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Welfare aziendale, fino a 2mila euro senza imposte per i dipendenti con figli a carico. Nei fringe benefit anche l’affitto e gli interessi sul mutuo prima casa. Le istruzioni dell’Agenzia sulle ultime novità
Arrivano le indicazioni dell’Agenzia sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e dal decreto Anticipi (Dl n. 145/2023). Con la circolare n. 5/E - pdf di oggi, le Entrate illustrano le nuove misure per il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione. Tra le novità, entrano tra i “bonus” esentasse non solo le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche, ma anche quelle per l’affitto e per gli interessi sul mutuo della prima casa. Il limite entro il quale è possibile riconoscere beni e servizi esenti da imposte, ordinariamente fissato a 258,23 euro, è stabilito a mille euro, con ulteriore innalzamento a 2mila euro per i dipendenti con figli a carico.

Le novità sul welfare aziendale - La circolare passa in rassegna alcune delle novità in materia di welfare aziendale. La legge di Bilancio 2024 (in deroga all’art. 51 del Tuir) stabilisce infatti che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di mille euro, i beni e i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori. Questo tetto sale a 2mila euro se il dipendente ha figli a carico. Tra i fringe benefit possono rientrare non solo le somme per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas), ma anche quelle per l’affitto o gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale del lavoratore, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente. L’Agenzia fornisce chiarimenti anche sulle modalità per determinare il compenso in natura in caso di prestiti concessi al lavoratore, con particolare riguardo al tasso ufficiale di riferimento (Tur) e sulla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10 al 5%.

Nuovo trattamento integrativo per alcune categorie di lavoratori - Al fine di sostenere il settore turistico, ricettivo e termale, l’ultima legge di Bilancio riconosce inoltre a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15%. La misura si riferisce alle prestazioni rese tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 dai lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 40mila euro per il periodo di imposta 2023. L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda corrisposta per lavoro straordinario in giorni festivi o in periodo notturno. Il datore di lavoro, a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, eroga come sostituto d’imposta il trattamento integrativo speciale, indicando poi l’importo nella certificazione unica del dipendente relativa al periodo di imposta 2024.

Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione - La circolare fa infine il punto sugli effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione. In via sperimentale per il biennio 2024 -2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge di Bilancio compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato. Sono previste specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi. Il dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere del riscatto utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore.

Comunicato stampa del 7 marzo 2024

 

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Tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo “professionale” sono utilizzate quest’anno solo in forma sperimentale, si ritiene che per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”) possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770) ...

OGGETTO: Termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche (CU) di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (“professionale”)

Sono pervenute a questa Divisione alcune richieste di chiarimenti in merito al
termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche
(CU) di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (“professionale”).
Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dispone che, in linea generale, le
CU sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo
dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti; tuttavia,
le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la
dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei sostituti d’imposta - Modello 770, ossia entro il 31 ottobre.
L’articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, in tema di
razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari,
prevede che a partire da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate,
utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte
di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta,
rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai
dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e
professionisti).
Per questo primo anno, tuttavia, le informazioni ricavate dalle CU contenenti
compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello
Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno
utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel
foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi
nell’applicativo web dedicato. Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per
l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro
autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo (quest’anno il 16 marzo cade
di sabato) e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la
dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.
Ciò premesso, tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo
“professionale” sono utilizzate quest’anno solo in forma sperimentale, si ritiene che
per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente
mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo
“professionale”) possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di
presentazione del Modello 770).
Si invitano, tuttavia, i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le
anzidette certificazioni all’Agenzia delle entrate entro il 18 marzo, poiché, in tal
modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti
che prestano assistenza fiscale (CAF e professionisti), seppur in forma sperimentale,
agevolandoli così nell’adempimento dichiarativo.
Si evidenzia, infine, che dal prossimo anno le informazioni presenti nelle CU
contenenti redditi dichiarabili mediante il modello Redditi persone fisiche saranno
ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
pertanto, a partire dalle CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio di tutte le
certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante
il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo
“professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.
Per completezza, si segnala che resta ferma, a regime, la possibilità per i
sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del Modello 770
(31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730
né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a
tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione
per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR).
******

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE

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Si comunicano, per quanto di competenza, i dati utili per la determinazione dei tassi di riferimento relativamente alle operazioni di credito agevolato da stipularsi nel mese di marzo 2024:

- rendimento medio ponderato riferito all’anno commerciale dei BOT, relativo al mese di febbraio 2024: 3,607%

- media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione, relativa al mese di gennaio 2024: 3,484%


Roma, 29 febbraio 2024 - Comunicato stampa Banca d'Italia

 

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Cassa Integrazione Guadagni: a gennaio 2024 autorizzate 49,1 milioni di ore
+68,6% rispetto a dicembre 2023
+16,8% rispetto a gennaio 2023

Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di gennaio sono state 49,1
milioni, il 68,6% in più rispetto al precedente mese di dicembre (29,1 milioni) ed il 16,8% in più rispetto a
gennaio 2023, nel corso del quale erano state autorizzate 42,0 milioni di ore.
Per quanto riguarda le singole tipologie di intervento, si registra quanto segue:

CIG ordinaria
Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a gennaio 2024 sono state 24,1 milioni. Nel precedente
mese di dicembre erano state autorizzate 20,7 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è
del +16,3%. Rispetto a gennaio 2023 (16,7 milioni di ore autorizzate) la variazione tendenziale è stata del
+44,4%.

