Welfare aziendale, fino a 2mila euro senza imposte per i dipendenti con figli a carico. Nei fringe benefit anche l’affitto e gli interessi sul mutuo prima casa. Le istruzioni dell’Agenzia sulle ultime novità
Arrivano le indicazioni dell’Agenzia sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e dal decreto Anticipi (Dl n. 145/2023). Con la circolare n. 5/E - pdf di oggi, le Entrate illustrano le nuove misure per il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione. Tra le novità, entrano tra i “bonus” esentasse non solo le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche, ma anche quelle per l’affitto e per gli interessi sul mutuo della prima casa. Il limite entro il quale è possibile riconoscere beni e servizi esenti da imposte, ordinariamente fissato a 258,23 euro, è stabilito a mille euro, con ulteriore innalzamento a 2mila euro per i dipendenti con figli a carico.
Le novità sul welfare aziendale - La circolare passa in rassegna alcune delle novità in materia di welfare aziendale. La legge di Bilancio 2024 (in deroga all’art. 51 del Tuir) stabilisce infatti che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di mille euro, i beni e i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori. Questo tetto sale a 2mila euro se il dipendente ha figli a carico. Tra i fringe benefit possono rientrare non solo le somme per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas), ma anche quelle per l’affitto o gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale del lavoratore, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente. L’Agenzia fornisce chiarimenti anche sulle modalità per determinare il compenso in natura in caso di prestiti concessi al lavoratore, con particolare riguardo al tasso ufficiale di riferimento (Tur) e sulla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10 al 5%.
Nuovo trattamento integrativo per alcune categorie di lavoratori - Al fine di sostenere il settore turistico, ricettivo e termale, l’ultima legge di Bilancio riconosce inoltre a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15%. La misura si riferisce alle prestazioni rese tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 dai lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 40mila euro per il periodo di imposta 2023. L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda corrisposta per lavoro straordinario in giorni festivi o in periodo notturno. Il datore di lavoro, a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, eroga come sostituto d’imposta il trattamento integrativo speciale, indicando poi l’importo nella certificazione unica del dipendente relativa al periodo di imposta 2024.
Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione - La circolare fa infine il punto sugli effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione. In via sperimentale per il biennio 2024 -2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge di Bilancio compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato. Sono previste specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi. Il dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere del riscatto utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore.
Comunicato stampa del 7 marzo 2024
L'incerto futuro dei giganti del settore:
Il panorama dell'e-commerce di lusso è in subbuglio. Un tempo considerato un terreno fertile inarrestabile, ora si ritrova in una fase di incertezza, con colossi come Farfetch salvati in extremis dalla bancarotta e altri, come MyTheresa, che accusano perdite ingenti.
Crisi passeggera o cambiamento epocale ?
Cosa ha portato a questa crisi? E quali sono le implicazioni per il futuro del settore ?
Fattori chiave della crisi:
Cambiamenti nelle abitudini di spesa: L'inflazione e l'aumento del costo della vita spingono i consumatori a essere più cauti negli acquisti, riducendo la domanda di beni di lusso.
Fine dell'amore virtuale? Il fascino dell'e-commerce per i clienti high-spender sembra scemare. L'esperienza fisica del negozio di lusso, con il suo tocco personale e l'esclusività, torna ad essere primaria.
Logistica: un tallone d'Achille: Costi di consegna e reso elevati, inefficienze e ritardi danneggiano l'esperienza di acquisto online e la fiducia dei clienti.
Concorrenza agguerrita: La concorrenza da parte dei negozi fisici e del mercato del second-hand si fa sempre più pressante, offrendo alternative più convenienti e accessibili.
E-commerce di lusso: verso un futuro incerto?
La crisi attuale non è solo un problema di fatturato, ma rappresenta un punto di svolta per il settore. I modelli di business basati unicamente sulla vendita online di prodotti di lusso potrebbero non essere più sostenibili.
Sfide e opportunità per il futuro:
Riduzione dei costi: Ottimizzare le operazioni e rivedere le strategie di marketing per migliorare la redditività.
Migliorare l'esperienza di acquisto online: Investire in tecnologie innovative e personalizzazione per rendere l'acquisto online più coinvolgente e gratificante.
Logistica efficiente: Ridurre i costi di consegna e reso, ottimizzare i processi e migliorare la tracciabilità degli ordini.
