L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, codice tributo 6099, può essere versata in unica soluzione ovvero rateizzata. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione.
Se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001.
Attenzione se il soggetto presenta la dichiarazione IVA autonoma, può:
  • versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo;
  • rateizzare maggiorando dell'interesse fisso di rateazione.
Se invece il soggetto presenta la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata, può:
  • versare in unica soluzione entro il 16 marzo;
  • versare in unica soluzione entro la scadenza del Modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
  • rateizzare dal 16 marzo, con la maggiorazione dell'interesse fisso mensile di rateazione dell’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dell'interesse fisso mensile di rateazione l’importo di ogni rata successiva alla prima.