Testata Giornalistica On Line di Informazione Giuridico - Economica

 

Per e-commerce (commercio elettronico) si intende qualsiasi attività di acquisto e vendita di beni e servizi e anche di supporto ad una attività commerciale, che venga svolta utilizzando il canale on line di Internet.


Si parla di e-commerce indiretto quando il venditore mette a disposizione sul sito web il catalogo dei prodotti, le condizioni di consegna e i prezzi e tutta la transazione commerciale avviene per via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica del bene secondo di canali tradizionali (vettori o spedizionieri).

Ai fini Iva, la cessione di beni nel commercio elettronico indiretto - se il cliente è un privato consumatore - viene assimilata alla "vendita per corrispondenza". Per questa ragione, secondo la Risoluzione n. 274/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate, le corrispondenti operazioni di vendita on line a privati:

  • Non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura - salvo richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione della cessione) così come previsto dall’articolo 22, comma 1, n. 1), del DPR n. 633/72;
  • Non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale. Questo poiché opera l’esonero di cui all’articolo 2, del DPR n. 696/1996. In pratica, sono escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi.


I corrispettivi giornalieri delle vendite, comprensivi dell’Iva, devono essere, tuttavia, annotati nell’apposito registro di cui all’articolo 24 del DPR n. 633/72. L’annotazione deve avvenire entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al giorno di effettuazione. Non vi è l'obbligo del rilascio della ricevuta o scontrino fiscale (art. 2, lett. oo D.P.R. n.  696/1996).

Commercio on line indiretto ed esonero dalla trasmissione telematica dei corrispettivi.
I corrispettivi derivanti dall' E-Commerce Indiretto sono esonerati dall’obbligo di trasmissione telematica e dall'installazione del registratore di cassa telematico. E’ questa la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate all’istanza di interpello n. 198/2019 : "a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015”. Pertanto, i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1973, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse".

Si ritiene utile ricordare che ai fini IVA l’operazione si considera effettuata all’atto della consegna o della spedizione dei prodotti, salvo che anteriormente venga eseguito il pagamento del corrispettivo o venga emessa fattura. Nel caso di utilizzo di pagamenti telematici mediante carte di credito, pay pall eccetera, il pagamento del corrispettivo si considera effettuato quando il cliente inserisce i dati della sua carta di credito e cliccando il tasto invio ne dispone il pagamento; in questo momento l'operazione ai fini IVA si deve considerare conclusa.

Articolo 24 - Registrazione dei corrispettivi.
I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel secondo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

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Per la compensazione del credito IRPEF, oltre la soglia di 5.000 euro, è previsto il blocco dell’utilizzo del credito maturato fino alla data di presentazione della relativa dichiarazione esattamente come già previsto per i crediti IVA.

L’articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d’imposta utilizzati in compensazione. In particolare il comma 1 estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi IRPEF e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Pertanto:

Fin dal primo gennaio di ogni anno i contribuenti possono liberamente utilizzare in compensazione crediti IRPEF di importo inferiore ai 5.000 euro, analogamente a quanto previsto per i crediti IVA.

Sospensione feriale dei termini processuali. Dal 1° al 31 agosto 2021, sono sospesi, salvo alcune eccezioni, i termini processuali della giurisdizione ordinaria, amministrativa e del processo tributario, ex art. 16 del DL 132/2014. In particolare per il contenzioso tributario risulta sospeso il termine per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l'inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso. Sono anche sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente.

Sono quindi interessati alla sospensione:
-reclamo/ricorso (art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992);
-presentazione del ricorso (art. 21, D.Lgs. n. 546/1992);
-costituzione in giudizio del ricorrente (art. 22, D.Lgs. n. 546/1992);
-costituzione in giudizio della parte resistente (art. 23, D.Lgs. n. 546/1992);
-riassunzione a seguito di rinvio, termine di 6 mesi dal deposito della sentenza di cassazione (art. 63, D.Lgs. n. 546/1992);
-impugnazione delle sentenze entro 60 giorni dalla notifica della stessa (art. 63, D.Lgs. n. 546/1992) e 6 mesi dal deposito della sentenza (art. 327 c.p.c.).

La sospensione si estende anche ai termini per il la procedura di c.d. reclamo mediazione.

Dal 1° al 20 agosto si sospendono anche i pagamenti da effettuare tramite modello F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l'applicazione di alcuna maggiorazione. Il differimento riguarda anche i pagamenti rateali delle imposte.