Nuove strategie di marketing: Attrarre nuovi segmenti di clientela e fidelizzare i clienti esistenti con offerte personalizzate e coinvolgenti.
Omnicanalità: Integrare l'esperienza di acquisto online e offline per offrire un servizio completo e personalizzato.
Oltre le sfide immediate:
Le sfide che l'e-commerce di lusso sta affrontando sono numerose e complesse. Ridurre i costi, migliorare l'esperienza di acquisto online, ottimizzare la logistica e sviluppare nuove strategie di marketing sono solo alcuni dei passi necessari per rimanere competitivi. Tuttavia, per prosperare nel futuro, le aziende del settore dovranno guardare oltre le sfide immediate e abbracciare una visione più ampia.
Pianificazione futura:
La pianificazione futura è fondamentale per il successo a lungo termine. Le aziende di e-commerce di lusso devono sviluppare strategie a lungo termine che tengano conto delle tendenze emergenti del mercato, dei cambiamenti nei comportamenti dei consumatori e delle innovazioni tecnologiche.
Monitoraggio costante:
Il panorama del lusso è in continua evoluzione. Le aziende devono monitorare costantemente le tendenze del mercato e i feedback dei clienti per adattare le proprie strategie e rimanere al passo con i tempi.
Attenzione alla sostenibilità:
La sostenibilità è un tema sempre più importante per i consumatori di lusso. Le aziende che integrano pratiche sostenibili nella loro catena di fornitura e nelle loro operazioni avranno un vantaggio competitivo significativo.
E-commerce di lusso: verso un nuovo modello?
Il futuro dell'e-commerce di lusso non è scritto. Il successo dipenderà dalla capacità di adattarsi alle nuove esigenze del mercato e di innovare costantemente. L'integrazione con i negozi fisici, l'offerta di prodotti e servizi esclusivi e l'utilizzo di tecnologie innovative saranno la chiave per sopravvivere e prosperare in un panorama in continua evoluzione.
L'e-commerce di lusso è oggi in un momento di transizione. La crisi attuale è un'occasione per ripensare i modelli di business e innovare per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori. Solo le aziende che sapranno adattarsi e cavalcare il cambiamento avranno un futuro radioso.
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Relazione di commento ai risultati del bilanci al 31/12/2023
Premessa:
Il presente documento fornisce un commento ai risultati non brillanti dell'e-commerce di lusso, evidenziando le principali cause e le possibili soluzioni per migliorare le performance future.
Analisi delle cause:
Crisi economica: L'inflazione e l'aumento del costo della vita hanno ridotto la domanda di beni di lusso, con un impatto negativo sulle vendite online.
Cambiamenti nelle abitudini di acquisto: I consumatori high-spender preferiscono tornare all'esperienza fisica del negozio di lusso, ricercando un tocco personale e un'esclusività che l'online non sempre offre.
Logistica inefficiente: Costi di consegna e reso elevati, ritardi e inefficienze danneggiano l'esperienza di acquisto online e la fiducia dei clienti.
Concorrenza agguerrita: La concorrenza da parte dei negozi fisici e del mercato del second-hand si fa sempre più pressante, offrendo alternative più convenienti e accessibili.
Mancanza di innovazione: L'e-commerce di lusso non ha saputo innovare adeguatamente l'esperienza di acquisto online, risultando meno attraente rispetto ad altri canali di vendita.
Cambiamento climatico: Le temperature anomale e il cambio di stagione hanno influenzato negativamente le vendite di prodotti invernali, che sono stati venduti principalmente in saldo.
Proposte di soluzione:
Riduzione dei costi: Ottimizzazione delle operazioni e revisione delle strategie di marketing per migliorare la redditività.
Miglioramento dell'esperienza di acquisto online: Investimento in tecnologie innovative e personalizzazione per rendere l'acquisto online più coinvolgente e gratificante.
Logistica efficiente: Riduzione dei costi di consegna e reso, ottimizzazione dei processi e miglioramento della tracciabilità degli ordini.
Nuove strategie di marketing: Attrazione di nuovi segmenti di clientela e fidelizzazione dei clienti esistenti con offerte personalizzate e coinvolgenti.
Omnicanalità: Integrazione dell'esperienza di acquisto online e offline per offrire un servizio completo e personalizzato.
