Lo staff di tuscafisco.it segnala la pubblicazione della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.52/E del 25 maggio 2012 (download .pdf), avente ad oggetto «Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»

Di seguito il testo integrale:

«L’articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto un regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
In particolare, l’articolo 27, comma 1 del citato decreto stabilisce, tra l’altro, che: “Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. … L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento”.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2011, sono dettate le modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, come stabilito dall’articolo 27, comma 6 del predetto decreto.
Per consentire ai soggetti interessati il versamento delle somme dovute, tramite il modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • “1793” denominato “Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Acconto prima rata - art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011”
  • “1794” denominato “Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011”
  • “1795” denominato “Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Saldo - art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011”

In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”. Il codice tributo “1795” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”. Per i codici tributo “1793” e “1795”, in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”».