Dal 1° agosto al 4 settembre 2021 sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari. Risultano sospesi fino al 4 settembre anche i termini dei trenta giorni previsti per il pagamento delle somme richieste dal fisco tramite avviso bonario ex art.36-bis e 36-ter del DPR 600/73-art. 54 DPR 633/72.

Fino al 31 agosto 2021, è sospesa l'attività degli Agenti della Riscossione, proroga Decreto "Sostegni-bis" (D.L. n. 73/2021).

Scadenzario fiscale aggiornato

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Contributi fissi artigiani e commercianti 2022

Minimale di € 16.243,00 reddito annuo

-Artigiani 24% euro 3.905,76 (3.898,32 IVS + 7.44 maternità)

-Commercianti 24,48% euro 3.983,73 (3.976,29 IVS + 7.44 maternità)


Le scadenze di versamento sono le medesime di ogni anno:

1^ rata 16.05.22

2^ rata 22.08.22

3^ rata 16.11.22

4^ rata 16.02.23


A rata l’importo è:

Artigiani € 976,44 a rata

Commercianti € 995,93 a rata

Resta confermato il regime agevolato con la riduzione contributiva del 35%, ai soggetti in regime forfettario già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia.

 

Obbligo di emissione della fattura elettronica per i forfettari dal 01 luglio 2022

Fattura elettronica i nuovi codici natura operazione

Modello richiesta dati per fatturazione elettronica

Regime forfetario fac simile esonero ritenuta

Imposta di bollo per le fatture elettroniche

Fattura elettronica cosa si intende per IAL

Fatture elettroniche la guida

Ricerca azienda da PEC

Attento imprenditore

 

 

Servizio online di verifica di una partita IVA. Il servizio permette di verificare la validità di una partita Iva e di conoscere, inoltre, le informazioni registrate in Anagrafe tributaria sul suo stato di attività e sulla denominazione o sul cognome e nome del titolare.
Questa consultazione è prevista dall'articolo 35-quater del Dpr 633 del 1972.
La partita Iva viene assegnata dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che si compone di 11 cifre.
La sua validità ed esistenza può essere appurata con strumenti online sviluppati a questo scopo come quello sopra riportato. 
 

Clicca qui per inserire la partita Iva che si intende verificare. Se è correttamente registrata in Anagrafe tributaria, viene visualizzato un messaggio di risposta che riporta:
 
  • lo stato - attiva, sospesa (in caso di affitto d'azienda), cessata
  • la denominazione o il cognome e nome del titolare
  • la data di inizio attività e le eventuali date di sospensione/cessazione
 

 

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Circolare Agenzia Entrate 26.2.2015 n. 7   
Oggetto: Visto di conformità - Modifiche apportate dal decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175.  
1. ADEMPIMENTI A CARICO DEI PROFESSIONISTI
1.1 Soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità
1.2 Rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione 730
2. ADEMPIMENTI A CARICO DEI CAF
3. LE GARANZIE
4. CONTROLLI
4.1 Controlli necessari per il rilascio del visto di conformità
4.1.1 Modello 730
4.1.2 Dichiarazione IVA e richieste di rimborso IVA infrannuale
4.1.3 Altre dichiarazioni
4.2 Controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria
5. RESPONSABILITÀ PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ SUL MODELLO 730
5.1 Limitazioni in materia di controllo formale
5.2 Conseguenze del visto infedele
5.3 Sanzioni
5.4 Attività svolta in assenza di comunicazione

4.1 Controlli necessari per il rilascio del visto di conformità
4.1.2 Dichiarazione IVA e richieste di rimborso IVA infrannuale
L'articolo 13 del decreto semplificazioni ha sostituito l'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, innovando significativamente la disciplina relativa all'esecuzione dei rimborsi IVA.
La nuova formulazione del citato articolo 38-bis prevede, tra l'altro, in via generale, la possibilità di ottenere i rimborsi IVA di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un'istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma.
Al riguardo, sono già stati forniti chiarimenti con la circolare 32/E del 30 dicembre 2014.
In tali casi, i controlli per il rilascio del visto di conformità devono essere finalizzati, oltre che ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell'imponibile, nonché nel corretto riporto delle eccedenze di credito, anche a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Occorre pertanto verificare:
la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.
Con riferimento alle tipologie di controlli necessari ai fini del rilascio del visto di conformità si richiamano i chiarimenti forniti con la circolare 57/E del 23 dicembre 2009, tenendo presente che il controllo non dovrà concentrarsi solo sugli elementi da cui scaturiscono i crediti, ma dovrà riguardare anche la sussistenza dei presupposti dei rimborsi.

