Lo staff di tusciafisco.it segnala la pubblicazione della Risoluzione n. 34/E (download .pdf) dell'11 aprile 2012 da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La Risoluzione tratta il tema della responsabilità solidale dell’appaltatore per i versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, dovuti dal subappaltatore per le prestazioni di lavoro dipendente riferite ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.

In particolare, vengono istituiti i codici identificativi per consentire la corretta identificazione nel modello “ F24” del soggetto obbligato in solido ovvero del soggetto stazione appaltante o amministrazione procedente:

  • “50” denominato “ Obbligato solidale - art. 29, c. 2, d.lgs. n. 276/2003 e art. 35, l. n. 248/2006 ”;
  • “51” denominato “ Intervento sostitutivo - art. 4 del d.P.R. n. 207/2010 ”.


Nella compilazione della sezione “Contribuente” del modello F24, da predisporre per ogni singolo contratto di appalto/subappalto, il campo “codice identificativo” è valorizzato con il codice :

  • “50” unitamente al codice fiscale del soggetto obbligato solidale al pagamento da riportare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”;
  • “51” unitamente al codice fiscale del soggetto stazione appaltante o amministrazione procedente da riportare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.

 

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Articolo 1676 del codice civile:
“Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”

Articolo 29, comma 2, D.lgs. n. 276/2003:
“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”