di oltre 226 miliardi tra dicembre 2022 e
dicembre 2023 (148,9 miliardi famiglie, 24,8 imprese e il restante agli altri
settori, imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione).
12.Conseguentemente, i soli depositi, nelle varie forme, sono scesi a gennaio
2024 del 2% rispetto a gennaio 2023, diminuzione in rallentamento rispetto
a dicembre 2023 (-3,1%).
13.A gennaio 2024 la raccolta a medio e lungo termine, tramite obbligazioni, è
cresciuta rispetto ad un anno prima (+22%), in accelerazione rispetto a
dicembre 2023 (+18,2%).
14.La raccolta diretta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni)
a gennaio 2024 è risultata in aumento dello 0,50% su base annua (-0,9% a
dicembre 2023; cfr. Tabella 3), tornando quindi a crescere.

PRESTITI BANCARI
15.Il calo dei volumi di credito è coerente con il rallentamento della crescita economica che contribuisce a deprimere la domanda di prestiti: a gennaio
2024, i prestiti a imprese e famiglie sono scesi del 2,9% rispetto a un anno prima, mentre a dicembre 2023 avevano registrato un calo del 2,5%,
quando i prestiti alle imprese erano diminuiti del 3,7% e quelli alle famiglie dell’1,3%.

SOFFERENZE
16.Le sofferenze nette (cioè al netto di svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse) a dicembre 2023 sono state 16,6 miliardi di
euro (17,7 miliardi a novembre). Se confrontato con il livello massimo delle sofferenze nette, raggiunto nel novembre 2015 (88,8 miliardi), il calo è di 72,2
miliardi. 17.Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali è allo 0,98% a dicembre 2023 (1,04% a novembre 2023; 4,89% a novembre 2015.

 

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