Domanda: Si chiede se siano detraibili come spese mediche, nella dichiarazione dei redditi, gli importi pagati per le prestazioni rese dal biologo nutrizionista.
 
Risposta: Considerato che il biologo non è un medico, né rientra fra le figure professionali sanitarie elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, fra cui è ricompresa la figura del dietista, la scrivente ha ritenuto opportuno interpellare il Ministero della Salute sulla natura delle prestazioni rese da detta figura professionale.
Al riguardo, il Ministero ha fatto presente che, con pareri del Consiglio Superiore di Sanità sulle competenze in materia di nutrizione delle professioni di medico, biologo e dietista, è stato chiarito che mentre il medico-chirurgo può prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, il biologo può autonomamente elaborare e determinare diete nei confronti di soggetti sani, al fine di migliorarne il benessere e, solo previo accertamento delle condizioni fisioatologiche effettuate dal medico chirurgo, a soggetti malati.
Il Ministero sottolinea che in detti pareri è evidenziato che, pur essendo il medico il solo professionista ad avere il titolo per l’effettuazione di diagnosi finalizzate all’elaborazione di diete, la professione di biologo, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e può svolgere attività attinenti alla tutela della salute.
In considerazione dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute, si ritiene che
le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da biologi, siano detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo dovranno risultare la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa, mentre non è necessaria la prescrizione medica, analogamente a quanto specificato con la circolare n. 19/E del 2012, par.2.2.
Al riguardo, si precisa che la non necessità della prescrizione medica va correttamente vista nell’ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali per i contribuenti, e non implica, né sul piano normativo, né sul piano del concreto esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di attività sanitarie in difformità dalle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano.
 
Fonte circolare n. 11/E del 21 maggio 2014
 

 

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