Nel diritto comunitario sono attribuiti alla nozione di concorrenza due differenti significati, sintetizzati nelle definizioni di "concorrenza nel mercato" e "concorrenza per il mercato".
Nella prima accezione, ci si riferisce a settori in cui è già instaurato un mercato concorrenziale nei quali l’intervento comunitario mira a prevenire e sanzionare le condotte imprenditoriali integranti intese restrittive della concorrenza, cartelli di prezzo, monopoli ed abusi di posizione dominante.
La legislazione antitrust, infatti, si forma con l'obiettivo di vigilare sulla libertà economica privata, onde scongiurare la possibilità che questa si traduca nell’esercizio di un potere economico privato; tentando contemporaneamente di consentire autonomia alle imprese, attraverso l'elaborazione di misure che non incidano in modo invasivo sulle scelte degli operatori economici.

 
Il principio di concorrenza per il mercato - rilevante per le direttive in materia di appalti pubblici - è invece funzionale al fine di dilatare i settori di mercato per garantire il libero accesso da parte di operatori economici di altri stati membri, riferendosi a settori inizialmente esclusi dal mercato o limitati da misure protezionistiche.
 
La divergenza tra i due concetti si riflette sulla diversità di matrice normativa, in quanto le direttive in materia di appalti non si fondano sugli artt. 81 e 82 del Trattato ma sugli articoli 43 e 49, e 95 del Trattato.
 
Articolo redatto dal Dott. Riccardo Cerulli - 23/12/2016