I soggetti obbligati che non hanno potuto versare l’acconto dell’IMU e della Tasi il 16 giugno scorso, o lo hanno pagato in misura inferiore, possono regolarizzare l’inadempimento avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso che consente di pagare le imposte dovute beneficiando della riduzione delle sanzioni altrimenti dovute nella misura del 30%.
Come procedere:
Si dovrà spontaneamente procedere a pagare con il modello F24 l’imposta dovuta, gli interessi legali e le sanzioni ridotte.
Il tasso di interesse applicato:
Anno 2016: 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015)
Anno 2015: 0,5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014)
Tipi di ravvedimento:
Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo più interessi giornalieri.
Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da pagare oltre interessi giornalieri.
Ravvedimento Medio: decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno si applicherà la sanzione fissa ridotta al 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri.
Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di dichiarazione entro un anno dalla scadenza del pagamento originario e prevede l’applicazione della sanzione fissa del 3,75% (un ottavo del 30%) dell'importo da versare più interessi giornalieri.
Comune di Sutri codice catastale L017
1.000 x 1,67% = 16,67 Euro (sanzione)
1.000 x 0,20% x 60: 36.500 = 0,33 Euro
Buon ravvedimento a tutti.
Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 03-07-2016