La Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha introdotto un’importante novità in ambito fiscale per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni: si tratta del cosiddetto Regime forfettario.
Secondo l’intenzione del Legislatore, tale Regime forfettario andava a sostituire i regimi fiscali agevolati finora presenti nella normativa vigente. La Legge di Stabilità 2015 abrogava infatti sia il regime dei c.d. “Contribuenti minimi” sia il c.d. “Forfettino”. Con il Decreto Milleproroghe (D.L. 192/2014 coordinato con la Legge di conversione n. 11/2015), però, è arrivata la proroga per i contribuenti minimi (imposta sostitutiva al 5%) per tutto il 2015, creando così una situazione di “doppio binario” per le nuove attività.
I requisiti di accesso ai due regimi sono i seguenti:
CONTRIBUENTI MINIMI
  1. Nell’anno precedente ricavi non superiori a 30.000 €
  2. NO dipendenti/collaboratori
  3. NO cessioni all’esportazione
  4. BENI STRUMENTALI valore < 15.000 € (acquistati nei 3 anni precedenti)
  5. NO attività esercitata nei 3 anni precedenti
  6. NO mera prosecuzione attività dipendente
  7. Se prosecuzione di attività di terzi, ricavi anno precedente < 30.000 €
REGIME FORFETTARIO
  1. Compensi percepiti non superiori ai limiti indicati nella TABELLA A (riportata di seguito)
  2. Spese per dipendenti/collaboratori < 5.000 € lordi
  3. BENI STRUMENTALI valore < 20.000 € al 31/12 di ogni anno
  4. Redditi impresa/arte/professioni prevalenti rispetto a redditi lavoro dipendente (se somma redditi < 20.000 €)
TABELLA A – Limiti ricavi/compensi e coefficiente redditività
  • Codice attività ATECO 2007: 10 – 11 - Settore: Industrie alimentari e delle bevande - Limiti compensi: 35.000 - Coeff. Redditività: 40%;
  • Codice attività ATECO 2007: 45 – da 46.2 a 46.9 – da 47.1 a 47.7 – 47.9 - Settore: Commercio all’ingrosso e al dettaglio - Limiti compensi: 40.000 - Coeff. Redditività: 40%;
  • Codice attività ATECO 2007: 47.81 - Settore: Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande - Limiti compensi: 30.000 - Coeff. Redditività: 40%;
  • Codice attività ATECO 2007: 47.82 – 47.89 - Settore: Commercio ambulante di altri prodotti - Limiti compensi: 20.000 - Coeff. Redditività: 54%;
  • Codice attività ATECO 2007: 41 – 42 – 43 – 68 - Settore: Costruzioni e attività immobiliari - Limiti compensi: 15.000 - Coeff. Redditività: 86%;
  • Codice attività ATECO 2007: 46.1 - Settore: Intermediari del commercio - Limiti compensi: 15.000 - Coeff. Redditività: 62%;
  • Codice attività ATECO 2007: 55 – 56 - Settore: Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione - Limiti compensi: 40.000 - Coeff. Redditività: 40%;
  • Codice attività ATECO 2007: da 64 a 6 – da 69 a 75 – da 85 a 88 - Settore: Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi - Limiti compensi: 15.000 - Coeff. Redditività: 78%;
  • Codice attività ATECO 2007: da 01 a 03 – da 05 a 09 – da 12 a 33 – da 35 a 39 – da 49 a 53 – da 58 a 63 – da 77 a 82 – 84 – da 90 a 99 - Settore: Altre attività economiche - Limiti compensi: 20.000 - Coeff. Redditività: 67%.
 
Per quanto concerne la durata dei due regimi fiscali, mentre il nuovo regime forfettario non presenta limiti temporali, il regime dei contribuenti minimi ha una durata standard di 5 anni per coloro che aprono la partita IVA da 35 anni di età in poi, mentre per i più giovani la durata è sino al compimento del 35° anno di età.
 
Dal punto di vista degli adempimenti, i due regimi si presentano sostanzialmente uguali. In entrambe i casi, infatti, è previsto l’esonero per la gestione dell’IVA; dal pagamento dell’IRAP; dall’assoggettamento agli studi di settore; dallo spesometro e dall’assoggettamento a ritenuta d’acconto.
La differenza più grande si evidenzia, invece, nel calcolo dell’imposta sostitutiva all’IRPEF poiché nel caso di contribuente minimo si avrà un’imposta secca del 5%, mentre nel caso di regime forfettario, l’imposta è calcolata in base al coefficiente di redditività della TABELLA A.
 
Una menzione particolare meritano i seguenti due aspetti. Il primo concerne le Start Up: coloro che aprono l’attività hanno diritto – nel calcolo dell’imposta – alla riduzione ad 1/3 del reddito forfettario previsto dalla TABELLA A, per i primi 3 anni; il secondo aspetto, invece, riguarda l'INPS gestione artigiani/commercianti: gli esercenti attività d’impresa che aderiscono al regime forfettario possono usufruire anche di un regime contributivo agevolato, attraverso cui pagano i contributi solo in base al reddito dichiarato, senza minimali.
 
Articolo redatto dal Dott. Riccardo Cerulli - 23/11/2015