Sostenibilità: Integrazione di pratiche sostenibili nella catena di fornitura e nelle operation aziendali per rispondere alle crescenti richieste dei consumatori.
Raccomandazioni:
-Affidare un'analisi approfondita del mercato e dei competitor a una società di consulenza esterna.
-Investire in tecnologie innovative per migliorare l'esperienza di acquisto online e l'efficienza della logistica.
-Sviluppare nuove strategie di marketing per attrarre nuovi segmenti di clientela e fidelizzare i clienti esistenti.
-Assumere un responsabile della sostenibilità per integrare pratiche sostenibili nelle operazioni aziendali.
-Implementare un sistema di controllo di gestione efficace per monitorare i costi e le performance aziendali.
-Sviluppare un piano di pianificazione futura per definire gli obiettivi strategici e le azioni necessarie per raggiungerli.
-Introdurre un sistema di controllo dei flussi di cassa per ottimizzare la gestione finanziaria aziendale.
-Effettuare un monitoraggio costante delle previsioni di mercato e dei trend del settore per adeguare tempestivamente le strategie aziendali.
La tempestiva implementazione di queste azioni correttive è fondamentale per il futuro dell'e-commerce di lusso.
Tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo “professionale” sono utilizzate quest’anno solo in forma sperimentale, si ritiene che per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”) possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770) ...
OGGETTO: Termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche (CU) di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (“professionale”)
Sono pervenute a questa Divisione alcune richieste di chiarimenti in merito al
termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche
(CU) di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (“professionale”).
Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dispone che, in linea generale, le
CU sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo
dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti; tuttavia,
le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la
dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei sostituti d’imposta - Modello 770, ossia entro il 31 ottobre.
L’articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, in tema di
razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari,
prevede che a partire da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate,
utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte
di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta,
rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai
dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e
professionisti).
Per questo primo anno, tuttavia, le informazioni ricavate dalle CU contenenti
compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello
Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno
utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel
foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi
nell’applicativo web dedicato. Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per
l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro
autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo (quest’anno il 16 marzo cade
di sabato) e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la
dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.
Ciò premesso, tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo
“professionale” sono utilizzate quest’anno solo in forma sperimentale, si ritiene che
per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente
mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo
“professionale”) possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di
presentazione del Modello 770).
Si invitano, tuttavia, i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le
anzidette certificazioni all’Agenzia delle entrate entro il 18 marzo, poiché, in tal
modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti
che prestano assistenza fiscale (CAF e professionisti), seppur in forma sperimentale,
agevolandoli così nell’adempimento dichiarativo.
Si evidenzia, infine, che dal prossimo anno le informazioni presenti nelle CU
contenenti redditi dichiarabili mediante il modello Redditi persone fisiche saranno
ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
pertanto, a partire dalle CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio di tutte le
certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante
il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo
“professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.
Per completezza, si segnala che resta ferma, a regime, la possibilità per i
sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del Modello 770
(31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730
né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a
tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione
per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR).
******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE
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Perché a volte gli imprenditori sottovalutano i segnali delle crisi aziendali
Con la pubblicazione sulla G.U. n. 52, del 02/03/024, del Dl n. 19/2024 e delle disposizioni attuative del Pnrr in esso contenute, via libera anche al nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in relazione al “Piano transizione 5.0” che delinea un'importante opportunità per le imprese: crediti d'imposta fino al 45% per investimenti in beni strumentali e tecnologie innovative. L’accesso al credito d’imposta 5.0 prevede l’obbligo di realizzare un progetto di innovazione che contempli l’acquisizione di beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa previsto negli allegati A e B annessi alla legge 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e che permettano di ottenere un risparmio energetico significativo e dimostrabile. Per accedere a questi incentivi è poi richiesta una "doppia certificazione".
Cosa significa? Oltre alla tradizionale asseverazione di un tecnico abilitato, le imprese dovranno ottenere una certificazione energetica che attesti il risparmio energetico conseguito dall'investimento.
Quali sono gli investimenti agevolabili?
