Lo staff di tusciafisco.it segnala la pubblicazione del Messaggio INPS n. 7215 del 27 aprile 2012 (download .pdf), avente ad oggetto «Nuove modalità di versamento delle somme di cui all’art. 4, comma 3 della legge 223/1991. Istituzione causale tributo F24. Istruzioni contabili».

Di seguito il testo integrale:

«L’art. 4, comma 3 della legge 223/1991 prevede che il datore di lavoro che attivi la procedura di mobilità deve versare a titolo di anticipazione sugli oneri per le indennità di mobilità di cui all'articolo 5, comma 4, una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale, moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
In sostituzione delle modalità di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale precompilato dalla sede INPS competente, da gennaio 2012 i datori di lavoro interessati devono effettuare il suddetto versamento esclusivamente a mezzo modello F24 utilizzando, nel campo contributo della sezione Inps, la causale di nuova istituzione “ACIM” denominata “Datori di lavoro – anticipazione contributo di ingresso mobilità” (risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 129/E del 22 dicembre 2011).
I versamenti effettuati tramite F24 verranno contabilizzati automaticamente in AVERE del conto GAU 00053 con la definizione del relativo partitario, tramite l’individuazione della matricola aziendale.
Con la consueta periodicità, dovrà pervenire al competente Ufficio amministrativo l’analisi del partitario contabile aggiornato, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
I versamenti nel frattempo già effettuati dalle aziende, utilizzando la causale ACIM, contabilizzati provvisoriamente al conto GPA 52099, saranno automaticamente imputati al citato conto GAU 00053.
Restano invariate le modalità di versamento delle rate del contributo a carico delle aziende per il finanziamento dell'indennità di mobilità, secondo quanto previsto dal documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili».