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Il 19 maggio 2021 la Camera ha approvato il Disegno di Legge n. C3099 di conversione in legge del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

Tra le norme ricordiamo quella che riguarda per l'anno 2021 dell'esenzione della prima rata Imu 2021 dovuta in relazione agli immobili posseduti dai contribuenti in possesso dei requisiti per accedere al contributo a fondo perduto.

Si tratta dei titolari di partita Iva attiva alla data del 23 marzo 2021, che producono reddito agrario o svolgono attività d’impresa, arte o professione; non hanno superato nel 2019 la soglia di 10 milioni di euro di ricavi o compensi e nell'anno 2020 hanno avuto un ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi inferiore di almeno il 30% rispetto a quello dell’anno precedente.

Le società possono decidere di accordare agli amministratori, oltre al normale compenso, una indennità che prende il nome di trattamento di fine mandato (TFM) da corrispondere al termine del loro mandato. Questo compenso aggiuntivo deve essere stabilito dallo statuto ovvero dall’assemblea dei soci e lasciato alla libera contrattazione delle parti.

Contabilmente al 31/12 di ogni anno le società devono rilevare la quota di competenza dell'anno con la seguente scrittura contabile:


Accantonamento a fondo TFM (ce B.7)     a) Fondo TFM (sp B.1)

Il fondo TFM appare quindi esposta in bilancio nello stato patrimoniale alla voce B) Fondi per rischi e oneri - 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Al momento del pagamento del TFM agli amministratori, occorrerà anche rilevare:

- la ritenuta a titolo di acconto pari al 20% della somma corrisposta;
- il contributo alla gestione separata INPS a carico dell’amministratore pari ad 1/3.

La scrittura contabile sarà la seguente:

Fondo TFM                                                   a) diversi
                                                                      a) Erario c/ritenute
                                                                      a) Inps c/contributi
                                                                      a) Amministratore c/liquidazione

Il pagamento della somma netta dovuta all’amministratore sarà registrato come segue:

Amministratore c/liquidaz.                          a) Banca

La società, inoltre, dovrà rilevare i contributi INPS a suo carico, pari ai 2/3 dell’importo dovuto. La scrittura da redigere sarà:

Contributi Inps amminist.                            a) Inps c/contributi


Spesso le società preferiscono versare questo TFM ad una apposita polizza assicurativa. In questo caso si prospettano due possibili scenari, a seconda che il beneficiario sia la società o l’amministratore.

Nel caso in cui il beneficiario sia l’amministratore (scenario più frequente), le scritture saranno le seguenti:

Accantonamento al fondo TFM                   a) Fondo TFM
Crediti per anticipazione TFM                     a) Banca

Al momento dell'erogazione del TFM:

Fondo TFM                                                  a) Crediti per anticipazione TFM

 

Dal punto di vista fiscale in base all’art. 105, co. 4, del Tuir, gli accantonamenti annuali relativi al trattamento di fine mandato sono deducibili in base al principio di competenza, sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste come ad esempio la data certa e la tassazione separata per il percipiente. Sebbene poi la legge non preveda specifici limiti minimi o massimi per la quantificazione dell’importo, è sempre consigliabile che l’accantonamento a titolo di TFM non superi il 20% o al massimo il 30% del compenso annuo dell’amministratore.

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli il 13-07-2017

 

Trattamento fine mandato amministratore fac simile verbale assemblea

 

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Francesco Cacchiarelli, economista di impresa, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989, iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999 - Zona geografica di intervento: Lazio, Umbria, Toscana.

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Articolo 119 DL 34/2020 “RILANCIO” riguardante il Super Ecobonus e il Super Sismabonus 

Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus,  fotovoltaico  e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.  

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4  giugno 2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per  le  spese documentate e rimaste a carico del  contribuente,  sostenute  dal  1° luglio 2020 fino al ((30 giugno 2022)), da ripartire tra  gli  aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo ((e in quattro  quote annuali di pari importo per la parte  di  spesa  sostenuta  nell'anno 2022)), nei seguenti casi: 

a)  interventi  di  isolamento  termico  delle  superfici  opache verticali,  orizzontali  e  inclinate  che  interessano   l'involucro dell'edificio con  un'incidenza  superiore  al  25  per  cento  della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita'  immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia  funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi  dall'esterno. ((Gli interventi per  la  coibentazione  del  tetto  rientrano  nella disciplina agevolativa, senza  limitare  il  concetto  di  superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente  esistente)).  La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un  ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per  gli  edifici unifamiliari o per  le  unita'  immobiliari  situate  all'interno  di edifici  plurifamiliari  che  siano  funzionalmente  indipendenti   e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unita'  immobiliari  che  compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita' immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I materiali  isolanti  utilizzati  devono  rispettare  i criteri  ambientali  minimi  di   cui   al   decreto   del   Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  11  ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017; 

b) interventi  sulle  parti  comuni   degli   edifici   per   la sostituzione degli impianti di  climatizzazione  invernale  esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento  o la  fornitura  di  acqua  calda  sanitaria,  a   condensazione,   con efficienza almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto  prevista  dal regolamento delegato (UE)  n.  811/2013  della  Commissione,  del  18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi  o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al  comma  6, ovvero con impianti di  microcogenerazione  o  a  collettori  solari, nonche', esclusivamente per i comuni montani  non  interessati  dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente,  definiti  ai  sensi  dell'articolo  2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.  102. La detrazione di  cui  alla  presente  lettera  e'  calcolata  su  un ammontare  complessivo  delle  spese  non  superiore  a  euro  20.000 moltiplicati per il numero delle unita'  immobiliari  che  compongono l'edificio per gli edifici composti fino a  otto  unita'  immobiliari ovvero  a  euro  15.000  moltiplicati  per  il  numero  delle  unita' immobiliari che compongono l'edificio per  gli  edifici  composti  da piu' di otto unita' immobiliari ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c)  interventi  sugli  edifici  unifamiliari   o   sulle   unita' immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari  che  siano funzionalmente indipendenti  e  dispongano  di  uno  o  piu'  accessi autonomi  dall'esterno  per  la  sostituzione   degli   impianti   di climatizzazione   invernale   esistenti   con   impianti    per     il riscaldamento, il  raffrescamento  o  la  fornitura  di  acqua  calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe  A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013  della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di  calore,  ivi  compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di  cui  al  comma  5  e  relativi  sistemi  di accumulo   di   cui   al   comma   6,   ovvero   con   impianti    di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014  o  n.  2015/2043  del  28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli  obblighi  previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con  i  valori  previsti  almeno  per  la  classe  5  stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  7  novembre 2017, n. 186,  nonche',  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio  2015  per  l'inottemperanza dell'Italia  agli  obblighi  previsti  dalla  direttiva   2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di  teleriscaldamento  efficiente,  definiti  ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto  legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera  e' calcolata su un ammontare complessivo delle  spese  non  superiore  a euro 30.000 ed e' riconosciuta  anche  per  le  spese  relative  allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

1-bis.  Ai  fini  del  presente  articolo,  per  "accesso  autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso  da  cancello  o  portone  d'ingresso  che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino  anche  di proprieta' non  esclusiva.  ((Un'unita'  immobiliare  puo'  ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre  delle seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:  impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il  gas;  impianti  per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale))

1-ter.  Nei  comuni  dei  territori  colpiti  da  eventi   sismici, l'incentivo di cui al comma  1  spetta  per  l'importo  eccedente  il contributo previsto per la ricostruzione.   

((1-quater.  Sono  compresi  fra  gli  edifici  che  accedono  alle detrazioni di cui al presente articolo anche  gli  edifici  privi  di attestato di prestazione energetica perche' sprovvisti di  copertura, di uno o piu' muri perimetrali, o di  entrambi,  purche'  al  termine degli interventi, che devono comprendere anche  quelli  di  cui  alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e  ricostruzione o di  ricostruzione  su  sedime  esistente,  raggiungano  una  classe energetica in fascia A))

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di  efficienza  energetica di cui all'articolo 14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  nei limiti di  spesa  previsti,  per  ciascun  intervento  di  efficienza energetica, dalla legislazione  vigente,  ((nonche'  agli  interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del  testo  unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque anni,)) a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui  al  citato  comma  1.  Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno  uno  dei  vincoli  previsti  dal codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma  1  siano  vietati  da  regolamenti  edilizi,   urbanistici   e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente  ad  almeno  uno degli interventi di  cui  al  medesimo  comma  1,  fermi  restando  i requisiti di cui al comma 3. 

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di  cui  ai commi 1 e 2 del  presente  articolo  devono  rispettare  i  requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma  3-ter  dell'articolo  14 del  decreto-legge  4   giugno   2013,   n.   63,   convertito,   con modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  e,  nel  loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di  almeno due classi  energetiche  dell'edificio  o  delle  unità  immobiliari situate  all'interno  di  edifici  plurifamiliari  le   quali   siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi  dall'esterno,  ovvero,  se  ciò non sia possibile, il conseguimento  della  classe  energetica  più  alta,  da  dimostrare mediante l'attestato  di  prestazione  energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato  nella  forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei  suddetti  requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per  gli interventi di cui ai citati commi 1 e  2,  anche  gli  interventi  di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui  al  comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano  anche alle  spese,  documentate  e  rimaste  a  carico  del   contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al ((31 dicembre  2022.  Per  le  spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione e'  ripartita  in  quattro quote annuali di pari importo)).

4. ((Per gli interventi di  cui  ai  commi  da  1-bis  a  1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e'  elevata  al  110  per  cento  per  le  spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari  importo)).  Per  gli  interventi  di  cui  al  primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione  di  una  polizza  che copre  il  rischio  di  eventi  calamitosi,  la  detrazione  prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera  f-bis),  del  testo  unico  delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del  90  per cento. Le disposizioni  del  primo  e  del  secondo  periodo  non  si applicano  agli  edifici  ubicati  nella  zona  sismica  4   di   cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3274  del 20 marzo 2003, pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. 

4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma  4  del  presente articolo e' riconosciuta anche per la  realizzazione  di  sistemi  di monitoraggio strutturale continuo a fini  antisismici,  a  condizione che sia eseguita congiuntamente a uno  degli  interventi  di  cui  ai commi da 1-bis a  1-septies  dell'articolo  16  del  decreto-legge  4 giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa  previsti  dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli  incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il ((30 giugno 2022)), sono aumentati del 50 per cento per  gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati  dal sisma nei comuni di cui agli elenchi  allegati  al  decreto-legge  17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile  2009,  n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77 ((, nonché nei  comuni  interessati  da  tutti  gli  eventi  sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo  stato  di emergenza)).  In  tal  caso,  gli  incentivi  sono   alternativi   al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per  tutte  le  spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse  dalla  prima  abitazione,  con  esclusione degli   immobili  destinati alle attività produttive.

 ((4-quater. Nei comuni dei  territori  colpiti  da  eventi  sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato  dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4  spettano  per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione))

5. Per l'installazione di  impianti  solari  fotovoltaici  connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1, lettere a), b), c) e d),  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26  agosto  1993,  n.  412,  ((ovvero  di impianti  solari  fotovoltaici  su   strutture   pertinenziali   agli edifici,)) la detrazione di cui all'articolo  16-bis,  comma  1,  del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal  1°  luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad  un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro  48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW  di  potenza nominale dell'impianto solare  fotovoltaico,  da  ripartire  tra  gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo ((e in quattro quote annuali di  pari  importo  per  la  parte  di  spesa  sostenuta nell'anno  2022)),  sempreché l'installazione  degli  impianti  sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui  all'articolo  3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui  al  comma  5  e'  riconosciuta  anche  per l'installazione contestuale  o  successiva  di  sistemi  di  accumulo integrati  negli  impianti  solari  fotovoltaici  agevolati  con   la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni,  negli stessi limiti di importo  e  ammontare  complessivo  e  comunque  nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di  accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6  del  presente  articolo  e' subordinata  alla  cessione  in  favore  del  Gestore   dei   servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13,  comma  3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,  dell'energia  non autoconsumata in sito ovvero  non  condivisa  per  l'autoconsumo,  ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme  di agevolazione di qualsiasi natura previste  dalla  normativa  europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3  marzo  2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di  cui  all'articolo 25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto  di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del  decreto-legge  n.  162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i  limiti  e le modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti  incentivati  ai  sensi  del  presente comma. 

((8. Per le spese documentate e rimaste a carico del  contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli  elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge  4  giugno 2013, n. 63, convertito, con  modificazioni, dalla  legge  3  agosto 2013, n. 90, la detrazione e' riconosciuta nella misura del  110  per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la  parte di spesa sostenuta nell'anno  2022,  sempreche'  l'installazione  sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1  del presente articolo e comunque nel  rispetto  dei  seguenti  limiti  di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro  2.000 per gli edifici unifamiliari o  per  le  unita'  immobiliari  situate all'interno  di  edifici  plurifamiliari  che  siano   funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del  presente  articolo; euro  1.500  per  gli  edifici  plurifamiliari  o  i  condomini   che installino un numero massimo di otto colonnine; euro  1.200  per  gli edifici  plurifamiliari  o  i  condomini  che  installino  un  numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a  una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare)).  

((8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022  siano  stati effettuati  lavori  per  almeno  il  60  per  cento   dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per  cento  spetta  anche  per  le spese sostenute  entro  il  31  dicembre  2022.  Per  gli  interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c),  per  i  quali alla data del 31 dicembre 2022  siano  stati  effettuati  lavori  per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30  giugno 2023)).  

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si  applicano  agli interventi effettuati: 

a)  dai  condomini  ((e  dalle  persone  fisiche,  al  di   fuori dell'esercizio di attivita'  di  impresa,  arte  o  professione,  con riferimento agli interventi su edifici  composti  da  due  a  quattro unita' immobiliari distintamente accatastate, anche se  posseduti  da un unico proprietario o in comproprieta' da piu' persone fisiche))

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari,  salvo  quanto previsto al comma 10; 

c)  dagli  istituti  autonomi  case  popolari   (IACP)   comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali  dei predetti istituti, istituiti nella forma di societa'  che  rispondono ai requisiti della legi-slazione europea  in  materia  di  "in  house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro  proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;  

d) dalle cooperative di abitazione  a  proprieta'  indivisa,  per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e  assegnati in godimento ai propri soci; 

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale  di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte  nei  registri  di  cui all'articolo  6  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e   dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale  e nei registri regionali e delle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;  

e)  dalle  associazioni  e  societa'  sportive   dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo  5,  comma  2, lettera  c),  del  decreto  legislativo  23  luglio  1999,  n.   242, limitatamente ai  lavori  destinati  ai  soli  immobili  o  parti  di immobili adibiti a spogliatoi. 

9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del  condominio  aventi  per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli  eventuali  finanziamenti  finalizzati  agli  stessi,   nonche' l'adesione all'opzione per  la  cessione  o  per  lo  sconto  di  cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti  che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno  un  terzo  del valore   dell'edificio.   ((Le   deliberazioni   dell'assemblea   del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o  piu'  condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide  se approvate con le stesse modalita' di cui al periodo  precedente  e  a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese  esprimano parere favorevole)).  

10. (( Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a)  e  b)  )), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due  unita'  immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli  interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. 

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per  lo  sconto  di  cui all'articolo 121, il contribuente richiede il  visto  di  conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei presupposti che danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  per  gli interventi di cui al presente articolo. Il visto  di  conformita'  e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3 dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. 

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati  esclusivamente  in via telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  che  rilasciano  il visto di conformita' di cui al comma 11, secondo quanto disposto  con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto. 

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui  al  presente articolo e dell'opzione per la  cessione  o  per  lo  sconto  di  cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi  1,  2  e  3  del  presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il  rispetto  dei  requisiti previsti dai decreti di cui  al  comma  3-ter  dell'articolo  14  del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  e  la  corrispondente  congruita' delle spese sostenute in relazione  agli  interventi  agevolati.  Una copia  dell'asseverazione  e'  trasmessa,  esclusivamente   per   via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del  Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni  dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono  stabilite  le  modalita'   di   trasmissione   della   suddetta asseverazione e le relative modalita' attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine  della  riduzione  del  rischio  sismico  e'  asseverata  dai professionisti  incaricati  della  progettazione  strutturale,  della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico,  secondo le rispettive competenze professionali, iscritti  agli  ordini  o  ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni  del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.  58  del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano  altresi'  la corrispondente congruita' delle spese  sostenute  in  relazione  agli interventi  agevolati.  Il  soggetto  che  rilascia   il   visto   di conformita'  di  cui  al  comma  11  verifica   la   presenza   delle asseverazioni e  delle  attestazioni  rilasciate  dai  professionisti incaricati.   

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a)  e  b),  del presente articolo e' rilasciata al termine  dei  lavori  o  per  ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base  delle  condizioni  e  nei limiti  di  cui  all'articolo  121.  L'asseverazione  rilasciata  dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva  realizzazione.  Ai  fini  dell'asseverazione  della congruita' delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati  dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione  del predetto decreto, la congruita' delle spese  e'  determinata  facendo riferimento  ai  prezzi  riportati  nei  prezzari  predisposti  dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai  listini delle  locali  camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

13-ter.  Al  fine  di  semplificare  la presentazione  dei  titoli abilitativi  relativi  agli  interventi  sulle   parti   comuni   che beneficiano degli incentivi disciplinati dal  presente  articolo,  le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito  allo  stato  legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo  9-bis  del  testo unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti  dello  sportello  unico  per l'edilizia sono  riferiti  esclusivamente  alle  parti  comuni  degli edifici interessati dai medesimi interventi.  

14. Ferma restando l'applicazione  delle  sanzioni  penali  ove  il fatto costituisca reato, ai soggetti che  rilasciano  attestazioni  e asseverazioni  infedeli  si  applica   la   sanzione   amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per  ciascuna  attestazione  o asseverazione infedele resa. I  soggetti  di  cui  al  primo  periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita'  civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni  o  asseverazioni rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle  predette attestazioni o asseverazioni e, comunque,  non  inferiore  a  500.000 euro, al fine di garantire ai propri  clienti  e  al  bilancio  dello Stato   il   risarcimento   dei   danni    eventualmente    provocati dall'attivita' prestata. (( L'obbligo di sottoscrizione della polizza si  considera  rispettato   qualora   i   soggetti   che   rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia'  sottoscritto  una  polizza assicurativa per danni derivanti da attivita' professionale ai  sensi dell'articolo 5 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  purche'  questa:  a)  non preveda esclusioni relative ad attivita' di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per  il  rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare  a  cura  del professionista  ove  si  renda  necessario;  c)  garantisca,  se   in operativita' di claims made, un'ultrattivita' pari ad  almeno  cinque anni in caso di cessazione di attivita'  e  una  retroattivita'  pari anch'essa  ad  almeno  cinque  anni  a  garanzia   di   asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In  alternativa  il  professionista puo' optare per  una  polizza  dedicata  alle  attivita'  di  cui  al presente  articolo  con  un  massimale  adeguato  al   numero   delle attestazioni  o  asseverazioni  rilasciate  e  agli   importi   degli interventi oggetto delle predette  attestazioni  o  asseverazioni  e, comunque, non inferiore a 500.000 euro,  senza  interferenze  con  la polizza di responsabilita' civile di cui alla lettera a) )).  La  non veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la  decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge  24  novembre 1981, n. 689. L'organo addetto  al  controllo  sull'osservanza  della presente disposizione  ai  sensi  dell'articolo  14  della  legge  24 novembre 1981, n. 689, e' individuato nel  Ministero  dello  sviluppo economico. 

