L’istituto del reclamo/mediazione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016 (D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156), anche agli enti locali e all’agente ed ai concessionari della riscossione.
La procedura di reclamo-mediazione si attiva per le controversie di valore non superiore a € 50.000 (per valore della controversia si intende l'importo del tributo/canone pubblicitario al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).

Il ricorso-reclamo può essere proposto personalmente dal contribuente se il valore della lite è fino ad € 3.000,00, se supera tale valore vi è l’obbligo di assistenza da parte di un difensore abilitato (per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).

N.B. Durante la fase di mediazione (90 gg. dal ricevimento del ricorso da parte del Comune), i termini rimangono sospesi e il contribuente non deve costituirsi in giudizio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

Durante la fase istruttoria del procedimento, il contribuente può essere invitato al contraddittorio davanti al Mediatore nominato dall’Amministrazione, per valutare se vi siano le condizioni per raggiungere un accordo di mediazione.
 
Il ricorso-reclamo dovrà contenere:
• intestazione alla Commissione Tributaria Provinciale competente;
• la Direzione e il Servizio che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto;
• i dati anagrafici del contribuente e del suo legale rappresentante in caso di Società;
• residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato;
• il codice fiscale;
• indirizzo di posta elettronica certificata;
• l’atto impugnato e l’oggetto dell’istanza;
• il valore della controversia;
• i motivi;
• al ricorso dovranno essere allegate le copie dei documenti che si intendono depositare al momento della successiva costituzione in giudizio.

Il procedimento di reclamo-mediazione può concludersi con:
• annullamento in autotutela dell’atto impugnato;
• accordo di mediazione che accoglie totalmente o parzialmente le richieste del contribuente. Le sanzioni che risultino dovute dal contribuente sono applicate nella misura del 35% del minimo edittale. La mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo ed il versamento, entro 20 giorni, dell’intero importo dovuto, o della prima rata (se il contribuente opta per la rateizzazione);
• provvedimento di diniego della mediazione (e quindi senza accordo di mediazione e senza accoglimento del reclamo);
• nessuna risposta da parte dell’Amministrazione entro il termine di 90 giorni che equivale a silenzio rigetto.

Qualora non si addivenga alla mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio entro 30 giorni a partire dalla data di scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo.
La costituzione in giudizio si effettua depositando alla Commissione Tributaria Provinciale il ricorso-reclamo (che deve essere identico a quello notificato all’ufficio a pena di inammissibilità), con allegata ricevuta di notifica.

La fase amministrativa di reclamo-mediazione dura 90 giorni; durante questo periodo sono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione, nonché per la costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale.
 
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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VITERBO

RICORSO CON PROPOSTA DI MEDIAZIONE

Istanza di reclamo ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92

CONTRIBUENTE: _____________, nato a _____________ il _____________, (_____________) residente a _____________ (__) in via _____________, __, rappresentato e difeso dall’Avv. _____________ (_____________), del Foro di _____________, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di _____________ (__) alla via _____________, n. __, _____________) in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto, contenente l’informativa ex L.28/2010

* * * * * * *

CONTROPARTE: (_____________) Comune di _____________in persona del Sindaco p.t. dom.to per la carica presso la sede in _____________ (__) PEC _____________

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ATTO IMPUGNATO:

AVVISO DI ACCERTAMENTO OMESSO PAGAMENTO N. _____________– IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI IMU – _____________- a firma della responsabile del servizio finanziario del Comune di _____________ (_____________) Dott.ssa _____________per l’importo complessivo di € _____________;

PREMESSA IN FATTO

1. In data _____________ il Comune di _____________ (__) notificava l’avviso di accertamento _____________ per la somma complessiva di € _____________ (di cui _____________ quale totale maggior tributo; _____________per sanzioni; _____________per interessi; _____________per spedizione);

2. l’ente nel documento ritiene che il contribuente abbia pagato solo in parte il tributo dovuto (€ _____________a fronte di € _____________) per gli immobili indicati nella scheda di accertamento allegata che indica i seguenti immobili:

