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Le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio danno diritto alla detrazione del 19%.

L'importo pagato nel corso dell'anno 2012 va indicato nel Modello 730/2013, righi E17, E18, E19 - Altre spese, codice 33.
 
L’importo deve comprendere le somme indicate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD.
 
 

Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2.

Fonte: Istruzioni Agenzia delle Entrate 730 2014 (vai all'articolo)

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L'Agenzia delle Entrate ha predisposto, con il Comunicato Stampa del 28 giugno 2007, un elenco di riferimento delle cause che giustificano l'eventuale non congruità rispetto alle risultanze degli studi di settore.

Le descrizioni, da indicare nel campo "Annotazioni" del modello di comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, sono riprese da due circolari della stessa Agenzia, ovvero la:

Per scaricare in formato pdf il Comunicato Stampa del 28 giugno 2007 clicca qui

E' riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (sezione III-A, codice 4 in colonna 2, e sezione III-B del quadro E).

Fonte: Istruzioni Agenzia delle Entrate 730 2014 (vai all'articolo)

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Lo staff di tusciafisco.it segnala la pubblicazione della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 83/E (download .pdf) del 22.11.2013, avente ad oggetto «Registrazione contratti di locazione a seguito dell’introduzione dell’obbligo di allegazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE)».
 
Di seguito il testo della risoluzione
«Con istanze indirizzate alla scrivente, è stato chiesto di conoscere quale sia il corretto trattamento da riservare, ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, all’attestato di prestazione energetica (APE), da allegare, in particolare, ai contratti di locazione. I dubbi interpretativi sorgono a seguito delle modifiche introdotte con l’articolo 6 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, che ha riformulato l’articolo 6 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n.192, in materia di “Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione”.

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