Dal 01 gennaio 2015 il tasso degli interessi legali ex articolo 1284 del Codice Civile, passa dall'1% allo 0,5%. A stabilire la diminuzione degli interessi legali è il Decreto dell' 11/12/2014, pubblicato nella G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014, del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Oltre ai riflessi sulla domanda di investimenti, sui mutui e sui finanziamenti, la variazione del tasso di interesse si fa sentire in particolare in ambito fiscale, per le somme da versare a titolo di ravvedimento operoso. Per sanare gli omessi o tardivi versamenti di qualsiasi tributo, i contribuenti hanno a disposizione tre tipi di ravvedimento, il ravvedimento "sprint" entro 14 giorni dalla scadenza, il ravvedimento breve, dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza, e il ravvedimento lungo o annuale, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è commessa la violazione. In caso di ravvedimento, oltre alle somme dovute e alle sanzioni, sono dovuti gli interessi legali, nella misura dell'1% annuo fino al 31 dicembre 2014, e nella nuova misura dello 0,5% dal 1° gennaio 2015.
Articolo 1284 Codice Civile - Saggio degli interessi
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al ___ per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
 
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