Il bollo - o tassa automobilistica - è una tassa di proprietà del veicolo che trova la sua fonte normativa nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 5 febbraio 1953, denominato Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, più volte modificato.
Oltre ai proprietari, sono tenuti al pagamento del bollo anche gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (leasing) i quali risultano iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Il tributo è di natura locale - gravante su auto e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana - e si versa alle regioni di residenza o alle province autonome di Bolzano e Trento, eccezion fatta per il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna, per le quali la tassa è gestita dall’Agenzia delle Entrate.Ai fini del calcolo della tassa automobilistica, l’Agenzia mette a disposizione sul proprio sito web, nella sezione “servizi on line”, due software ah hoc: il primo richiede la sola targa dell’autoveicolo, mentre il secondo software effettua il calcolo in base al complesso dei dati (categoria, targa, regione di residenza, mese di scadenza, mesi di validità ed eventuali codici di riduzione).
 
Discorso a parte merita il cosiddetto “superbollo”.
Con il Decreto.legge n. 98 del 6 luglio 2011 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, il legislatore introduce con l’art. 23, comma 21 la seguente disposizione: “A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt. …”.
In questo modo, quindi, si definisce un’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche legata alla potenza del mezzo di trasporto.
A partire dal 2012, inoltre, l’addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 ed al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
Il pagamento avviene tramite il modello di pagamento denominato “F24 Versamenti con elementi identificativi” e, per quanto concerne il calcolo del super bollo, la stessa Agenzia, come per la tassa automobilistica, ha dotato il proprio sito internet di un software gratuito.

A questo punto, è opportuno fare chiarezza sulla differenza tra il concetto di kiloWatt (kW) e “cavallo” come unità di misura della potenza del veicolo. La potenza effettiva del motore è riportata sulla Carta di circolazione alla voce P.2 e si misura in kiloWatt secondo il sistema ufficialmente adottato dalla Ue nel 1982.
D’altra parte, però, è ancora utilizzato il termine “cavallo” per indicare la potenza di un veicolo, ma tale unità di misura non va confusa con il kiloWatt poiché un kW equivale ad 1,36 cavalli, per cui - a titolo di esempio - un motore da 100 kiloWatt esprime 136 cavalli.
 
Articolo redatto dal Dott. Riccardo Cerulli - 14/10/2016