_________________________________________________________________

3. In data _____________veniva depositata istanza di annullamento in autotutela prot. al n. _____________al quale non è stato dato alcun riscontro;

Avverso tali avvisi di accertamento il Sig. _____________intende interporre ricorso, fondato sui seguenti

MOTIVI

1. AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU – _____________ AVVISO N. _____________PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € _____________– CARENZA LEGITTIMAZIONE FUNZIONARIO INDACATO NELL’AVVISO– MAGGIOR SOMMA NON DOVUTA

L’accertamento in oggetto inviato al contribuente _____________è illegittimo e merita di essere annullato, poiché:

-IL FUNZIONARIO NON È RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI: come si legge dall’avviso di accertamento il funzionario _____________non è responsabile dell’ufficio Tributi, ma responsabile del solo ufficio finanziario;

-IL FUNZIONARIO NON E’ AFFATTO RESPONSABILE: vi è di più, la _____________non risulta essere mai stata designata con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale quale “Funzionario Responsabile _____________ componente _____________” ai sensi e per gli effetti dell’art. unico della L. 147/13 che al comma 692 stabilisce che “ il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso” – non è un caso che nella pressa dell’avviso di accertamento non si richiami alcuna delibera di nomina del responsabile (Comm. trib. prov. Lazio Frosinone Sez. II, 02/05/2016).

Si aggiunga, ancora, che l’avviso non contiene l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato né, appunto, l’indicazione del responsabile del procedimento in dispregio all’art. 1 comma 162 della L.296/2006.

-LA MAGGIOR SOMMA NON RISULTA DOVUTA: come attestato dall’UTC di _____________ (__) la particella:

- __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tali zone non sono edificabili e come tali non soggette ad imposta presso il Comune di _____________. Di tali aree il Comune di _____________ ne era perfettamente a conoscenza e non ha tenuto conto in dispregio del principio di collaborazione e buona fede tra ente impositore e contribuente (L. n. 212/2000 art. 10 comma 1).

Di conseguenza quanto già pagato dal contribuente deve ritenersi satisfattivo della pretesa creditoria del Comune di _____________che non ha debitamente sottratto i mq non soggetti al calcolo dell’imposta dovuta.



Pertanto, l’avviso di accertamento è nullo e il ricorso merita di essere accolto.



2. IMPORTO NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO SUPERIORI A QUELLI DOVUTI – SANZIONI ED INTERESSI NON DOVUTI

Il Comune di _____________ ha notificato due avvisi di accertamento indicando, per ognuno, la somma di € _____________.

Tale importo risulta superiore a quanto indicato dal Decreto n. 3 ottobre 2006 del Ministero dell’economia, in attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, determinando in € 5,88 la somma spettante ai comuni per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni;

Di conseguenza i maggiori importi non risultano dovuti.

Inoltre, nessun avviso risulta inviato al contribuente in merito ai presunti mancati pagamenti, di conseguenza, né le sanzioni né gli interessi risultano dovuti.

Per l’avviso di accertamento IMU n. _____________la somma di € _____________ (di cui _____________per sanzioni; _____________per interessi).

Tali spese accessorie non sono comunque dovute.

Di conseguenza, in ogni caso, questi devono defalcarsi dall’importo dovuto.



Il ricorso risulta pertanto fondato sia in fatto che in diritto e merita di essere accolto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Sig. __________________________come in epigrafe rappresentato e difeso

RICORRE

Alla On.Le Commissione Tributaria Provinciale di _____________, perché Voglia annullare e revocare i seguenti avvisi di accertamento:

AVVISO DI ACCERTAMENTO OMESSO PAGAMENTO _____________DEL _____________– IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI IMU – ANNO _____________ - a firma della responsabile del Comune di _____________del servizio finanziario _____________per l’importo complessivo di € _____________;

• in via preliminare dichiarare l’avviso di accertamento nullo, poiché il firmatario dell’avviso, come da apposito timbro, non è responsabile dell’ufficio Tributi, ma solo dell’ufficio finanziario e/o perché la Dott.sa _____________, come già detto, non è stata designata con apposito atto deliberativo di G.C. quale “funzionario responsabile _____________” ai sensi e per gli effetti della L. 147/2013 n. 692;.

