Comunicazione operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro), scheda informativa.
L’articolo 21 del dl 78/2010 (poi modificato dall’articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012) ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”).
Nella sua prima versione, la normativa prescriveva, per i soggetti Iva, la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, rese e ricevute, di valore pari o superiore ai 3.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni documentate da fattura, oppure di 3.600 euro, comprensivi d’Iva, relativamente alle operazioni non documentate da fattura.
Successivamente, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 la comunicazione è stata prevista per tutte le operazioni fatturate, con il solo limite di 3.600 per le operazioni per le quali non c’è obbligo di emissione della fattura.
Le regole per la comunicazione delle operazioni relative alle annualità precedenti al 2012 sono contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010.
Il provvedimento del direttore del 2 agosto 2013 ha invece definito le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione delle operazioni rilevanti effettuate a partire dal 2012. Il provvedimento, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, ha anche stabilito che lo stesso modello:
può essere utilizzato, sempre a decorrere dalle operazioni relative all’anno 2012, dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, al posto possono del tracciato record allegato al provvedimento del direttore dell’Agenzia del 21 novembre 2011. Nel caso, modalità e termini sono quelli dello spesometro
va utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi, relativamente a quelle annotate dal 1° ottobre 2013 (la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione)
va utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi black list (fermi restando i periodi di riferimento e i termini specifici di questa comunicazione, fissati dagli articoli 2 e 3 del Dm 30 marzo 2010).
Per le operazioni black list e gli acquisti da San Marino, effettuati fino al 31 dicembre 2013, accogliendo le richieste degli operatori economici, è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione.
L’obbligo di comunicazione riguarda:
le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva
le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
L’emissione della fattura, in sostituzione di altri documenti fiscali, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione, a prescindere dal suo importo. In deroga a questa regola, per ragioni di semplificazione, ai soggetti che esercitano commercio al minuto e attività assimilate e alle agenzie di viaggi e turismo, è consentito, per le operazioni attive relative al 2012 e al 2013, la comunicazione di quelle per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a tremilaseicento euro, Iva compresa.
Esclusioni
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni indicate all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dr 633/1972, le operazioni intracomunitarie, quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria e le operazioni di importo pari o superiore a tremilaseicento euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Dalla comunicazione dei dati relativi ai precedenti punti 1 e 2 sono esonerati i contribuenti che si avvalgono del regime dei nuovi minimi (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98).
Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico sono esclusi dall'invio della comunicazione per il 2012 e il 2013. Dal 2014 sono obbligati a trasmettere la comunicazione delle operazioni non documentate da fattura elettronica.
La comunicazione – telematica - può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L’opzione è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
Tuttavia, l’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a:
acquisti da operatori economici sammarinesi
acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli
acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo
La comunicazione delle operazioni Iva relative all’anno 2012 può essere validamente effettuata tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.
A regime, a partire quindi dalle comunicazioni relative al 2013, i termini sono il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile; il 20 aprile, per gli altri.
 
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