Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 18 ottobre 2016
 
Pubblicati i provvedimenti attuativi
In rete il modello per la regolarizzazione delle annualità fino al 2015
Piena trasparenza tra la Repubblica Italiana e il Vaticano nel campo delle relazioni finanziarie. Dal 15 ottobre 2016, infatti, a seguito dello scambio delle ratifiche tra le Parti Contraenti, è entrata in vigore la Convenzione tra il Governo italiano e la Santa Sede in materia fiscale, stipulata il 1° aprile 2015.
Oltre a promuovere lo scambio di informazioni ai fini fiscali tra i due Stati, recependo il più aggiornato standard internazionale in materia, articolo 26 del Modello Ocse, il nuovo accordo istituisce un sistema semplificato di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute da specifiche categorie di soggetti residenti in Italia presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano.
Tali tipologie di contribuenti possono inoltre avvalersi per le annualità di imposta fino al 2015 di una procedura di regolarizzazione avente gli stessi effetti della legge n. 186/2014.
Semplificazione della tassazione e regolarizzazione, chi può aderire – La platea dei soggetti interessati dalla normativa è costituita da persone fisiche e da specifici enti appositamente indicati nel corpo stesso del testo della Convenzione tra cui, per esempio, i religiosi stessi, il personale del Vaticano, pensionati inclusi, e i diversi ordini ecclesiastici. In particolare, per poter accedere al sistema semplificato di tassazione e per poter beneficiare della regolarizzazione per le annualità d’imposta dal 2010 al 2015 è richiesto come condizione che i soggetti siano fiscalmente residenti in Italia, nonché titolari di attività finanziarie presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano. In dettaglio dunque, i soggetti interessati appartengono alle seguenti categorie:
  • chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui all’articolo 17 del Trattato del Laterano;
  • Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica ed altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana.
Come e quando presentare la richiesta – Anche per la regolarizzazione vaticana vale il principio in base al quale essa è ammessa solo se la richiesta viene ricevuta dall’Agenzia delle Entrate prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo si applicazione della procedura. Ciò detto, una volta compilato, il modello va presentato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Convenzione all’Istituto per le Opere di Religione (IOR) che, a sua volta, provvede alla trasmissione telematica dell’istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 270° giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione. L’istanza va corredata a pena di nullità da una documentazione riepilogativa di accompagnamento, da redigere secondo il format approvato con Provvedimento di oggi e disponibile sul sito internet delle Entrate, www.agenziaentrate.it, all’interno della sezione “Normativa e Prassi”. Ai fini del perfezionamento della procedura, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi dovuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione.
I vantaggi della regolarizzazione - I soggetti che si avvalgono della procedura regolarizzano la propria posizione fiscale corrispondendo, per gli anni oggetto della regolarizzazione, delle somme forfettarie a titolo di redditi di capitale e di redditi diversi delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano.
Ai fini della regolarizzazione, dall’anno di imposta 2012 è dovuta anche l’IVAFE sulle attività finanziarie detenute presso i suddetti enti. Il perfezionamento della procedura
produce benefici sanzionatori ed esimenti penali similmente a quanto stabilito dalla legge n. 186/2014.
Il modello definitivo e le istruzioni sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.it, nella sezione “Modelli”.