Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 10 novembre 2014
 
Non dovuti per le sentenze di appello alle pronunce del Giudice di Pace
 
Nessun pagamento dell’imposta di registro e di bollo sulle sentenze relative alle cause di valore più modesto. È quanto chiarisce la risoluzione n. 97/E dell’Agenzia delle Entrate di oggi che, alla luce del recente orientamento della Corte di Cassazione, estende l’esenzione anche alle sentenze di appello dei provvedimenti del Giudice di Pace.
Le imposte di bollo e di registro vanno in soffitta - Per le cause e le attività conciliative “in sede non contenziosa” di valore non superiore ai 1.033,00 euro, il pagamento dell’imposta di bollo e di registro non è dovuto, anche per gli atti e i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.
L’esenzione dall’imposta di registro non è più ristretta alle pronunce del Giudice di Pace (art. 46 della legge n. 374/1991), ma anche alle relative sentenze di appello del tribunale ordinario.