 ((14-bis. Per gli interventi  di  cui  al  presente  articolo,  nel cartello esposto presso il cantiere,  in  un  luogo  ben  visibile  e accessibile,  deve  essere  indicata  anche  la  seguente   dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio  2020, n.  77,  superbonus  110  per  cento  per  interventi  di  efficienza energetica o interventi antisismici"))

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui  al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di  cui  ai  commi  3  e  13  e  del  visto  di conformita' di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle categorie  catastali  A/1,  A/8, nonche' alla categoria catastale A/9 per le  unita'  immobiliari  non aperte al pubblico. 

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia  di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con  le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente  articolo,  all'articolo 14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:  

a) il secondo, il terzo e il quarto  periodo  del  comma  1  sono soppressi;  

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al  50  per cento per le spese, sostenute dal  1°  gennaio  2018,  relative  agli interventi di acquisto e posa in opera  di  finestre  comprensive  di infissi, di schermature solari  e  di  sostituzione  di  impianti  di climatizzazione  invernale  con  impianti   dotati   di   caldaie   a condensazione con efficienza almeno pari alla classe  A  di  prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla  detrazione  di  cui  al presente articolo gli  interventi  di  sostituzione  di  impianti  di climatizzazione  invernale  con  impianti   dotati   di   caldaie   a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al  periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del  65  per  cento per gli interventi di sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie  a  condensazione,   di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal  citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi  V,  VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02  della  Commissione,  o con impianti dotati di apparecchi  ibridi,  costituiti  da  pompa  di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in  fabbrica ed  espressamente  concepiti  dal  fabbricante  per   funzionare   in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per  l'acquisto  e  la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».  

16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini  che  aderiscono  alle  configurazioni  di  cui all'articolo 42-bis del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8, non costituisce svolgimento di  attivita'  commerciale  abituale.  La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,  lettera  h),  del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte  rinnovabile  gestiti da soggetti che aderiscono  alle  configurazioni  di  cui  al  citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del  2019  si  applica  fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare  complessivo  di  spesa  non superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano  all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al  medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa  corrispondente  alla  potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla  potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo  16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nel  limite  massimo  di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto. 

16-quater.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del   presente articolo, valutati in 63,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni  di  euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024,  in  2.752,8  milioni  di  euro  per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro  per  l'anno  2026,  in  27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro  per  l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai  sensi dell'articolo 265.   

Articolo 121 DL 34/2020 “RILANCIO” riguardante l'opzione della cessione del credito d'imposta e dello sconto in fattura

Opzione per la cessione o per lo sconto  in  luogo  delle  detrazioni fiscali 

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo,  sotto  forma  di  sconto  sul  corrispettivo dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al  corrispettivo  stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato  gli  interventi  e  da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facolta' di  successiva  cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; 

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari  ammontare,  con facolta' di successiva  cessione  ad  altri  soggetti,  compresi  gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. 

1-bis. L'opzione di cui  al  comma  1  puo'  essere  esercitata  in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei  lavori.  Ai  fini  del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli  stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due per  ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.    

2. In deroga all'articolo  14,  commi  2-ter,  2-sexies  e  3.1,  e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno  2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano  per le spese relative agli interventi di:  

a) recupero del patrimonio edilizio  di  cui  all'articolo  16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui  redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986, n. 917; 

b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; 

c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  e  di  cui  al comma 4 dell'articolo 119; 

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,  ivi inclusi quelli di sola  pulitura  o  tinteggiatura  esterna,  di  cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge  27  dicembre  2019,  n.160; 

e) installazione  di  impianti  fotovoltaici  di  cui  all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986, n.  917,  ivi  compresi  gli  interventi  di  cui  ai  commi  5  e  6 dell'articolo 119 del presente decreto; 

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119; 

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono  utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione  non fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa  ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito  d'imposta  non  utilizzata  nell'anno  non  puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma  1, del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  all'articolo  34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo  1,  comma  53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei  soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori  e  i soggetti cessionari rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito  d'imposta  ricevuto.  L'Agenzia  delle  entrate  nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo  procede,  in  base  a  criteri selettivi e tenendo  anche  conto  della  capacita'  operativa  degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza  dei  presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui  al  comma  1  del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e  all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

5. Qualora sia accertata la mancata  sussistenza,  anche  parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta,  l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo  corrispondente  alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui  al  comma 1. L'importo  di  cui  al  periodo  precedente  e'  maggiorato  degli interessi di cui all'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  e  delle  sanzioni  di  cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Il recupero dell'importo di cui al comma  5  e'  effettuato  nei confronti  del  soggetto  beneficiario  di  cui  al  comma  1,  ferma restando,  in  presenza   di   concorso   nella   violazione,   oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo  18 dicembre 1997,  n.  472,  anche  la  responsabilita'  in  solido  del fornitore che  ha  applicato  lo  sconto  e  dei  cessionari  per  il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al  presente  articolo,  comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da  effettuarsi  in  via telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal  comma  3 dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.  