• nel merito dichiarare l’I_____________ pagata dal ricorrente satisfattiva dell’imposta dovuta e di conseguenza non dovuta la maggior somma richiesta dal Comune di _____________in quanto nelle particelle _____________vi sono ricomprese aree non soggette all’imposta, come indicato dall’UTC del _____________, ricadenti nella zona Agricola o zona rossa a rischio alluvione, soggetta ad inedificabilità assoluta e di conseguenza esentata dall’imposta – per le quali l’ente non ha provveduto al relativo sgravio;

• in subordine dichiarare, non dovute le ulteriori spese di notifica, gli interessi e le sanzioni applicati per mancata notifica dell’avviso di avviso di pagamento;

Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Salvis iuribus, con espressa riserva di memorie, produzioni istanze e allegazioni.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini del contributo unificato di cui al DPR 115/2002, si dichiara che il valore del presente giudizio è pari ad € _____________ed il contributo unificato è pari ad € _____________.

RICHIESTE ISTRUTTORIE

In ogni caso, si chiede sin da ora al Giudice di ordinare al Comune di _____________ (­­__), ai sensi e per gli effetti dell’art. 210 cpc: di esibire la documentazione relativa alle particelle del sig. _____________ricedenti nella zona rossa e pertanto non dovute dal contribuente; il deposito dell’istanza di autotutela prot. _____________del _____________.

Si allegano in copia i seguenti documenti:

1. AVVISO DI ACCERTAMENTO OMESSO PAGAMENTO N. _____________ DEL _____________– IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI IMU – _____________- a firma della responsabile del servizio finanziario del Comune di _____________ (__) Dott.ssa _____________per l’importo complessivo di € _____________;

2. Istanza di autotutela prot. _____________del _____________;

3. Attestato ufficio tecnico Comune di _____________;

ISTANZA OBBLIGATORIA DI RECLAMO

ai sensi del novellato art. 17 bis D. Lgs. 546/92, con successiva proposta di mediazione.

_____________, nato a _____________il _____________, (_____________) residente a _____________ (__) in via _____________, ­­__ rappresentato e difeso dall’Avv. _____________ (_____________), del Foro di _____________, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di _____________ (__) alla via _____________, n. __, __ (tel. e fax _____________ – pec _____________) in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto, contenente l’informativa ex L.28/2010

CHIEDE

Al COMUNE DI _____________ (__) – in persona del SINDACO P.T. dom.to per la carica in via dom.to per la carica presso la sede _____________, _____________, _____________, in via preventiva ed alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale di _____________ di accogliere le richieste indicate nel ricorso suesteso e che qui si intendono integralmente trascritte e di annullare con proprio provvedimento i seguenti atti:

AVVISO DI ACCERTAMENTO OMESSO PAGAMENTO _____________– IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI IMU – _____________- a firma della responsabile del servizio finanziario del Comune di _____________ (__) Dott.ssa _____________per l’importo complessivo di € _____________;

Ai fini della presente procedura di reclamo si precisa che il valore della controversia calcolato ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92 è € _____________– C.U.T _____________

PROPOSTA DI MEDIAZIONE

Il sig. _____________come sopra rappresentato, formula altresì la presente proposta di mediazione fondata sui seguenti motivi.

Di fronte ad un avviso di accertamento palesemente infondato nonché illegittimo sia dal punto di vista formale che di fatto, il Comune di _____________ (__) può agire in autotutela annullando l’avviso di accertamento visti i motivi indicati nel ricorso. E’ possibile per il responsabile verificare tramite l’ufficio tecnico che la particella per quale viene richiesta l’IMU è nella zona rossa, del tutto inedificabile e pertanto non dovuta.