"Paese che vai, Tasi che trovi", IMU e Tasi le imposte dai mille volti a geografia variabile.
Si rammenta che entro il 16 giugno 2015 deve essere effettuato il pagamento della prima rata in acconto dell’IMU e della Tasi. Qualora il comune non abbia ancora approvato le nuove aliquote IMU e Tasi per l’anno 2015, il versamento deve essere pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti nell’anno 2014. A dicembre si effettuerà il versamento a saldo e conguaglio. Nel caso in cui non si sono avute variazioni alla situazione dell’anno 2014, il calcolo dell’acconto del 2015 sarà pari alla metà di quanto versato nell’anno precedente, tenendo conto della situazione relativa ai primi sei mesi dell’anno.
Si precisa poi, che in conseguenza del differimento al 30 luglio 2015 del termine di deliberazione dei bilanci di previsione 2015, i comuni hanno tempo fino a tale data per approvare le nuove aliquote e detrazioni che dovranno poi essere pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre.
Le delibere dei comuni sono pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze all’indirizzo:
http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm
 
Vediamo ora gli aspetti principali delle due imposte:
Scadenze versamenti:
Anche per quest’anno i versamenti sono in autoliquidazione nonostante l’art. 1, commi 688 e 689 della legge n. 147/2013, come modificata dal DL 16/2014, i comuni avrebbero dovuto, a partire dal 2015, rendere disponibili i modelli di pagamento precompilati.
Le due imposte sono dovute proporzionalmente alla percentuale e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, in due rate scadenti il 16 giugno (acconto) e il 16 dicembre (saldo).
 
Aliquote TASI e IMU:
I comuni con propria delibera stabiliscono le aliquote tenendo in considerazione il fatto che la somma delle aliquote TASI e IMU potranno insieme raggiungere al massimo il valore del 10,6 per mille (salvo rare eccezioni).
 
Chi deve pagare:
Soggetti passivi IMU: Sono individuati dall’art. 9 comma 1 del DLGS n.23/2011 e di massima sono i proprietari degli immobili. In generale, il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati (escluse le abitazioni principali e relative pertinenze), le aree fabbricabili e i terreni agricoli.
Soggetti passivi TASI: i contribuenti che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, fabbricati ed aree fabbricabili. La Tasi è dovuta anche dal coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione o divorzio. Sono esclusi dal pagamento della Tasi i terreni agricoli. Nel caso in cui l’unità immobiliare oggetto di tassazione sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario o titolare del diritto reale sulla stessa, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, la prima in capo al possessore, la seconda in capo all’occupante. Di solito il possessore versa la Tasi nella misura del 90% del tributo complessivamente dovuto, l’occupante versa la Tasi nella misura del 10% dell’ammontare complessivo, salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento comunale. In caso di occupazione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare è obbligato al versamento colui che risulti possessore dell’immobile. In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
Di solito la Tasi non si applica per tutti quegli immobili assoggettati ad aliquota IMU.
 
Definizione di abitazione principale ai fini TASI:
Per abitazione principale si intende il fabbricato iscritto nel catasto urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.  Nel caso in cui qualche componente del nucleo familiare abbia stabilito la residenza anagrafica in abitazioni diverse situate nello stesso comune, le agevolazioni previste per l’abitazione principale e le sue pertinenze si applicano ad un solo fabbricato. L’esenzione si applica invece ad entrambi gli immobili nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due comuni diversi. Come precisato dal MEF, il proprietario che concede alcune stanze della propria abitazione principale in locazione, usufruisce comunque dell’esenzione IMU.
Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nel limite massimo di una unità per ciascuna delle categorie indicate.
 
La base imponibile:
La base di calcolo della Tasi è la stessa dell’IMU. Occorre quindi prendere la rendita catastale rivalutarla del 5% moltiplicarla per il coefficiente corrispondente alla categoria catastale - che nel caso delle abitazioni è160 -  e infine moltiplicare il valore così ottenuto per l’aliquota Tasi deliberate da ogni singolo comune, applicando poi le eventuali detrazioni previste.

 
I codici tributo da indicare sul modello F24:
Le modalità di pagamento sono invariate rispetto a quello dell’anno scorso e quindi si potrà usare o il bollettino di conto corrente postale o il modello F24 indicando nella “Sezione IMU e altri tributi locali” i seguenti codici tributo:
IMU
3912 – Abitazioni principali “di lusso” censite nelle categorie A1 – A8 – A9
3914 – Terreni
3916 – Aree fabbricabili
3918 – Altri fabbricati
TASI
3958 – abitazione principale e relative pertinenze
3959 – fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 – aree fabbricabili
3961 – altri fabbricati
Salvo diversa previsione contenuta nel regolamento approvato dal Comune, le singole imposte devono essere versate solo se l’ammontare complessivamente dovuto risulti superiore ad euro 12,00 (art. 25, co. 4 L.289/2002)
L’omesso, tardivo o parziale versamento dovuto alle scadenze previste comporta la sanzione del 30%. Il contribuente che versa in ritardo le imposte,  per non incorrere nelle sanzioni previste, deve ricorrere allo strumento del ravvedimento operoso.
 
Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 31-05-2015