((7-bis. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022, spese per gli  interventi individuati dall'articolo 119))

Decreto MISE Asseverazioni Ecobonus

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare: 

il comma 13 dell'art. 119, secondo cui «Ai fini della  detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione  per  la cessione o per lo sconto di cui all'art. 121: a) per  gli  interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i  tecnici  abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di  cui  al comma 3-ter dell'art. 14 del  decreto-legge  n.  63  del  2013  e  la corrispondente congruita' delle spese  sostenute  in  relazione  agli interventi agevolati. Una copia  dell'asseverazione  viene  trasmessa esclusivamente per via telematica all'Agenzia nazionale per le  nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di  trasmissione  della suddetta asseverazione e le relative modalita' attuative»;      il comma 13-bis dell'art. 119, secondo  cui  «L'asseverazione  di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei lavori o per ogni  stato  di  avanzamento  dei  lavori sulla base delle  condizioni  e  nei  limiti  di  cui  all'art.  121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i  requisiti tecnici sulla base del progetto e  dell'effettiva  realizzazione.  Ai fini  dell'asseverazione  della  congruita'   delle   spese   si   fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al  comma  13, lettera  a).  Nelle  more  dell'adozione  del  predetto  decreto,  la congruita' delle spese e' determinata facendo riferimento  ai  prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle  regioni  e  dalle  province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle  locali  camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero,  in  difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.»; il comma 14 dell'art.  119,  secondo  cui  «Ferma  l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano  attestazioni  e  asseverazioni  infedeli  si  applica  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a  euro  15.000  per ciascuna attestazione  o  asseverazione  infedele  resa.  I  soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita'  civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni  o  asseverazioni rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle  predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore  a  500  mila euro, al fine di garantire ai propri  clienti  e  al  bilancio  dello Stato   il   risarcimento   dei   danni    eventualmente    provocati dall'attivita' prestata. La  non  veridicita'  delle  attestazioni  o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.  Si  applicano  le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.  L'organo  addetto al controllo sull'osservanza della  presente  disposizione  ai  sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.»; 

Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante «Attuazione  della  direttiva  2002/91/CE  relativa   al   rendimento energetico nell'edilizia»;    Visto il comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno  2013, n. 63, che prevede che con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare e il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici  che  devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni  di  cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento; 

Vista legge del 24 novembre 1981, n.  689,  recante  «Modifiche  al sistema penale»; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000, n.   445,   recante   «Disposizioni   legislative   in   materia   di documentazione amministrativa»; 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno 2015,  recante  «Applicazione  delle  metodologie  di  calcolo  delle prestazioni  energetiche  e  definizione  delle  prescrizioni  e  dei requisiti minimi degli edifici»; 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno 2015, recante «Schemi e modalita' di riferimento per la  compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini  dell'applicazione  delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione  energetica  negli edifici»; 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno 2015, recante «Adeguamento del decreto del  Ministro  dello  sviluppo economico,  26  giugno  2009  -  Linee   guida   nazionali   per   la certificazione energetica degli edifici»; 

Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  11  marzo 2008, come modificato ed integrato dal  decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico 26 gennaio 2010, di attuazione dell'art. 1,  comma 24, lettera  a)  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  per  la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi  344  e 345 della legge finanziaria 2007; 

Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  dell'11 maggio 2018, recante «Procedure  e  modalita'  per  l'esecuzione  dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per  la fruizione  delle  detrazioni  fiscali  per  le  spese  sostenute  per interventi di efficienza energetica, ai  sensi  dell'art.  14,  comma 2-quinquies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90»;   

Decreta: 

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni  

1. Il presente decreto disciplina il contenuto e  le  modalita'  di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli  interventi  di cui ai commi 1, 2 e  3  dell'art.  119  del  decreto  rilancio,  come previsti  dai  decreti  di  cui  al  comma  3-ter  dell'art.  14  del decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  nonche',  per  i   medesimi interventi,  le  modalita'  di   verifica   ed   accertamento   delle asseverazioni,  attestazioni  e  certificazioni  infedeli   al   fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge. 

2. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti definizioni:  

a) decreto rilancio: il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno  al  lavoro  e all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

b) decreto requisiti ecobonus:  il  decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare e il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  del  6 agosto 2020, adottato ai sensi  del  comma  3-ter  dell'art.  14  del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che definisce i requisiti tecnici che  devono  soddisfare  gli   interventi   che   beneficiano   delle agevolazioni di cui all'art. 119 del decreto rilancio, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;  

c) decreto relazioni tecniche:  il  decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  162  del  15  luglio  2015,  recante  «Schemi  e modalita' di riferimento per la compilazione della relazione  tecnica di progetto  ai  fini  dell'applicazione  delle  prescrizioni  e  dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici»;      

d) linee guida  APE:  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta  Ufficiale  -  Serie generale - n. 162  del  15  luglio  2015,  recante  «Adeguamento  del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»; 

e)  asseverazione:  la  dichiarazione  sottoscritta  dal  tecnico abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2  e 3 dell'art. 119 del decreto rilancio sono rispondenti ai requisiti di cui  all'allegato  A  del  decreto  requisiti  ecobonus,  nonche'  la congruita' dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all'art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus;  

f) polizza di assicurazione: il contratto di assicurazione  della responsabilita'   civile   stipulato   con   un'impresa   autorizzata all'esercizio del ramo 13 - Responsabilita' civile  generale  di  cui all'art. 2, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.  209/2005  o  con un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attivita' in  regime  di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio  della Repubblica italiana; 

g) tecnico abilitato: il soggetto di cui alla lettera  c),  comma 3, art. 1 del decreto requisiti ecobonus; 

h) ENEA:  l'ente  Agenzia  nazionale  per  le  nuove  tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico. 

Decreto MISE requisiti Ecobonus

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE                                 ed IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  legge finanziaria per il 2007 e, in particolare, i commi da 344 a 349; 

Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19  febbraio  2007, come modificato dal decreto ministeriale 26 ottobre 2007 e coordinato con  il  decreto  ministeriale  7  aprile  2008  e  con  il   decreto ministeriale 6  agosto  2009,  recante  disposizioni  in  materia  di detrazioni fiscali per le spese di  riqualificazione  energetica  del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 1, comma  349  della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 1, commi da 20 a 24 della legge 24 dicembre  2007,  n. 244, che ha esteso l'ambito degli  interventi  del  comma  347  della legge 296 del 2006 anche alle spese  relative  alla  sostituzione  di impianti di climatizzazione invernale con pompe  di  calore  ad  alta efficienza e con impianti geotermici a  bassa  entalpia,  modificando altresi' alcune procedure di incentivazione; 

Visto l'art. 29, comma 6, del decreto-legge  29  novembre  2008  n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, che ha previsto la  ripartizione  delle  detrazioni  in  cinque  rate annuali di pari importo; 

Visto l'art. 1, comma 48 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  che ha previsto la proroga  degli  incentivi  per  interventi  effettuati entro il 31 dicembre 2011, con  possibilita'  di  detrarre  la  spesa sostenuta  in  dieci  rate  fino  a  un  tetto  massimo   di   spesa, differenziato per categoria di intervento; 

Visto l'art. 4, comma 4, della legge 22 dicembre 2011, n. 214,  che ha  prorogato  la  detrazione  del  55%  fino  al  31  dicembre  2012 aggiungendo,  agli  interventi  agevolabili,   la   sostituzione   di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a  pompa  di  calore  dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; 