Circolare Agenzia Entrate 25.9.2014 n. 28
OGGETTO: Visto di conformità per l'utilizzo dei crediti superiori a 15.000 euro - Art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
INDICE
Premessa
1. Soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità
2. Adempimenti preliminari a carico dei professionisti
3. Abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
4. Polizza assicurativa
5. Controlli
6. Modalità e ambito di applicazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità
7. Sanzioni
Allegato A - Check list
Allegato B - Moduli


Fac-simile autocertificazione
SU CARTA INTESTATA DEL PROFESSIONISTA
Ai sensi dell'art.46 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000
Il/La sottoscritt... ...................................................... nat... il ................ a ...................................., codice fiscale ....................................... residente in
................................................. via …………..…..............., n. ...
consapevole delle implicazioni penali previste dall'art.76 del DPR. n.445/00 e delle conseguenze di cui all'art.21 della legge 7 n.241/90 in caso di dichiarazioni mendaci o
false attestazioni, ai sensi dell'art.3 del DPR n.300/92 e degli artt.46 e 47 del citato DPR n.445/00

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

• di non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
• di non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
• di non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
• di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.15, co.1, della legge 19 marzo 1990, n.55, come sostituito dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16;
• non aver fatto parte di società per le quali e' stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, nei cinque anni precedenti.
• che non sussistono provvedimenti di sospensione e/o cancellazione dall'Ordine dei ……………………..….,
• di effettuare la trasmissione telematica, mediante una delle seguenti modalità:
□ in proprio mediante l’apposita abilitazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate;
□ tramite una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale (come specificato
nell’apposita comunicazione ai sensi dell’ art.21 del DM 164/1999);
□ tramite l’associazione cui lo stesso appartiene (i cui dati sono specificati nell’apposita comunicazione ai sensi dell’ art.21 del DM 164/1999) ai
sensi di quanto previsto al punto 3.1.1 della Circolare 21/E del 4 maggio 2009.

In allegato
• copia documento di identità n. ……………… rilasciata da ………………………… valida fino a …………..
………………….., lì ………………

In fede
Il Professionista

Circolare del 23/12/2009 n. 57 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Primi chiarimenti in merito alle disposizioni stabilite dall'articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009. Visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro.

INDICE
1. SOGGETTI LEGITTIMATI AL RILASCIO DEL VISTO DI
CONFORMITA’..................................................................................................3
2. ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO DEI CAF ......................5
3. ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO DEI PROFESSIONISTI
6
4. POLIZZA ASSICURATIVA .....................................................................9
5. SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEI
SOGGETTI CHE ESERCITANO IL CONTROLLO CONTABILE ..............10
6. IL VISTO DI CONFORMITA’ ..............................................................11
6.1 Tenuta delle scritture contabili e predisposizione della
dichiarazione.......................................................................................... 12
7. CONTROLLI ...........................................................................................14
7.1 Codice di attività.......................................................................... 15
7.2 Controllo documentale ................................................................ 16

 

 

 

 

L'articolo 24 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio), ha previsto anche lo stralcio del pagamento del primo acconto IRAP 2020 a favore delle imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 19 ottobre 2020, n. 27/E, ha chiarito che indipendentemente dalla modalità di determinazione scelta per la quantificazione del secondo acconto, il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 50% (ovvero il 40% per i soggetti non Isa) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020.
Quindi se l’IRAP 2020 risulta superiore all’IRAP 2019 si scomputerà il primo acconto “storico”;
se invece, nella più frequente ipotesi che l’IRAP 2020 sia inferiore a quella del 2019, allora l’acconto virtuale abbuonato sarà pari al 50% (o 40% per i soggetti non ISA) dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2020.


La prima rata di acconto IRAP stralciata andrà distintamente indicata nel quadro IR sezione II e nel quadro “Aiuti di Stato” del Modello IRAP 2021.

È ammessa la presentazione di un’integrativa di una dichiarazione IVA per apporre il visto di conformità. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 289 pubblicata ieri, 23 aprile 2021.

