La cessione del credito è il contratto (negozio giuridico a causa variabile) attraverso il quale si trasferisce il diritto di credito di un soggetto (cedente) ad un acquirente terzo (cessionario) che lo acquista ad un determinato prezzo oppure a titolo gratuito, per poi procedere alla riscossione nei confronti del debitore (il ceduto).
 
Ceduto, Cedente e Cessionario:
Il ceduto è il debitore, ossia colui al quale il cessionario chiederà di saldare il credito acquisito.
Il cedente è colui che cede il credito nei confronti del ceduto ad un soggetto terzo.
Il cessionario è colui che acquisisce il credito e lo gestisce.
 
Codice Civile Art. 1260 Cedibilità dei crediti
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purchè il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
 
Secondo il codice civile, non è previsto che il debitore debba fornire il suo consenso alla cessione del credito, purché non si tratti di crediti personali o il cui trasferimento sia vietato per legge. È comunque indispensabile che il ceduto venga portato a conoscenza del trasferimento in modo da sapere a chi dovrà effettuare il pagamento. La cessione avrà effetto solo quando il debitore l’avrà accettata o quando ne avrà ricevuto notifica. Per la legge, quindi, è indifferente che il debitore effettui il pagamento ad un soggetto piuttosto che ad un altro.
 
I casi in cui la cessione del credito non è possibile sono tre. In primo luogo è indispensabile che il credito ceduto non abbia carattere strettamente personale, ma è necessario anche che la cessione dei crediti non  sia espressamente vietata dalla legge. Il terzo caso in cui un credito non può essere ceduto, si verifica quando tra creditore e debitore esiste un patto di non cessione del credito di cui il cessionario è a conoscenza. Il patto di incedibilità del credito si differenzia dal divieto di alienazione della proprietà di un bene, in quanto ha una diversa efficacia. Mentre infatti il divieto di alienazione della proprietà ha effetto solo fra le parti, il patto di incedibilità del credito è opponibile al terzo cessionario che ne fosse a conoscenza al tempo della cessione. L’onere di provare tale conoscenza incombe su chi (debitore ceduto o creditore cedente) intende avvalersi della clausola di incedibilità al fine di far valere l’inefficacia dell’acquisto del terzo cessionario.
 
L’istituto della cessione può essere distinto in due categorie:
-Cessione pro soluto si riferisce alla possibilità, per il cedente, di non rispondere dell’eventuale inadempienza del debitore (cede il rischio al cessionario). Il cessionario non può quindi pretendere la prestazione dal cedente;
-Cessione pro solvendo nel caso in cui il cedente garantisce la sussistenza del credito e risponde dell’eventuale inadempienza del debitore. Il creditore resta quindi garante sulle prestazioni del debitore che, in caso di inadempienze, può rivalersi sul cedente richiedendo la somma spettante.
 
La cessione del credito è normalmente pro-soluto. Ricordiamo che la differenza risiede nel fatto che nella cessione del credito pro soluto il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito ceduto ma non la solvibilità del debitore, cosa che invece avviene nella cessione pro solvendo, dove il cedente risponde all’obbligo di pagare il debito nell’eventualità in cui non abbia provveduto il debitore ceduto.
 
La cartolarizzazione dei crediti (securitization) è un fenomeno finanziario, di origine anglosassone, che ha trovato applicazione anche nel nostro ordinamento, essendo stato disciplinato dalla L. n. 130/1999.
Nelle sue linee essenziali, la cartolarizzazione consiste nella cessione a titolo oneroso di uno o più crediti pecuniari dal creditore (originator) ad una società veicolo (special purpose vehicle, SPV) la quale, per ottenere la provvista necessaria all’acquisto dei crediti, emette titoli destinati ad essere collocati presso investitori istituzionali, professionali e non, per poi provvedere alla riscossione dei crediti ceduti ed alle attività ad essa finalizzate. Le somme incassate dai debitori ceduti vengono poi destinate, in via esclusiva, ai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei relativi crediti.

Crediti deteriorati. I crediti sono qualificati come deteriorati sono i crediti scaduti da almeno tre mesi, per i quali sono stati effettuati vani tentativi di recupero.
 