Visto  l'art.  11  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, che ha prorogato le detrazioni agli interventi effettuati entro il 30 giugno 2013; 

Visto l'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  recante disposizioni urgenti per il recepimento  della  direttiva  2010/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19  maggio  2010  sulla prestazione energetica nell'edilizia,  che  ha  disposto  la  proroga delle detrazioni al 31 dicembre 2013 e, nel  caso  di  interventi  su parti comuni degli edifici condominiali o che  interessino  tutte  le unita' immobiliari di cui si compone  il  condominio,  al  30  giugno 2014, disponendo inoltre l'innalzamento dell'entita' della detrazione nella misura del 65% per spese sostenute dal 6 giugno 2013; 

Visto l'art. 1, comma 193 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha  prorogato  la  detrazione   fiscale   per   gli   interventi   di riqualificazione energetica degli edifici, confermandola nella misura del 65%, per le spese sostenute dal 6  giugno  2013  al  31  dicembre 2014; 

Visto l'articolo 1, comma 47 della legge 23 dicembre 2014, n.  190, recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato, in forza dei  quali  spetta  una  detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 65 per  cento  delle  spese, rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio  2015  al 31 dicembre 2015, anche per gli interventi  di  acquisto  e  posa  in opera delle schermature solari e di  acquisto  e  posa  in  opera  di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di  calore alimentati da biomasse combustibili; 

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in  particolare,  l'art. 1: comma 74, in forza del quale le detrazioni sono  state  prorogate fino al 31 dicembre 2016; comma 87, in forza del quale le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati; comma 88, in forza del quale spetta una  detrazione  dell'imposta lorda per una quota pari al  65  per cento  per  gli  interventi  di acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi  multimediali per il controllo da remoto degli impianti nelle unita' abitative;  

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, in  particolare,  l'art.1: comma 2, lettera a), punti 1 e 2, che proroga le detrazioni  fino al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2021 per interventi  relativi  a parti comuni degli edifici condominiali;      comma 2, lettera a) punto 3, in forza del quale sulle  detrazioni per interventi relativi a parti  comuni  degli  edifici  condominiali sono dettate le regole per l'aumento delle stesse dal 65% al  70%  ed al 75%; 

Visto l'art.  4-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  ai sensi del quale e' previsto che: l'Agenzia  nazionale  per  le  nuove  tecnologie  e  lo  sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli,  anche  a  campione, sulle  attestazioni   di   prestazione   energetica   relative   alla sussistenza  delle  condizioni  di   ammissibilita'   al   beneficio, asseverate da professionisti abilitati,  con  procedure  e  modalita' disciplinate con decreto del Ministero dello sviluppo  economico,  di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze; la non veridicita' dell'attestazione comporta  la  decadenza  del beneficio, ferma restando la responsabilita'  del  professionista  ai sensi delle disposizioni vigenti; 

le autorizzazioni di spesa in favore  di  ENEA  per  i  controlli predetti per gli anni dal 2017 al 2021; 

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, in  particolare,  l'art.1, comma 3, lettera a), che: proroga le detrazioni fino al 31  dicembre  2018  e  le  rimodula nella misura del 50 percento per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature  solari,  di sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con  impianti dotati di caldaie a condensazione con determinate  caratteristiche  e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; prevede la detrazione fiscale nella misura del 65 percento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per  l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di  impianti esistenti; per le spese relative agli interventi su parti comuni di  edifici condominiali ricadenti nelle zone  sismiche  1,  2  e  3  finalizzati congiuntamente  alla   riduzione   del   rischio   sismico   e   alla riqualificazione energetica,  prevede  una  detrazione  nella  misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85  per  cento,  ove gli interventi determinino il  passaggio  a  due  classi  di  rischio inferiori; ha esteso i controlli a campione dell'ENEA a tutti gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali; ha esteso le  detrazioni  agli  Istituti  autonomi  per  le  case popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti  aventi  le  stesse finalita' sociali dei predetti istituti,  istituiti  nella  forma  di societa' che rispondono ai requisiti della  legislazione  europea  in materia di in house providing; con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha previsto la definizione  dei requisiti  tecnici  che  devono   soddisfare   gli   interventi   che beneficiano delle detrazioni; 

Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  che  ha  prorogato  le detrazioni fiscali di cui all'art. 14 del  decreto-legge  n.  63  del 2013 per l'anno 2019;    Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  30  aprile  2019,   n.   34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  a mente del quale e' prevista la possibilita', per il  soggetto  avente diritto alle detrazioni, di optare, in  luogo  dell'utilizzo  diretto delle stesse, per un contributo di pari  ammontare,  sotto  forma  di sconto sul corrispettivo dovuto,  anticipato  dal  fornitore  che  ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma  di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in  compensazione,  in cinque quote annuali di pari  importo,  ai  sensi  dell'art.  17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza  l'applicazione  dei limiti di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, la quale: ha prorogato  le  detrazioni  fiscali  di  cui  all'art.  14  del decreto-legge n. 63 del 2013 per l'anno 2020; 

nello stesso art.  14  del  decreto-legge  n.  63  del  2013,  ha soppresso i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2 lettera b-bis) e ha sostituito il comma 3.1 limitando lo  sconto  sul  corrispettivo dovuto anticipato dal  fornitore  ai  casi  in  cui  l'intervento  si configura come ristrutturazione importante di primo livello e  quando l'importo dei lavori e' pari o superiore a 200.000 euro;  

ai commi 219, 220,  221  e  222  dell'art.  1  ha  introdotto  la detrazione del 90% per le spese sostenute  per  gli  interventi,  ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,  finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del  Ministro  dei  lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i cui requisiti tecnici e per  i controlli rimanda al comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013; 

Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che: all'art. 119 ha introdotto, tra l'altro, l'aliquota di detrazione del 110% per determinati  interventi  di  efficientamento  energetico degli  edifici,  nonche'  i  requisiti  tecnici  da  rispettare   per l'accesso al beneficio, rimandando per tale aspetto al decreto di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge n. 63/2013; all'art. 121 ha previsto, tra l'altro, modifiche alla  disciplina della cessione del credito  per  gli  interventi  di  efficientamento energetico degli edifici; 

