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Dal 1 luglio 2022 è entrata in vigore (con alcune eccezioni) l’obbligo di fatturazione elettronica forfettari (soggetti titolari di partita iva aderenti al regime forfettario).

Sono esclusi dall'obbligo di FE i forfettari con ricavi inferiori a 25mila euro.

Emissione della fattura elettronica
Alla base della fatturazione elettronica c’è un software che codifica il documento fiscale in linguaggio XML e che lo invia al Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate.
Attenzione a compilare sempre il campo “Codice Destinatario”. Questo campo potrà essere compilato con il codice di 7 cifre alfanumerico (codice univico, codice SDI) che avrà comunicato il cliente. Se il cliente dovesse comunicare un indirizzo Pec come indirizzo telematico a cui ricevere la fattura, il campo “Codice Destinatario” dovrà essere compilato con il valore “0000000” e, nel campo “Pec destinatario”, andrà riportato l’indirizzo Pec comunicato dal cliente. Se il cliente non comunica alcun indirizzo telematico (ovvero è un consumatore finale oppure un operatore in regime di vantaggio o forfettario), sarà sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000”. Per i clienti UE (residenti nell’Unione Europea) e per i clienti esteri extra UE nel campo campo “Codice Destinatario” va indicato il codice destinatario con la sequenza di 7 caratteri “XXXXXXX”.
Per la compilazione della fattura elettronica si fare presente che l'Agenzia delle Entrare nell'apposita sezione Fatture e Corrispettivi del Fisconline mette a disposizione gratuitamente una serie di servizi tra cui:
-la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche;
-trasmissione dei dati delle fatture (emesse e ricevute) all'Agenzia delle Entrate;
-memorizzazione trasmissione i dati dei corrispettivi;
-censire e attivare i dispositivi, ottenere i certificati da inserire negli stessi, per la memorizzazione e trasmissione telematica sicura dei dati dei corrispettivi.

Il codice natura da indicare nella FE è N2.2 (la conferma è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito di Telefisco del 15 giugno 2022) e per le fatture di importo superiore a 77,47 euro scatta l’obbligo per i forfettari di pagare il bollo e per tale motivo va valorizzato con “SI” il campo “Bollo virtuale” nel tracciato record della fattura elettronica. Si ricorda che la fattura elettronica deve essere inviata telematicamente allo SDI entro 12 giorni dalla data di emissione presente sul documento.

Attenzione il Governo ha fatto rapidamente un passo indietro e ha riportato l'improrogabile scadenza del modello Intra al 25 (Legge n.122 del 4 agosto 2022, che ha convertito il Decreto n. 73 del 21 giugno 2022). In sede di conversione in Legge all’art. 3 c. 2 lettera b) viene riportato: Le parole: “entro il mese successivo al periodo di riferimento” sono sostituite dalle seguenti “entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento”.

Peccato ci avevamo creduto.

Il D.L. 73 del 21 giugno 2022 (decreto semplificazioni) pubblicato nella GU n. 43 del 21 giugno 2022, ha previsto una nuova scadenza per i modelli Intrastat che passa dal 25 alla fine del mese successivo al periodo di riferimento, fermo restando la proroga al primi giorno feriale successivo dei termini in scadenza di sabato o in un giorno festivo (art.7, comma 1, lettera h) del D.L. 70/2011).

Dal 22 giugno 2022 viene quindi previsto che :
-gli intrastat mensili si presentino entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento;
-gli intra trimestrali si devono presentare entro la fine (e non più il 25) del mese successivo al trimestre di riferimento.

Decreto Legge numero 331 del 1993, articolo 50, comma 6 bis: "Gli elenchi di cui al comma 6 sono presentati entro il mese successivo al periodo di riferimento"

 

 

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Obbligo di emissione della fattura elettronica per i forfettari dal 01 luglio 2022

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Attento imprenditore

Persona deceduta dichiarazione redditi è uno degli eredi che deve presentare la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius. Nel frontespizio della dichiarazione dei redditi PF, devono essere indicati il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto. L’erede deve poi compilare l’apposito riquadro del frontespizio “Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri” - secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni  - scrivendo il codice carica “7”,  riportando la data del decesso nel campo “data carica” e sottoscrivere infine la dichiarazione dei redditi.


Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi della persona deceduta da parte degli eredi

Per le persone decedute nel 2022 o entro febbraio 2023, la dichiarazione deve essere presentata da un erede nei termini ordinari (dal 2 maggio al 30 giugno 2023 se presentata in posta, 30 novembre 2023 se spedita telematicamente)

Il documento elettronico che permette di variare la sola Iva è il TD08 nota di credito semplificata, secondo la “guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” dell’Agenzia delle entrate versione 1.3 del 18 dicembre 2020 e Faq n.96 pubblicata il 19 luglio 2019.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO Versione 1.3 del 18 dicembre 2020

TD04 NOTA DI CREDITO, TD08 NOTA DI CREDITO SEMPLIFICATA

Prorogata al 31 gennaio 2023 il termine di presentazione dell'autodichiarazione la comunicazione per gli Aiuti di Stato provvedimento protocollo n.439400/2022 del 29 novembre 2022.

Prorogata al 30 novembre 2022 il termine di presentazione dell'autodichiarazione la comunicazione per gli Aiuti di Stato provvedimento protocollo n.233822/2022 del 22 giugno 2022. La presentazione dell'autodichiarazione esonera dalla compilazione del prospetto Aiuti di Stato (quadro RS) nella dichiarazione dei redditi 2022.

Pubblicata la versione semplificata del modello di dichiarazione 25 ottobre 2022. Attenzione alla pseudo semplificazione dell'autodichiarazione aiuti di Stato. Nelle istruzioni viene precisato che in caso di compilazione della casella “ES” resta l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” presente nei modelli REDDITI 2022.

Le imprese che hanno ricevuto Aiuti di Stato in varie forme durante l’emergenza Covid devono presentare un’apposita autodichiarazione del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di attestare, successivamente all'erogazione dei vari aiuti, il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea (articolo 1, commi da 13 a 17, del DL n. 41 del 2021). Per agevolare la compilazione si consiglia di consultare il Registro Nazionale Aiuti per verificare, per ciascuna voce esposta, a quale Sezione del Temporary Framework l’aiuto è stato imputato. Si ricorda che devono essere comunicati solo gli aiuti iscritti alla Sezione 3.1 e 3.12 del Temporary Framework e che il modello prevede distinte sezioni.

Oggetto della comunicazione sono i seguenti Aiuti di Stato Covid:

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

Il presupposto dell’IMU [art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019] è il possesso di:
-fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
-aree fabbricabili;
-terreni agricoli.

Abitazione principale
L’IMU per l’abitazione principale non è dovuta.
Sono assoggettate al regime di esenzione IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie.

La fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da trasmettere al sistema SDI, emessa a seguito di dichiarazione di intento nei confronti di un esportatore abituale, deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:
la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e deve essere separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno “/”.

A decorrere dal 01.01.2022 dovrà anche essere compilato il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

Definizione agevolata avvisi bonari ex articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (DL Sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Soggetti interessati: Contribuenti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all’epidemia di Covid-19, hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente (art. 5, comma 2).

Oggetto della sanatoria: Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018. Per il periodo d’imposta 2017 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Per il periodo d’imposta 2018 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.
L’agevolazione consiste nell’esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella comunicazione d’irregolarità. 

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