CIG straordinaria
Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a gennaio 2024 è di 23,7 milioni (di cui 8,1
per solidarietà). La variazione congiunturale rispetto al mese precedente è pari a +219,2% (7,4 milioni di
ore a dicembre 2023), mentre rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell’anno precedente (23,5
milioni di ore) la variazione tendenziale è pari a +0,6%.

CIG in deroga
Gli interventi in deroga registrano valori residuali: nel mese di gennaio 2024 sono stati pari a 134mila ore,
con una variazione congiunturale del +22,3% rispetto al mese precedente ed una variazione tendenziale del
+498,1% rispetto a gennaio 2023 (22mila ore).

Fondi di solidarietà
Il numero di ore autorizzate a gennaio 2024 nei fondi di solidarietà è pari a 1,2 milioni e registra un
incremento del +35,1% rispetto al mese precedente. Poiché nel mese di gennaio 2023 le ore autorizzate
erano state 1,8 milioni, la variazione tendenziale è del -34,6%

Comunicato Stampa INPS

 

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Sud e Isole si caratterizzano per pagamenti regolari meno frequenti rispetto al Nord Italia (28,6% vs. 47,7%) e un’incidenza più che doppia dei ritardi oltre i trenta giorni dalla scadenza (15% vs. 6,5%)
Guardando alla puntualità dei pagamenti delle imprese italiane, l’ultimo trimestre del 2023 si chiude con indici migliorativi rispetto a quelli della fine del 2019 (valori pre-pandemia). I pagamenti regolari segnano infatti un +18,4% e quelli in ritardo diminuiscono del 10% entro 30 giorni e dell’ 8,6% oltre i 30 giorni.

È quanto emerge dallo Studio Pagamenti realizzato da CRIBIS, società del gruppo CRIF specializzata nella business information, aggiornato al 31 dicembre 2023.

Rimanendo sull’anno appena terminato, i valori di Q4 2023 sono sostanzialmente in linea con quelli del trimestre precedente: nessuna variazione sui pagamenti regolari (41,1%) e una lieve diminuzione dei ritardi entro i 30 giorni (49,3% contro il 49,5%) a favore di quelli oltre i 30 giorni, che salgono dal 9,4% al 9,6%. In generale, le istantanee trimestrali scattate da Cribis nel corso del 2023 mostrano, a fronte di una stabilizzazione del numero dei pagamenti puntuali, una leggera crescita dei ritardi oltre i 30 giorni dalla scadenza, che passano dal 9,1% alla fine del 2022 (Q4 2022) al 9,6% alla fine del 2023.

Lo Studio Pagamenti evidenzia differenze rilevanti per aree geografiche (le regioni del Nord Italia sono più puntuali), settori merceologici (soffrono la ristorazione, le industrie alimentari e la GD/DO) e dimensioni delle aziende (le microimprese mostrano performance migliori in termini di pagamenti regolari, mentre quelle di dimensioni maggiori sono meno propense ai ritardi gravi).

 

Le macro-aree geografiche e le province
Dall’analisi sulle macro-aree geografiche il Nord Est risulta l’area più affidabile con il 47,7% di pagamenti regolari, mentre le imprese del Sud e Isole mostrano un comportamento meno virtuoso con solo il 28,6% di pagamenti effettuati alla scadenza, uno scarto di 19,1% punti percentuali. Bene Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, le cui imprese pagano entro scadenza rispettivamente nel 51,4%, 48,8% e 47,6% dei casi, mentre ci sono maggiori criticità per Campania (28,5%), Calabria (25%) e Sicilia (23,1%).

La differenza si riscontra anche nei ritardi oltre i trenta giorni dalla scadenza: sono il 6,5% nel Nord Est (il Trentino è la regione più virtuosa con il 5,4%) e il 15% nell’area Sud e Isole (la Sicilia è la regione meno virtuosa con il 18,3%). Anche i tempi medi dei pagamenti sono polarizzati geograficamente: le regioni più puntuali sono Trentino-Alto Adige e Liguria (a pari merito con 61 giorni), mentre quella meno puntuale è la Calabria (76).