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  concernente  il recepimento della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,  recante  «Modifica  e  successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno 2015  recante  «Applicazione  delle  metodologie  di  calcolo   delle prestazioni  energetiche  e  definizione  delle  prescrizioni  e  dei requisiti minimi degli edifici»; 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno 2015 recante «Schemi e modalita' di riferimento per  la  compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini  dell'applicazione  delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione  energetica  negli edifici»; 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno 2015 recante «Adeguamento del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico,  26  giugno  2009  -  Linee   guida   nazionali   per   la certificazione energetica degli edifici»; 

Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  11  marzo 2008,  come  modificato  dal  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico 26 gennaio 2010,  di  attuazione  dell'art.  1,  comma  24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la  definizione dei valori limite di  fabbisogno  di  energia  primaria  annuo  e  di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi  344  e  345 della legge finanziaria 2007; 

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 28 febbraio 2017, n. 58, recante «Sisma Bonus - Linee  guida  per  la classificazione del rischio  sismico  delle  costruzioni  nonche'  le modalita' per l'attestazione, da parte di  professionisti  abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati»; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n. 380 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»; 

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in  regime di attivita' di edilizia libera, ai sensi dell'art. 1,  comma  2  del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»; 

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare 11 ottobre  2017  recante  «Criteri  ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per  la nuova  costruzione,  ristrutturazione  e  manutenzione   di   edifici pubblici»; 

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare del 7 novembre 2017, n. 186 recante «regolamento recante  la  disciplina  dei  requisiti,  delle  procedure  e   delle competenze per il rilascio di una certificazione  dei  generatori  di calore alimentati a biomasse combustibili solide»; 

 

Decreta: 

Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni 

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art.  14,  comma  3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti  tecnici  che devono soddisfare gli interventi che danno  diritto  alla  detrazione delle spese sostenute per interventi  di  efficienza  energetica  del patrimonio  edilizio  esistente,  spettanti  ai  sensi   del   citato articolo, nonche' gli interventi finalizzati al recupero  o  restauro della facciata esterna degli edifici esistenti  di  cui  all'art.  1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli  interventi  che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di  costo specifici per singola tipologia di intervento. 

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e le definizioni di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  26  giugno  2015 recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle  prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei  requisiti  minimi degli edifici». Si  applicano  altresi'  le  definizioni  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  del decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  2  marzo 2018 recante  approvazione  del  glossario  contenente  l'elenco  non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in  regime  di attivita' edilizia libera, e delle  vigenti  norme  tecniche  per  le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018. 

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2,  ai  fini  del  presente decreto si applicano le seguenti definizioni: 

a) Bonus Facciate: la misura di cui ai commi 219, 220, 221 e  222 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

b) Decreto Rilancio: il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

c) Decreto  Requisiti  Minimi:  il  decreto  del  Ministro  dello sviluppo  economico  26  giugno  2015  recante  «Applicazione   delle metodologie di calcolo delle prestazioni  energetiche  e  definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»; 

d) Decreto Relazioni Tecniche:  il  decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico 26 giugno 2015  recante  «Schemi  e  modalita'  di riferimento per la compilazione della relazione tecnica  di  progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei  requisiti  minimi di prestazione energetica negli edifici»; 

e) Decreto  Linee  Guida  APE:  il  decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante  «Adeguamento  del  decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 -  Linee  Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»; 

f)  fornitore:  fabbricante  o  suo  rappresentante   autorizzato nell'Unione  europea  oppure  importatore  che  immette  o  mette  in servizio il prodotto sul mercato  dell'Unione,  ovvero  fornitore  di servizi; 

g) sostituzione    funzionale:     installazione     di     un micro-cogeneratore di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), punti ix e x, adibito all'uso  di  impianto  di  climatizzazione  invernale,  in sostituzione di un generatore di calore  precedentemente  installato, il  quale  puo'  rimanere  installato  con  esclusiva   funzione   di apparecchio di riscaldamento supplementare; 

h) tecnico abilitato: soggetto abilitato  alla  progettazione  di edifici e impianti nell'ambito delle competenze  ad  esso  attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini  e  collegi professionali; 

i) edificio unifamiliare: per edificio  unifamiliare  si  intende quello  riferito  ad  un'unica  unita'  immobiliare   di   proprieta' esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di  uno  o  piu' accessi  autonomi  dall'esterno  e  destinato  all'abitazione  di  un singolo nucleo  familiare.  Una  unita'  immobiliare  puo'  ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di  installazioni  o manufatti di qualunque genere, quali impianti  per  l'acqua,  per  il gas, per l'energia elettrica,  per  il  riscaldamento  di  proprieta' esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e la presenza di  un  «accesso autonomo dall'esterno», presuppone che l'unita' immobiliare  disponga di un accesso indipendente non comune ad  altre  unita'  immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso  dalla strada o da cortile o giardino di proprieta' esclusiva; 

j) parti comuni degli edifici: le parti di cui all'art. 1117  del codice civile, degli edifici dotati di piu' unita' immobiliari; 

k) interventi trainanti: interventi eseguiti ai  sensi  dell'art.119, comma 1 del Decreto Rilancio; 

l) interventi trainati: interventi eseguiti  ai  sensi  dell'art.119, comma 2 del Decreto Rilancio; 

m)  finestre  comprensive  di  infissi:  le   chiusure   tecniche trasparenti e opache, apribili  e  assimilabili,  e  dei  cassonetti, comprensivi degli infissi. 

 

Decreto MIT Sismabonus

L'imprenditore agricolo che ha un volume di affari  annuo non superiore a 7.000,00 euro è esonerato da qualsiasi obbligo contabile, adempimento IVA e dichiarativo, a parte . Tale facoltativo regime di esonero è disciplinato dall’articolo 34, comma 6, del DPR n. 633/72.


I clienti di questi imprenditori agricoli esonerati quando acquistano le merci o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere autofattura in duplice copia intestata a se stessi, in luogo del cedente esonerato.

In questa autofattura deve essere riportato l’imponibile e la relativa IVA che viene stabilita seguendo quelle che sono le aliquote che corrispondono alle proprie percentuali di compensazione e la seguente dicitura “autofattura emessa per acquisti da soggetto esonerato a norma dell'art. 34, 6° c. DPR 633/72”. 

L’ autofattura emesse dall’acquirente dovrà essere poi dallo stesso registrata distintamente nel proprio registro degli acquisti con la possibilità di detrarne l’IVA.

Una copia dell’autofattura emessa dall’acquirente dovrà essere consegnata all’imprenditore agricolo esonerato che ne curerà la conservazione.

L’imprenditore agricolo in regime di esonero dovrà invece solo conservare una copia dell’autofattura emessa dall’acquirente.