Nuovi investimenti, materiali e immateriali di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale,
effettuati negli anni 2024 e 2025, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici (almeno del 3% a livello di struttura produttiva o almeno del 5% in relazione al processo interessato) quali:
-Macchinari 4.0
-Impianti per l'autoproduzione di energia rinnovabile
-Colonnine di ricarica per veicoli elettrici
-Software o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
-Formazione del personale: Il Piano Transizione 5.0 prevede anche risorse per la formazione del personale in competenze per la transizione verde: b) le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto attuativo.
Periodo:
Nel biennio 2024-2025 le imprese potranno utilizzare gli incentivi del piano Transizione 5.0
Aliquote differenziate del credito d'imposta che possono arrivare al:
45% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
35% per investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro
20% per investimenti da 10 a 20 milioni di euro
La maggiorazione del credito per i pannelli fotovoltaici:
Gli unici moduli ammissibili, sono quelli previsti dall’articolo 12 del D.L. 181/2023:
moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Per accedere al credito d’imposta occorre inviare richiesta telematica utilizzando il modello standardizzato messo disposizione dal Gestore dei servizi energetici (Gse) e la documentazione prescritta (comma 11 dell’articolo 38), insieme a una comunicazione riguardante la descrizione e il costo del progetto di investimento.
Le imprese che richiedono i nuovi incentivi devono ottenere due tipi di certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalita' individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilita' del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, che attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Con decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialita', onorabilita' e professionalita', dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso: i) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
Bollino contabile. Una novità è rappresentata dalla certificazione contabile che il revisore dovrà rilasciare per attestare l’effettivo sostenimento della spesa e la loro corrispondenza alla documentazione contabile. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro fermo restando il limite massimo.
Riepilogando:
2 comunicazioni al Gse (prima e dopo l’effettuazione degli investimenti);
2 certificazioni peritali (prima e dopo l’effettuazione degli investimenti);
1 relazione del revisore (al completamento degli investimenti).
Utilizzo del credito 5.0:
Il Credito potrà utilizzare in compensazione con debiti fiscali e contributivi a decorrere dal quinto giorno dalla trasmissione della documentazione da parte del Gse all’Agenzia delle Entrate. Il credito di imposta non è cedibile. L’ammontare non ancora compensato al 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Il bonus investimenti 5.0 non può essere cumulato con il bonus investimenti per i beni strumentali 4.0.
Imprese escluse
Il credito d'imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Un'occasione comunque da non perdere!
Le imprese che desiderano cogliere questa opportunità dovranno però muoversi con tempestività. I due decreti attuativi che definiscono i dettagli del piano sono attesi a breve.
Per rimanere aggiornati Consultate il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
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Perché a volte gli imprenditori sottovalutano i segnali delle crisi aziendali
Attento amministratore se non adeguati gli assetti, la polizza assicurativa non ti salva
Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) pubblicato sulla GU n.52 del 2-3-2024, articolo 38 Transizione 5.0
Si comunicano, per quanto di competenza, i dati utili per la determinazione dei tassi di riferimento relativamente alle operazioni di credito agevolato da stipularsi nel mese di marzo 2024:
- rendimento medio ponderato riferito all’anno commerciale dei BOT, relativo al mese di febbraio 2024: 3,607%
- media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione, relativa al mese di gennaio 2024: 3,484%
Roma, 29 febbraio 2024 - Comunicato stampa Banca d'Italia
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Cassa Integrazione Guadagni: a gennaio 2024 autorizzate 49,1 milioni di ore
+68,6% rispetto a dicembre 2023
+16,8% rispetto a gennaio 2023
Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di gennaio sono state 49,1
milioni, il 68,6% in più rispetto al precedente mese di dicembre (29,1 milioni) ed il 16,8% in più rispetto a
gennaio 2023, nel corso del quale erano state autorizzate 42,0 milioni di ore.
Per quanto riguarda le singole tipologie di intervento, si registra quanto segue:
CIG ordinaria
Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a gennaio 2024 sono state 24,1 milioni. Nel precedente
mese di dicembre erano state autorizzate 20,7 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è
del +16,3%. Rispetto a gennaio 2023 (16,7 milioni di ore autorizzate) la variazione tendenziale è stata del
+44,4%.
CIG straordinaria
Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a gennaio 2024 è di 23,7 milioni (di cui 8,1
per solidarietà). La variazione congiunturale rispetto al mese precedente è pari a +219,2% (7,4 milioni di
ore a dicembre 2023), mentre rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell’anno precedente (23,5
milioni di ore) la variazione tendenziale è pari a +0,6%.