 

Dettaglio per provincia
Coerentemente con i dati regionali, i dettagli provinciali riflettono le differenze tra le macroaree geografiche: nel ranking di Cribis sulla puntualità dei pagamenti, le posizioni più alte sono occupate da province della Lombardia (Sondrio, Bergamo, Brescia), mentre quelle più basse da province della Sicilia e della Calabria (Palermo, Reggio Calabria, Trapani).

 

I ritardi superiori ai 30 giorni nei settori merceologici
A livello di settori merceologici, rispetto al trimestre precedente i ritardi gravi delle industrie chimiche risultano in peggioramento registrando un incremento del 19,5% dei pagamenti oltre i 30 giorni dalla scadenza, seguite dalle industrie della carta che segnano un +17,2%.

In termini assoluti i comparti più sofferenti sono quelli della ristorazione (19,9% dei pagamenti oltre i 30 giorni dalla scadenza), delle industrie alimentari (12,3%) e della GD/DO (12,2%). Agli estremi opposti le industrie dei macchinari, attrezzature elettriche ed elettroniche (4,1%), quelle della carta (3,4%, nonostante il succitato aumento dei ritardi), e le industrie della gomma (3,1%).

 

Abitudini di ritardo per tipologia di azienda
Per quanto riguarda le dimensioni delle aziende coinvolte nello studio, le microimprese confermano una performance positiva nella classe di pagamento alla scadenza con una regolarità del 43%, ma registrano anche un maggiore livello di ritardi gravi (10,5%) rispetto alla media. All’opposto, le grandi aziende hanno più ritardi lievi (80%), meno pagamenti regolari (15,3%), e meno pagamenti in ritardo grave (3,9%, il valore più basso tra tutte le tipologie di azienda).

Al crescere delle dimensioni dell’impresa cresce anche il numero di aziende che rientrano nella classe dei ritardi lievi: l’incidenza è del 55,5% per le aziende di piccole dimensioni, del 67,1% per quelle medie e dell’80,8% per quelle di grandi dimensioni. D’altra parte, maggiori sono le dimensioni dell’impresa e minore è l’incidenza dei ritardi gravi: si tratta del 10,5% per le microimprese, 6,4% per quelle piccole, 4,7% per le medie e 3,9% per le grandi.

Comunicato stampa CRIBIS

 

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Entro la fine di febbraio sarà operativa per PMI e professionisti l’estensione dell’importo massimo garantito a 5 milioni di euro stabilità dalla riforma del Fondo di garanzia. Il 29 del mese corrente è infatti la data entro la quale, come comunica la circolare n. 3/2024 del Gestore del Fondo Mediocredito Centrale, sarà adottato il nuovo metodo dei cosiddetti “premi esenti” per calcolare il contenuto agevolativo delle garanzie (cioè l’ESL, l’Equivalente sovvenzione lordo). Calcolo necessario per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato.

L’attuale sistema di quantificazione dell’ESL, per espressa previsione della Commissione europea, può essere utilizzato soltanto per le PMI e per importi garantiti fino a 2,5 milioni. Un nuovo metodo è in corso di definizione e dovrà essere approvato dalla Commissione europea per consentire a PMI, Mid Cap e professionisti di beneficiare del nuovo limite di 5 milioni.

In attesa di tale approvazione sarà possibile, solo per PMI e professionisti, utilizzare il metodo che prevede l’applicazione di un premio annuo definito in base alla classe di valutazione (classe di rating) del soggetto beneficiario finale determinata dal modello di valutazione del Fondo. Il premio può variare dallo 0,8% al 6,3%, con l’applicazione dell’aliquota fissa del 3,8% qualora non sia possibile determinare la classe di rating del soggetto beneficiario finale o dell’impresa controllante.

Nel dettaglio, il premio teorico di mercato totale sarà determinato calcolando i premi annui in funzione dell’importo garantito sul capitale residuo per ciascun anno di durata dell’operazione finanziaria e attualizzando gli stessi al momento della concessione della garanzia attraverso il tasso di riferimento comunitario. Per determinare il valore finale dell’ESL sarà necessario calcolare la differenza tra il premio teorico di mercato totale e l’importo dell’eventuale commissione “una tantum” versata per l’ammissione alla garanzia. Si specifica che il calcolo del premio viene effettuata esclusivamente ai fini della determinazione dell’ESL e che, di conseguenza, non comporta il pagamento dello stesso da parte del soggetto beneficiario.

Il nuovo metodo sarà applicato soltanto quando l’importo garantito totale per singolo beneficiario, sommando la nuova operazione con quelle già in essere, sarà compreso tra 2,5 e 5 milioni di euro.

Mediocredito Centrale comunicherà la data di entrata in vigore dei “premi esenti” insieme a ulteriori dettagli operativi.

News Fondo di Garanzia

 

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