L’articolo 15, comma 2, del D.L. 1 luglio del 2009, n. 78, integrando la disposizione di cui all’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha specificato che, in caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, la ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata dal soggetto erogatore che rivesta la qualità di sostituto di imposta, con un’aliquota pari al 20 per cento.

In seguito, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010 ha stabilito le modalità di effettuazione della ritenuta alla fonte e gli adempimenti da assolvere a cura dei soggetti interessati.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8/E del 2 marzo 2011, avente ad oggetto «Modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 34755 del 03.03.2010. Chiarimenti», ha infine fornito chiarimenti sulle questioni interpretative che potrebbero sorgere in fase di applicazione del suddetto provvedimento.

Per scaricare:

 

  • il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010 in formato pdf cliccare qui
  • la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2 marzo 2011 in formato pdf cliccare qui

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