CIG in deroga
Gli interventi in deroga registrano valori residuali: nel mese di gennaio 2024 sono stati pari a 134mila ore,
con una variazione congiunturale del +22,3% rispetto al mese precedente ed una variazione tendenziale del
+498,1% rispetto a gennaio 2023 (22mila ore).
Fondi di solidarietà
Il numero di ore autorizzate a gennaio 2024 nei fondi di solidarietà è pari a 1,2 milioni e registra un
incremento del +35,1% rispetto al mese precedente. Poiché nel mese di gennaio 2023 le ore autorizzate
erano state 1,8 milioni, la variazione tendenziale è del -34,6%
Comunicato Stampa INPS
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Cara impresa bastano 5mila euro di IVA non pagata ed è crisi
Sud e Isole si caratterizzano per pagamenti regolari meno frequenti rispetto al Nord Italia (28,6% vs. 47,7%) e un’incidenza più che doppia dei ritardi oltre i trenta giorni dalla scadenza (15% vs. 6,5%)
Guardando alla puntualità dei pagamenti delle imprese italiane, l’ultimo trimestre del 2023 si chiude con indici migliorativi rispetto a quelli della fine del 2019 (valori pre-pandemia). I pagamenti regolari segnano infatti un +18,4% e quelli in ritardo diminuiscono del 10% entro 30 giorni e dell’ 8,6% oltre i 30 giorni.
È quanto emerge dallo Studio Pagamenti realizzato da CRIBIS, società del gruppo CRIF specializzata nella business information, aggiornato al 31 dicembre 2023.
Rimanendo sull’anno appena terminato, i valori di Q4 2023 sono sostanzialmente in linea con quelli del trimestre precedente: nessuna variazione sui pagamenti regolari (41,1%) e una lieve diminuzione dei ritardi entro i 30 giorni (49,3% contro il 49,5%) a favore di quelli oltre i 30 giorni, che salgono dal 9,4% al 9,6%. In generale, le istantanee trimestrali scattate da Cribis nel corso del 2023 mostrano, a fronte di una stabilizzazione del numero dei pagamenti puntuali, una leggera crescita dei ritardi oltre i 30 giorni dalla scadenza, che passano dal 9,1% alla fine del 2022 (Q4 2022) al 9,6% alla fine del 2023.
Lo Studio Pagamenti evidenzia differenze rilevanti per aree geografiche (le regioni del Nord Italia sono più puntuali), settori merceologici (soffrono la ristorazione, le industrie alimentari e la GD/DO) e dimensioni delle aziende (le microimprese mostrano performance migliori in termini di pagamenti regolari, mentre quelle di dimensioni maggiori sono meno propense ai ritardi gravi).
Le macro-aree geografiche e le province
Dall’analisi sulle macro-aree geografiche il Nord Est risulta l’area più affidabile con il 47,7% di pagamenti regolari, mentre le imprese del Sud e Isole mostrano un comportamento meno virtuoso con solo il 28,6% di pagamenti effettuati alla scadenza, uno scarto di 19,1% punti percentuali. Bene Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, le cui imprese pagano entro scadenza rispettivamente nel 51,4%, 48,8% e 47,6% dei casi, mentre ci sono maggiori criticità per Campania (28,5%), Calabria (25%) e Sicilia (23,1%).
La differenza si riscontra anche nei ritardi oltre i trenta giorni dalla scadenza: sono il 6,5% nel Nord Est (il Trentino è la regione più virtuosa con il 5,4%) e il 15% nell’area Sud e Isole (la Sicilia è la regione meno virtuosa con il 18,3%). Anche i tempi medi dei pagamenti sono polarizzati geograficamente: le regioni più puntuali sono Trentino-Alto Adige e Liguria (a pari merito con 61 giorni), mentre quella meno puntuale è la Calabria (76).
Dettaglio per provincia
Coerentemente con i dati regionali, i dettagli provinciali riflettono le differenze tra le macroaree geografiche: nel ranking di Cribis sulla puntualità dei pagamenti, le posizioni più alte sono occupate da province della Lombardia (Sondrio, Bergamo, Brescia), mentre quelle più basse da province della Sicilia e della Calabria (Palermo, Reggio Calabria, Trapani).