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 26-11-2016

 

Decreto legge 17.03.2020, n. 18 Art. 55 - Misure di sostegno finanziario alle imprese.

Premessa: La fiscalità differita si origina prevalentemente a seguito di una differenza tra le imposte calcolate secondo le regole tributarie e quelle calcolate sulla base dei costi e dei ricavi che contribuiscono alla formazione del risultato economico di periodo.
Le perdite fiscali riportabili potranno essere normalmente portate a diminuzione del reddito imponibile di esercizi futuri. Il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili non ha natura di credito verso l’erario, quanto piuttosto di beneficio futuro di incerta realizzazione, dato che per utilizzare tale beneficio è necessaria l’esistenza di futuri redditi imponibili.
Tale riporto è classificabile tra le ipotesi di fiscalità differita attiva, generando, per il principio della competenza economica, una differenza temporanea di imposta deducibile, che verrà utilizzata per ridurre il carico fiscale degli esercizi futuri.
L’esistenza di perdite fiscali riportabili comporta la necessità, dal punto di vista civilistico, di verificare l’iscrizione in bilancio di attività per imposte differite attive dette anche imposte anticipate in inglese Deferred Tax Assets – D.T.A.

L’art. 55 del decreto “Cura Italia” prevede la possibilità di trasformare in credito di imposta le imposte anticipate (DTA) relative a perdite fiscali pregresse e rendimento nozionale ACE non utilizzato.

Diciamo quindi subito che la norma agevolativa trova applicazione solo per società che hanno perdite fiscali riportabili.
Se quindi non avete perdite fiscali pregresse o eccedenze di ACE è inutile che continuiate a leggere. 

Dal 01 gennaio 2021 non è più possibile utilizzare - per le operazioni genericamente non soggette ad IVA - i codici natura dell'operazione N2, N3 e N6.

Le nuove codifiche sono:

N2.1 Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972

N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi
Il codice N2.2 va utilizzato dai contribuenti in regime forfettario o in tutti i casi in cui un soggetto Iva non è obbligato ad emettere fattura, come ad esempio per le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’articolo 74 D.P.R. 633/1972).

N3.1 – non imponibili – esportazioni
Il codice va utilizzato per le esportazioni di beni di cui all’articolo 8, comma 1, lett. a), b) e b- bis), D.P.R. 633/1972.

N3.2 – non imponibili – cessioni intracomunitarie
Il codice va utilizzato nel caso di cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 D.L. 331/1993.

Adesione e termini generali
Per iscriversi al Conai occorre inviare la Domanda di Adesione con allegata la ricevuta di versamento della quota di partecipazione.
L’impresa all’atto dell’adesione deve indicare la categoria di appartenenza – Produttore o Utilizzatore – sulla base dell’attività prevalente individuata.
L’adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso (5,16 Euro) e da un importo variabile solo per le imprese che nel corso dell’esercizio precedente all’adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 Euro. La quota di adesione a CONAI si versa soltanto una volta e può essere adeguata successivamente a discrezione del Consorziato.

Soggetti obbligati
In base alla normativa vigente (art. 221 del D.Lgs. 152/2006), le aziende produttrici ed utilizzatrici sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e per questo partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi.
-Per produttori si intendono: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.
-Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono/riparano imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).
Lo stesso articolo 221 prevede che i Produttori aderiscano a uno dei Consorzi di Filiera (di cui all’art. 223 del medesimo decreto). In alternativa, i Produttori possono “organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio” o “mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi [.…]”.

Soggetti esclusi
In generale, sono esclusi dall’obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.
L’esclusione degli utenti finali, come sopra definiti, dall’obbligo di adesione a CONAI viene meno nei tre casi seguenti:
-quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un’attività commerciale, anche marginale rispetto alla propria attività principale;
-quando tali soggetti acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività;
-quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività.

le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al CONAI, ne al pagamento della relativa quota di iscrizione.

Aspetti amministrativi e fiscali
Dal punto di vista fiscale la quota di partecipazione al CONAI, versata dai Consorziati all’atto dell’adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituiscono contributo straordinario e pertanto andranno inseriti nell’attivo dello Stato patrimoniale del Consorziato, nel conto “Partecipazioni in altre imprese”, Sez. BIII, voce 1, lettera d, articolo 2424 del Codice civile.
Le quote di adesione a CONAI non sono soggette a IVA.

Aziende di nuova costituzione o apertura di nuove attività riferite agli imballaggi
Le aziende di nuova costituzione o quelle che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi aderiscono a CONAI entro un mese dalla data di inizio dell’attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa.
La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a CONAI.

Adesione ai Consorzi di filiera e alternative
I Produttori, oltre a iscriversi a CONAI nella categoria dei Produttori, si iscrivono a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti consortili. Per quanto riguarda gli Utilizzatori, gli stessi possono aderire volontariamente ai Consorzi di Filiera che ne prevedono la possibilità di iscrizione dandone indicazione nella Domanda di adesione. Nel modulo di adesione a CONAI, l’impresa dichiara a quali Consorzi aderisce.

Recesso
Le norme dello Statuto CONAI che disciplinano la materia sono:
Articolo 9: “il recesso del consorziato e ammesso solo qualora vengano meno i requisiti d’ammissione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al CONAI. Qualora il recesso sia motivato dall’adozione di uno dei sistemi previsti dall’art.221, comma 3, lettere a) e c) del D. Lgs. 152/06 o dalla partecipazione allo stesso come utilizzatore di soli imballaggi facenti parte dei predetti sistemi, il recesso ha effetto dal momento in cui e intervenuto il provvedimento di riconoscimento del sistema”.
Articolo 10: “è escluso dal Consorzio il consorziato che abbia perduto i requisiti per l’ammissione, che sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione nell’esercizio, anche provvisorio, dell’impresa e che non possa, in ogni caso, più partecipare alla realizzazione dell’oggetto consortile […]”.
Articolo 11 : “non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Consorziato receduto o escluso”.
Articolo 12: “la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda, di fusione e di scissione”.

Sanzione per mancata adesione
L’articolo 261, comma 1, del D.Lgs. 152/06, sostituito dall’art. 11, comma 3, della Legge 28 luglio 2016, n. 154 (Collegato Agricolo) dispone che “[…] i produttori e gli utilizzatori che non adempiono […] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro”.

 

Conai contributo ambientale

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DPR 633/72 articolo 30 - Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza.
"Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, e' superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attivita'.
Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonche' a norma dell'articolo 17-ter;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni e servizi per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;
e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17.
Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma puo' chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso puo' essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze".

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