Fac simile Cessione del credito a titolo oneroso
 
Con la presente scrittura i signori:
– ________ (CEDENTE), nato a _________, il _________, residente a ____________, via ________, n. ________, C.F. __________,

E

– ________ (CESSIONARIO), nato a _________, il _________, residente a ________, via ________, n. ________, C.F. __________,

PREMESSO CHE:

il CEDENTE è creditore del signor/della Società/della ditta ________, nato a ________, il ________, sede sociale/residente a ________, via ________, C.F. ________/p.iva. ________, della somma di Euro ________ (in lettere) per ________, in relazione alla quale sono stati emessi seguenti documenti ___________________

Tutto ciò premesso, quale parte integrante del presente contratto costituendone contenuto negoziale, tra le parti

SI CONVIENE

Art. 1 – Oggetto
Il Cedente, vende al Cessionario, che accetta, il credito di Euro ________ che aveva verso ________, debitore ceduto.
 
Art. 2 – Prezzo
2.1. Il prezzo di tale trasferimento è convenuto in Euro ________
2.2. La predetta somma viene pagata in contanti dal Cessionario al Cedente, che così ne rilascia la quietanza all’atto della sottoscrizione del presente contratto.
 
Art. 3 – Obblighi del Cedente
3.1. Il Cedente consegna al Cessionario tutta la documentazione originale comprovante detto credito.
3.2. Il Cedente provvede altresì alla notifica della presente cessione del credito a ________ Debitore Ceduto.
 
Art. 4 – Garanzia
Cessione pro soluto. Il cedente garantisce la sussistenza del credito ma non la solvenza del debitore ceduto.
Ovvero
Cessione del credito con esclusione della garanzia. Il cedente non garantisce la sussistenza del credito, ferma la responsabilità per fatto proprio.
Ovvero
Cessione pro solvendo. Il cedente assume la responsabilità della solvenza del debitore ceduto.
 
Art. 5 – Spese
Le parti convengono che le spese inerenti la presente cessione vengano poste a carico del ________

Sutri, lì ________
 
Oppure
Si conviene e stipula quanto segue
a) Il creditore cedente, titolare di un credito di Euro _______, con scadenza il ______, nei confronti del Sig. __________, derivante da _________ cede pro soluto tale credito al sig. _____
 
b) La società _______ consegna al sig. ______ i documenti probatori del credito _____ che qui di seguito si elencano ______________________ 
 
c) Il sig. __________ dichiara di accettare il su detto credito e di avere ricevuto i documenti probatori del credito su elencati.

Relata di notifica
A istanza del sig. ______ si notifichi copia del presente atto per ogni effetto e conseguenza di legge al debitore ceduto ___________, C.F. e p. IVA _________
 
 
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Francesco Cacchiarelli, economista di impresa, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989, iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999 - Zona geografica di intervento: Lazio, Umbria, Toscana.

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Cancellazione dei crediti dal bilancio. Secondo quanto prevede l’OIC 15, la cancellazione dei crediti iscritti nel bilancio di un’impresa si può avere solamente quando si verifichi uno dei seguenti casi:
-i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal crediti si estinguono (parzialmente o totalmente);
-la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito viene trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.
Due sono, quindi, gli elementi da valutare per stabilire se il credito debba o meno essere cancellato dal bilancio:
-l’esistenza del diritto di ricevere dei flussi finanziari;
- oppure, nel caso in cui la titolarità di tale diritto sia stata trasferita, occorre stabilire se sono stati trasferiti tutti i rischi.

 

Ai fini IVA, le operazioni di cessione di crediti pro-soluto o pro-solvendo sono considerate esenti IVA ex art.3 comma 2 n.3 (che va correlato all’art.10 n.1) del D.P.R.633/1972. Si tratta infatti di prestazioni di servizi aventi ad oggetto prestito di denaro a titolo oneroso, che comprende, oltre lo sconto di crediti e titoli di credito, tutte le operazioni aventi causa di finanziamento, incluse quelle attuate con cessione di credito.

 
Articolo 101 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
Comma 5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.