I ritardi superiori ai 30 giorni nei settori merceologici
A livello di settori merceologici, rispetto al trimestre precedente i ritardi gravi delle industrie chimiche risultano in peggioramento registrando un incremento del 19,5% dei pagamenti oltre i 30 giorni dalla scadenza, seguite dalle industrie della carta che segnano un +17,2%.
In termini assoluti i comparti più sofferenti sono quelli della ristorazione (19,9% dei pagamenti oltre i 30 giorni dalla scadenza), delle industrie alimentari (12,3%) e della GD/DO (12,2%). Agli estremi opposti le industrie dei macchinari, attrezzature elettriche ed elettroniche (4,1%), quelle della carta (3,4%, nonostante il succitato aumento dei ritardi), e le industrie della gomma (3,1%).
Abitudini di ritardo per tipologia di azienda
Per quanto riguarda le dimensioni delle aziende coinvolte nello studio, le microimprese confermano una performance positiva nella classe di pagamento alla scadenza con una regolarità del 43%, ma registrano anche un maggiore livello di ritardi gravi (10,5%) rispetto alla media. All’opposto, le grandi aziende hanno più ritardi lievi (80%), meno pagamenti regolari (15,3%), e meno pagamenti in ritardo grave (3,9%, il valore più basso tra tutte le tipologie di azienda).
Al crescere delle dimensioni dell’impresa cresce anche il numero di aziende che rientrano nella classe dei ritardi lievi: l’incidenza è del 55,5% per le aziende di piccole dimensioni, del 67,1% per quelle medie e dell’80,8% per quelle di grandi dimensioni. D’altra parte, maggiori sono le dimensioni dell’impresa e minore è l’incidenza dei ritardi gravi: si tratta del 10,5% per le microimprese, 6,4% per quelle piccole, 4,7% per le medie e 3,9% per le grandi.
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Entro la fine di febbraio sarà operativa per PMI e professionisti l’estensione dell’importo massimo garantito a 5 milioni di euro stabilità dalla riforma del Fondo di garanzia. Il 29 del mese corrente è infatti la data entro la quale, come comunica la circolare n. 3/2024 del Gestore del Fondo Mediocredito Centrale, sarà adottato il nuovo metodo dei cosiddetti “premi esenti” per calcolare il contenuto agevolativo delle garanzie (cioè l’ESL, l’Equivalente sovvenzione lordo). Calcolo necessario per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato.
L’attuale sistema di quantificazione dell’ESL, per espressa previsione della Commissione europea, può essere utilizzato soltanto per le PMI e per importi garantiti fino a 2,5 milioni. Un nuovo metodo è in corso di definizione e dovrà essere approvato dalla Commissione europea per consentire a PMI, Mid Cap e professionisti di beneficiare del nuovo limite di 5 milioni.
In attesa di tale approvazione sarà possibile, solo per PMI e professionisti, utilizzare il metodo che prevede l’applicazione di un premio annuo definito in base alla classe di valutazione (classe di rating) del soggetto beneficiario finale determinata dal modello di valutazione del Fondo. Il premio può variare dallo 0,8% al 6,3%, con l’applicazione dell’aliquota fissa del 3,8% qualora non sia possibile determinare la classe di rating del soggetto beneficiario finale o dell’impresa controllante.
Nel dettaglio, il premio teorico di mercato totale sarà determinato calcolando i premi annui in funzione dell’importo garantito sul capitale residuo per ciascun anno di durata dell’operazione finanziaria e attualizzando gli stessi al momento della concessione della garanzia attraverso il tasso di riferimento comunitario. Per determinare il valore finale dell’ESL sarà necessario calcolare la differenza tra il premio teorico di mercato totale e l’importo dell’eventuale commissione “una tantum” versata per l’ammissione alla garanzia. Si specifica che il calcolo del premio viene effettuata esclusivamente ai fini della determinazione dell’ESL e che, di conseguenza, non comporta il pagamento dello stesso da parte del soggetto beneficiario.
Il nuovo metodo sarà applicato soltanto quando l’importo garantito totale per singolo beneficiario, sommando la nuova operazione con quelle già in essere, sarà compreso tra 2,5 e 5 milioni di euro.
Mediocredito Centrale comunicherà la data di entrata in vigore dei “premi esenti” insieme a ulteriori dettagli operativi.
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