Oggetto: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Dichiarazione IVA a rimborso - Integrazione per l'apposizione del visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L'istante, società di diritto svizzero con sede in [...], opera in Italia tramite rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA), e presenta dichiarazioni annuali IVA che risultano stabilmente a credito.
Nel 2019 l'istante ha presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta esponendo una eccedenza IVA a credito pari a [...] euro, di cui [...] euro chiesti a rimborso, ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del decreto IVA, senza tuttavia apporre il visto di conformità.
L'istante afferma di aver consegnato i documenti richiesti dal competente ufficio della Direzione provinciale [...] il [...] dicembre 2019; tuttavia, consultando il proprio cassetto fiscale è risultato che la domanda di rimborso ([...]) era già stata archiviata il [...] novembre 2019 con la seguente causale "per mancata presentazione documentazione". L'istante afferma di non aver ricevuto alcuna successiva comunicazione e che risulta inevasa ogni richiesta di informazioni in merito.
Ciò detto, l'istante chiede come poter ottenere il rimborso del credito di cui si discute, precisando di aver percepito senza alcuna difficoltà il rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione "IVA 2020", per il periodo di imposta 2019, su cui è stato apposto il visto di conformità.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l'istante in applicazione di quanto disposto dagli articoli 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e 38-bis, comma 3, del decreto IVA, intende presentare una dichiarazione integrativa ai fini IVA per il periodo d'imposta 2018, apponendovi il visto di conformità, entro e non oltre il termine di decadenza dell'attività di accertamento previsto dall'articolo 57 del decreto IVA, allegando, altresì, la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal citato articolo 38-bis.
L'istante ritiene che non osti a tale scelta il fatto che la dichiarazione integrativa non sia finalizzata a correggere errori od omissioni, o a modificare gli importi ivi indicati, ma solo ad apporre il visto di conformità, né che costituisca motivo ostativo il fatto che la richiesta di rimborso avanzata con la dichiarazione originale sia stata già archiviata.
L'istante ritiene, infine, che la dichiarazione integrativa non comporti l'irrogazione di alcuna sanzione di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e di non dover, pertanto, ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Come ricordato in molteplici documenti di prassi (cfr. la circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014, paragrafo 2.2.1, la circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015, e recentemente le risposte ad interpello nn. 231/E e 292/E pubblicate rispettivamente il 30 luglio ed il 31 agosto 2020 nell'apposita sezione del sito della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli)), cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, il contribuente può modificare la scelta effettuata in dichiarazione annuale, relativa al credito IVA chiesto a rimborso, presentando una dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza dell'attività di accertamento di cui all'articolo 57 del decreto IVA, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, con riferimento ai periodi d'imposta successivi al 2015, ovvero non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per i periodi d'imposta precedenti al 2016 (articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322).
Inoltre, considerato che il comma 6 dell'articolo 38-bis del decreto IVA consente al contribuente, che ha chiesto il rimborso dell'IVA a credito, di scegliere tra:
- prestare la garanzia
ovvero
- apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, e presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche nel caso «in cui non sia in alcun modo modificata la scelta operata dal contribuente in relazione al rimborso, ma sia esclusivamente corretta la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa» (così la circolare n. 32/E del 2014).Tanto premesso, nel presupposto che l'istante non abbia ricevuto alcuna comunicazione di diniego del rimborso da parte dell'ufficio competente e che, dunque, il credito non sia già stato utilizzato in detrazione o in compensazione - verifica non eseguibile in sede d'interpello - si ritiene possibile presentare, entro il termine previsto dall'articolo 57 del decreto IVA, una dichiarazione integrativa della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2018, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA, e ciò nonostante la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata.
Trattandosi di integrazioni non riconducibili ad un errore o ad una violazione, non sono soggette a sanzioni.

 

Solo con dichiarazione IVA predisposta dall’intermediario il visto di conformità è valido
L’art. 35 del DLgs. 241/97 consente il rilascio del visto agli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, solo “relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte”. Si tratta di un requisito richiesto anche dall’art. 23 del DM 31 maggio 1999 n. 164, il quale, al comma 1, dispone che i professionisti possano rilasciare il visto nel caso in cui abbiano “predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili”.

Controlli da effettuare ai fini del rilascio del visto di conformità
Secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate (circ. 57/E/2009, circ. 12/E/2010, circ. 32/E/2014 e circ. 7/E/2015), ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione IVA annuale, deve essere verificata ....

Esoneri dall'obbligo del visto di conformità in relazione agli ISA
Ai sensi dell'art. 9-bis co. 11 lett. b) del DL 50/2017, è previsto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, per i crediti IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano i diversi livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ("ISA").

Compensazione orizzontale dell'IVA
A norma dell'art. 10 del DL 78/2009, come modificato dall'art. 3 del DL 50/2017, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale mediante modello F24, vi è l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (o la sottoscrizione da parte dell'organo di revisione legale dei conti), qualora la compensazione abbia ad oggetto crediti di importo superiore a 5.000 euro annui.
La soglia di 5.000 euro annui, a seguito delle modifiche di cui all'art. 3 del DL 50/2017, ha sostituito il precedente importo di 15.000 euro.

 

Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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