In materia di dichiarazioni dei redditi sono previste:
  • sanzioni amministrative;
  • sanzioni penali (per i casi più gravi).
Le sanzioni amministrative riguardano:
  1. l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione;
  2. la dichiarazione infedele o inesatta, con specifiche sanzioni per le violazioni connesse agli obblighi in materia di studi di settore;
  3. l'omesso o tardivo versamento delle imposte.
Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione
 
FATTISPECIE SANZIONE
Omessa presentazione della dichiarazione qualora siano dovure imposte Dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con un minimo di 258 euro (Art. 1, comma 1, D.Lgs n. 471/1997)
Omessa presentazione della dichiarazione qualora "non" siano dovure imposte 258 euro min - 1.032 euro max (Art. 1, comma 1, D.Lgs n. 471/1997)
Omessa presentazione della dichiarazione qualora "non" siano dovure imposte, da parte di soggetto obbligati alla tenuta di scritture contabili 258 euro min - 2.064 euro max (Art. 1, comma 1, D.Lgs n. 471/1997)
Presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 90 giorni Le stesse sanzioni previste per l'omessa comunicazione (Art. 1, comma 1, D.Lgs n. 471/1997)
Presentazione della dichiarazione con ritardo "non" superiore a 90 giorni 1/10 del minimo applicando le norme sul ravvedimento. In caso contrario, le stesse sanzioni previste per l'omessa dichiarazione (Art. 1, comma 1, D.Lgs n. 471/1997 e Art. 13, lettera c), D. Lgs n. 472/1997)
Tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazione da parte di soggetti incaricati 516 euro min - 5.164 euro max (Art. 7-bis D.Lgs n. 241/1997)
Se la violazione di omessa dichiarazione riguarda redditi prodotti all'estero , le sanzioni sono aumentate di 1/3 con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi. La sanzione è raddoppiata se l'omissione riguarda investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 12, comma 2, D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009).
Dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione emerge che la eventuale violazione di omesso versamento di imposte (v. infra) si applica solo nel caso di dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni (cfr. Appendice, voce “Sanzioni amministrative”, punto 2); nel caso di dichiarazione omessa, quindi, la sanzione prevista per questa violazione dovrebbe “assorbire” quella dell'omesso versamento del tributo non dichiarato.
 
Dichiarazione infedele o inesatta
 
FATTISPECIE SANZIONE
Dichiarazione annuale infedele Dal 100% al 200% della maggiore impostao della differenza di credito (Art. 1, comma 1, D.Lgs n. 471/1997)
Dichiarazione infedele dovuta ad omessa o infedele indicazione dei dati previsti ai fini degli studi di settore o ad indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti 110% min - 220% max della differenza (la sanzione va dal 100% al 200% se il maggior reddito, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% di quello dichiafrato) (Art. 1, comma 2-bis, D.Lgs n. 471/1997)
Dichiarazione infedele dovuta ad omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, qualora il contribuente non abbia provveduto alla presentazione de modello anche a seguito di specifico invito dell'ufficio 150% min - 300% max della differenza (la sanzione va dal 100% al 200% se il maggior reddito, accertato a seguito della corretta applicaizone degli studi di settore, non è superiore al 10% di quello dichiarato) (Art. 1, comma 2-bis1, D.Lgs n. 471/1997)
Dichiarazione annuale "inesatta" 258 euro min - 2.065 euro max (Art. 8 comma 1, primo periodo, Art. 1, comma 2-bis, D.Lgs n. 471/1997)
Dichiarazione annuale "inesatta" in quanto è omessa la presentazione del modello per la comunicazione dei dati frilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Ufficio 2.065 euro max (Art. 8 comma 1, primo periodo, Art. 1, comma 2-bis, D.Lgs n. 471/1997)
Dichiarazione annuale "inesatta" in quanto è omessa o incompleta l'indicazione delle specie e degli altri componenti negative deducibili, derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartementi all'unione Europea aventi regimi fiscali orivileggiati 10% dellimporto relativo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di 500 euro ed un massimo di € 50.000 euro (Art. 8, comma 3-bis D.Lgs n. 471/1997)
Se la violazione di infedele dichiarazione riguarda redditi prodotti all'estero , le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi. La sanzione è raddoppiata qualora l'infedeltà derivi dall'omessa indicazione di investimenti ed altre attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato (art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009).
 
Omesso o tardivo versamento di imposte
 
FATTISPECIE SANZIONE
Omesso o tardivo versamento delle imposte 30% del tributo non versato o versato in ritardo (Art. 13, comma 1, primo periodo, D.Lgs n. 471/1997)
Tardivo versamento di imposte entro 15 giorni della scadenza 1/15 per ciascun giorno di ritardo (Art. 13, comma 1, secondo periodo, D.Lgs n. 471/1997)
Tardivo versamento di imposte entro 15 giorni della scadenza, avvalendosi del ravvedimento operoso 1/10 di 1/15 per ciascun giorno di ritardo (Art. 13, comma 1, secondo periodo, D.Lgs n. 471/1997 - Art. 13, comma 1, lettera a), D.Lgs n. 472/1997)
Tardivo versamento di imposte tra il 16 ed il 30° giorno dalla s cadenza, avvalendosi del ravvedimento operoso 3% del tributo versagto in ritardo (Art. 13, comma 1, secondo periodo, D.Lgs n. 471/1997 - Art. 13, comma 1, lettera a), D.Lgs n. 472/1997)
Tardivo versamento di imposte oltre il 30° giorno della scadenza ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, avvalendosi del ravvedimento operoso. 3,75% del tributo versato in ritardo (Art. 13, comma 1, secondo periodo, D.Lgs n. 471/1997 - Art. 13, comma 1, lettera a), D.Lgs n. 472/1997)
Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti Dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi (la sanzione è del 200% se i crediti compensati superano l'importo di 50.000 euro per ciascun anno solare) (Art. 27, comma 18, D.L. 185 del 2008)