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Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2014
 
Arriva il codice tributo per il pagamento in F24
 
Pronto il codice tributo per versare, con modello F24, l’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti in formato informatico rilevanti ai fini tributari. Con la risoluzione n. 106/E, diffusa oggi, l’Agenzia delle Entrate istituisce il codice “2501” per pagare l’imposta secondo le nuove regole introdotte dall’articolo 6 del decreto Mef del 17 giugno 2014.
 
Come e quando pagare - Per versare l’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari, come le fatture, non è quindi più necessario pagare in anticipo con l’F23.
Come stabilisce il decreto ministeriale, infatti, il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati entro l’anno di riferimento avviene tramite modello F24 in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
 
 

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Nel sito del Ministero delle finanze sono state pubbicate le FAQ relative alla dichiarazione IMU-TASI degli ENC da effettuare entro il primo dicembre 2014. Clicca qui per leggere il documento.
Clicca qui invece per scaricare le domande e risposte di chiarimento relative al calcolo e al pagamento della Tasi e dell'IMU edite dal Dipartimento delle finanze.

Dal 01 gennaio 2015 il tasso degli interessi legali ex articolo 1284 del Codice Civile, passa dall'1% allo 0,5%. A stabilire la diminuzione degli interessi legali è il Decreto dell' 11/12/2014, pubblicato nella G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014, del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Oltre ai riflessi sulla domanda di investimenti, sui mutui e sui finanziamenti, la variazione del tasso di interesse si fa sentire in particolare in ambito fiscale, per le somme da versare a titolo di ravvedimento operoso. Per sanare gli omessi o tardivi versamenti di qualsiasi tributo, i contribuenti hanno a disposizione tre tipi di ravvedimento, il ravvedimento "sprint" entro 14 giorni dalla scadenza, il ravvedimento breve, dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza, e il ravvedimento lungo o annuale, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è commessa la violazione. In caso di ravvedimento, oltre alle somme dovute e alle sanzioni, sono dovuti gli interessi legali, nella misura dell'1% annuo fino al 31 dicembre 2014, e nella nuova misura dello 0,5% dal 1° gennaio 2015.

All'interno del vademecum al rimborso delle imposte, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, trovi informazioni su come ottenere i rimborsi; sulle modalità di erogazione degli stessi e quello che bisogna fare in casi particolari come ad esempio se il destinatario del rimborso è deceduto. 
 
Clicca qui per scaricare il vademecum
 
Clicca qui per scaricare il modello di comunicazione delle coordinate di accredito

Lo staff di tusciafisco.it segnala la pubblicazione della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 102/E (download .pdf) del 19.11.2014, avente ad oggetto "Consulenza giuridica – L’obbligo di tracciabilità previsto dall’articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, trova applicazione anche nei confronti delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco".
 
Di seguito il testo della risoluzione:
"QUESITO
ALFA chiede chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti/versamenti di importo superiore ad euro 516,46 di cui all’articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a tutti i soggetti che beneficiano del regime agevolativo di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 10 novembre 2014
 
Non dovuti per le sentenze di appello alle pronunce del Giudice di Pace
 
Nessun pagamento dell’imposta di registro e di bollo sulle sentenze relative alle cause di valore più modesto. È quanto chiarisce la risoluzione n. 97/E dell’Agenzia delle Entrate di oggi che, alla luce del recente orientamento della Corte di Cassazione, estende l’esenzione anche alle sentenze di appello dei provvedimenti del Giudice di Pace.
Le imposte di bollo e di registro vanno in soffitta - Per le cause e le attività conciliative “in sede non contenziosa” di valore non superiore ai 1.033,00 euro, il pagamento dell’imposta di bollo e di registro non è dovuto, anche per gli atti e i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.
L’esenzione dall’imposta di registro non è più ristretta alle pronunce del Giudice di Pace (art. 46 della legge n. 374/1991), ma anche alle relative sentenze di appello del tribunale ordinario.

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2014

I chiarimenti delle Entrate per gli enti non commerciali
Gli enti non commerciali possono continuare a detrarre dall’Ires le erogazioni liberali in denaro in favore delle Onlus, nella misura del 19%.
La conferma arriva con la risoluzione n. 89/E di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi emersi alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge n. 96/2012. Le Entrate chiariscono che la norma non intendeva escludere gli enti non commerciali dalla possibilità di accedere al beneficio fiscale.
Pertanto questi enti possono continuare a considerare detraibili le liberalità erogate in favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nella misura del 19% stabilita dall’art. 147 del Tuir.

Factoring i chiarimenti in ordine al trattamento fiscale delle operazioni di  factoring e di recupero crediti, la risoluzione n. 32 E dell'11 marzo 2011. Con questa risoluzione L’Agenzia delle Entrate, fornisce nuove indicazioni circa la corretta qualificazione, ai fini IVA, delle operazioni di factoring (esenti), evidenziandone i connotati rispetto alle operazioni di recupero credito (imponibili).

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