Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 68/E del 23 giugno 2011

OGGETTO: Disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa – Articolo 96 del TUIR. Ulteriori chiarimenti

«A seguito delle richieste di parere pervenute, si forniscono ulteriori chiarimenti rispetto a quanto precisato nella circolare n. 37/E del 22 luglio 2009 in merito al regime di deducibilità degli interessi passivi per le holding che detengono partecipazioni al capitale di società che svolgono attività assicurativa. La disciplina fiscale in materia di interessi passivi contenuta nell’articolo 96 del TUIR prevede, nei commi da 1 a 4, un “regime ordinario” secondo il quale l’ammontare degli interessi passivi ed oneri assimilati che originano da rapporti aventi causa finanziaria può essere dedotto fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eventuale eccedenza può essere dedotta nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (R.O.L.) così come definito dal comma 2 dello stesso articolo 96.
Il successivo comma 5 esclude dall’applicazione dei predetti limiti i seguenti soggetti:
- le banche;
- gli altri soggetti finanziari indicati all’articolo 1 del D. Lgs. n. 87 del 1992, con eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quelle creditizia o finanziaria;
- le imprese di assicurazioni;
- le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.

Tali soggetti (“non industriali”) applicano una differente disciplina contenuta nelle disposizioni del successivo comma 5-bis, in base al quale è deducibile il 96 per cento dell’ammontare degli interessi passivi, prescindendo dalle limitazioni previste dai commi da 1 a 4. Inoltre, il medesimo comma 5-bis prevede che in caso di consolidato nazionale “l’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili fino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato”.
Il descritto “regime speciale” si applica anche alle società holding fatta eccezione per quelle che, in ragione del tipo di attività svolta dalle partecipate, assumono una connotazione industriale (c.d. “holding industriali”). Al fine di individuare quando una holding presenta natura di “holding industriale”, il comma 5 dell’articolo 96 richiama, quale criterio definitorio, l’esclusività o la prevalenza dell’attività di assunzione di partecipazioni in società “industriali”, ovvero in società che svolgono “attività diversa da quella creditizia o finanziaria”.
Al riguardo, fermo restando il criterio fornito dalla circolare 37/E del 22 luglio 2009 per valutare detta esclusività o prevalenza, si ritiene opportuno precisare che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 96 del TUIR, la partecipazione di una holding al capitale di società che svolgono attività assicurativa è assimilabile alla partecipazione in società che svolgono attività creditizia e finanziaria.
Tale interpretazione, che supera il tenore letterale dell’articolo 96 per privilegiarne la ratio, nasce dall’esigenza di realizzare un sistema che sia coerente con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione.
L’articolo 96, infatti, individua i descritti regimi di deducibilità degli interessi passivi per due ambiti soggettivi - quello industriale e quello non industriale - distinti sulla base della natura dell’attività esercitata. In particolare, come precisato anche nella citata circolare n. 37/E del 2009, la disciplina contenuta nei commi 5 e 5-bis ha introdotto un “regime speciale” diretto al settore bancario, finanziario e assicurativo. Alla luce di ciò, non sembrerebbe conforme alle finalità della norma una lettura della stessa che, al solo fine di qualificare la holding, attribuisse alle società partecipate che svolgono attività di assicurazione natura industriale. L’assimilazione delle holding con partecipazioni in società di assicurazioni alle holding con partecipazioni in società creditizie e finanziarie, tra l’altro, permette di realizzare la richiamata applicazione logico sistematica della norma anche con riferimento alla disciplina prevista nel consolidato nazionale. In questo caso, infatti, per i soggetti diversi da quelli indicati al comma 5, il comma 7 stabilisce che l’eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibili generatasi in capo ad un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti presentino per lo stesso periodo d’imposta quote di ROL non utilizzate. Grazie a tale meccanismo le holding industriali hanno la possibilità di assorbire i propri interessi passivi indeducibili attraverso il ROL delle proprie partecipate, superando il limite rappresentato dal fatto che i proventi della gestione caratteristica di una holding (plusvalenze e dividendi) non rilevano ai fini della determinazione del ROL.
Nel caso di una holding assicurativa, tuttavia, gli altri soggetti partecipanti al consolidato, essendo società di assicurazioni, non utilizzano il “regime ordinario” dei commi da 1 a 4 dell’articolo 96 ma deducono gli interessi passivi sulla base del comma 5-bis. Inoltre, come chiarito nella citata circolare n. 37/E del 2009, nel caso in cui nell’ambito di un medesimo consolidato concorrano sia soggetti da comma 5 che soggetti industriali, ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili, dovranno essere applicate separatamente le disposizioni del comma 5-bis, per i primi, e quelle del comma 7, per gli altri, costituendo una sorta di doppio perimetro di consolidamento. Per tali motivi, pertanto, nei confronti di una holding assicurativa la possibilità prevista dal comma 7 di riassorbire i propri interessi passivi tramite quote di ROL generato dalle proprie partecipate non risulterebbe di fatto applicabile.
In conclusione, per tutti i motivi suesposti, devono ritenersi incluse nel regime speciale di deducibilità di cui al comma 5-bis dell’articolo 96 le holding che verificano, secondo i criteri dettati dalla circolare 37/E del 2009, l’esclusività o la prevalenza dell’attività di assunzione di partecipazioni in società che svolgono sia attività creditizia e finanziaria sia attività assicurativa».

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