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La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente. 
Attenzione: è possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia negli anni successivi, in caso di affitti pluriennali. Quando l’opzione non viene esercitata all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; in questo caso, le imposte di registro e di bollo sono dovute e non sono più rimborsabili. 
 

Chi può scegliere la cedolare secca
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Per quali immobili
L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.
In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.
I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione.
L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.

Quanto dura l’opzione
L’opzione comporta l’applicazione delle regole della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.
Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. Così come è sempre possibile esercitare nuovamente l’opzione, nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca.
La revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta.

Quanto si paga
L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.
E’, inoltre, prevista un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia
nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
Dal 2013 l'aliquota per questi contratti è pari al 15% (Dl 102/2013), ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017. Il Dl 47/2014 ha disposto, infine, che la stessa aliquota sia applicabile anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

Effetti della cedolare sul reddito
Il reddito assoggettato a cedolare:
è escluso dal reddito complessivo;
sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni;
il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

Come e quando si paga
Se si opta per la cedolare secca, alla registrazione del contratto non vanno versate l’imposta di registro e l’imposta di bollo.
Per l’imposta sostitutiva, scadenze e modalità (acconto e saldo) sono le stesse dell’Irpef.
A cambiare è la misura dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.
In generale, l’acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente.
Passando alle regole specifiche, il pagamento dell’acconto (dovuto se la cedolare per l’anno precedente supera i 51,65 euro) va effettuato:
in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro;
in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro:
la prima, del 40% (del 95%), entro il 16 giugno;
la seconda, del restante 60% (del 95%), entro il 30 novembre.
 
Il saldo si versa entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.

Per il versamento della cedolare secca, con F24, vanno utilizzati questi codici:
1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata;
1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione;
1842: Cedolare secca locazioni – Saldo
La cedolare secca è “compensabile” con le regole ordinarie.
 
Fonte Agenzia delle Entrate
 

Comunicato stampa INPS del 9 giugno 2014

La circolare n. 74 del 6 giugno 2014 fornisce le necessarie indicazioni per la compilazione del quadro “RR” del modello Unico 2014 da parte di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata, ai fini della determinazione dei contributi dovuti all’Inps. Si ricorda che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi entro il 16 giugno o il 16 luglio 2014 per i versamenti a saldo per l’anno d’imposta 2013 e primo acconto 2014, ed entro il 30 novembre 2014 per il secondo acconto 2014.

La "Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria" dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato la Norma di comportamento n. 181, denominata «Conferimento d’azienda e regime fiscale dell’avviamento»

La MASSIMA della Norma n. 181 è la seguente:

«In caso di conferimento di un’azienda, in relazione alla quale sia già iscritta nella contabilità del conferente una posta a titolo di avviamento, il conferitario acquisisce l’avviamento unitamente agli elementi che compongono l’azienda e subentra nel valore fiscale che l’avviamento aveva in capo al conferente, indipendentemente dal valore al quale viene iscritto nella contabilità del conferitario, ciò in quanto l’avviamento rappresenta una qualità dell’azienda che non può circolare autonomamente e si trasferisce necessariamente con essa».

Per scaricare in formato pdf la Norma di comportamento n. 181 cliccare qui

Comunicato stampa INPS dell' 11 giugno 2014

I livelli di reddito familiare per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono stati rivalutati in base alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l’anno 2012 e l’anno 2013, calcolata dall’Istat nella misura dell’1,1%.
I nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 alle diverse tipologie di nuclei familiari, sono disponibili nelle tabelle allegate alla circolare n. 76 del’11 giugno 2014.

La Cassazione, con la sentenza n. 24957 del 10 dicembre 2010, ha confermato la deducibilità dei compensi agli amministratori dello società.

In particolare, la Suprema corte, dopo aver richiamato il comma 3 dell'art. 62 (Spese per prestazioni di lavoro) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi), in base al quale "I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati ai conto dei profitti e delle perdite", estende la deducibilità anche alle società di capitali ed agli enti commerciali, in forza del rinvio operato dall'art. 95, comma 2 dello stesso d.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917


Per scaricare il testo integrale della sentenza n. 24957 del 10 dicembre 2010 cliccare qui.
 
Deducibilità compensi amministratori:

I compensi degli amministratori di società di capitali e di enti sono deducibili dal reddito d'impresa nel rispetto di alcuni requisiti:
1. Delibera assembleare:
La delibera assembleare di approvazione dei compensi deve essere specifica e preventiva. Non è sufficiente la generica approvazione del bilancio.
La delibera deve indicare l'ammontare complessivo dei compensi e i criteri per la loro determinazione.

2. Congruità:
I compensi devono essere congrui rispetto all'incarico svolto, alle dimensioni e al fatturato della società, alle competenze degli amministratori e ai parametri di mercato.
L'Amministrazione finanziaria può contestare la congruità dei compensi, in caso di dubbi, richiedendo la documentazione a supporto.

3. Durata del mandato:
Per i compensi erogati agli amministratori di società di capitali, la deducibilità è subordinata alla durata del mandato, che non può essere inferiore a due anni.


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Lo staff di tusciafisco.it segnala la pubblicazione della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E (download .pdf) dell'8.11.2013, avente ad oggetto la «Deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela».
 
Abstract:
«Premessa
Alcune Direzioni regionali hanno chiesto chiarimenti in merito alla gestione delle controversie nelle quali siano in discussione rilievi fondati sulla indeducibilità, per competenza, degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela, spettante ai sensi dell’art. 1751 del codice civile agli agenti di commercio in occasione della cessazione del rapporto di lavoro».
 
La circolare è strutturata sulla base del seguente indice:

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E (download .pdf) del 4 giugno 2012.

Oggetto «Cedolare secca sugli affitti – Risposte a quesiti».

Paragrafo 9 - Comunicazione al conduttore - contratti con clausola di rinuncia agli aggiornamenti del canone

«D. Un contribuente titolare del diritto di proprietà di un immobile abitativo intende stipulare un contratto di locazione per uso abitativo della durata di quattro anni in cui è previsto in apposita clausola la rinuncia all’aggiornamento del canone. Si chiede di conoscere se, ai fini dell'applicazione della cedolare secca, sia comunque necessario inviare l’apposita raccomandata al conduttore con la quale comunicare l'intenzione di avvalersi del nuovo regime e la rinuncia all'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

R. Come già specificato, in base al comma 11 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il locatore deve comunicare preventivamente al conduttore tramite lettera raccomandata la scelta del regime alternativo e la conseguente rinuncia per il corrispondente periodo di durata dell'opzione ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Con la circolare n. 26 del 2011, è stato precisato, con particolare riferimento all'applicazione del regime della cedolare secca per l'anno 2011, che per i contratti di locazione che prevedono espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone non è necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione. Si ritiene che la medesima conclusione può essere estesa anche ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo che non rientrano nel regime transitorio del 2011, qualora nel contratto di locazione sia espressamente prevista la rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo».

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