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L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

[La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni] - 
Comma abrogato dall'art. 20, comma 8 D.L. 24 giugno 2014, n. 91.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.

 

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Articolo 3 Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

Comma 4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purchè rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1. Parliamo in buona sostanza di debiti scaduti verso:

INPS:
Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore a 5.000 euro per le imprese senza lavoratori dipendenti oppure superiori a 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati.

INAIL
Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a 5.000 euro.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, superiore a € 5.000 e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari del mod. IVA relativo all’anno precedente.
La segnalazione è in ogni caso inviata qualora il debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla Lipe, sia superiore a € 20.000.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:
€ 100.000 per imprese individuali;
€ 200.000 per società di persone;
€ 500.000 per altre società.

 

Mala gestio amministratori srl

Conseguenze mancanza adeguati assetti

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Ricorso abusivo al credito punibile con la reclusione

Perché una certificazione degli adeguati assetti aziendali? 

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Il nuovo articolo 2476 e la fine della società a responsabilità limitata

L'art.2086 e i nuovi obblighi degli imprenditori e degli amministratori

Per la diagnosi, il controllo e il monitoraggio degli adeguati assetti, del merito creditizio e per la valutazione delle prospettive della continuità aziendale contattaci scrivendo a   Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   

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Codice della Crisi art. 325 – Ricorso abusivo al credito
1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

 

 

Articolo 11 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Responsabili per la sanzione amministrativa

1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti. Se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente. L'importo può essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

4. [Comma abrogato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208.]

5. Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'articolo 11, comma 1, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 è limitata all'eventuale eccedenza.

6. La persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma l possono assumere il debito dell'autore della violazione.

7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica, della società o dell'ente indicati nel comma 1.

 

Francesco Cacchiarelli commercialista d'impresa e consulente adeguati assetti

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1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2. (Attenzione stiamo parlando della check list per la composizione negoziata della crisi come ad esempio 1.3. L’impresa ha predisposto un monitoraggio continuativo dell’andamento aziendale? 1.4. L’impresa è in grado di stimare l’andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) ? 3.5. L’impresa dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative industriali ? 3.9. Il piano appare credibile ? 4.4. La stima dei costi variabili e dei costi di struttura è coerente con la situazione in atto e con i dati storici ? )

4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da piu' di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purche' rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l'esistenza di una o piu' delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.

 

Indipendenza e obiettività del revisore

Conseguenze mancanza adeguati assetti

Ricorso abusivo al credito codice della crisi

Ammodernamento degli adeguati assetti gestionali

Formazione finanziata per gli adeguati assetti delle PMI

Assurance e Asseverazioni: La fiducia nelle informazioni aziendali

Importanza del monitoraggio e controllo continuo degli adeguati assetti aziendali

Progettazione di un sistema di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Perché una certificazione degli adeguati assetti aziendali? Tu imprenditore te lo sei mai chiesto?

Benefici per il revisore nella certificazione di adeguati assetti e continuità aziendale da parte di un consulente esterno

 

 

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Richieste di documentazione da parte dell’Agenzia delle entrate per i controlli formali delle dichiarazioni e segnalazioni di anomalie ISA

Roma, 5 luglio 2023 Informativa n. 92/2023 CNDCEC

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

OGGETTO: Richieste di documentazione da parte dell’Agenzia delle entrate per i controlli formali delle dichiarazioni e segnalazioni di anomalie ISA

Cara Presidente, Caro Presidente,

nel mese di giugno sono state recapitate dall’Agenzia delle Entrate richieste di documentazione relative al controllo formale – ex art. 36 ter del D.P.R. 600/1973 – delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2020, con cui si invitano i contribuenti a trasmettere la documentazione richiesta e a fornire eventuali chiarimenti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Cadendo il termine di trenta giorni in un periodo già critico per gli studi professionali per i numerosi adempimenti in scadenza nel mese di luglio, mi sono immediatamente attivato, insieme al Tesoriere delegato all’area fiscalità Salvatore Regalbuto, con i vertici istituzionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate al fine di sensibilizzarli sul punto e valutare la possibilità di uno slittamento del predetto termine a dopo la pausa estiva.

All’esito di tali incontri, l’Agenzia ha rappresentato che gli Uffici saranno sensibilizzati ad esaminare la documentazione anche qualora pervenga oltre il termine di trenta giorni.

Ragionevolmente, quindi, la trasmissione della documentazione potrà avvenire, senza conseguenze, anche nei primi quindici giorni di settembre. Negli ultimi giorni sono, altresì, state recapitate ai professionisti e/o ai contribuenti, segnalazioni di anomalie (c.d. lettere di compliance) relative ai modelli ISA per il triennio 2019-2021.

Per tale fattispecie non è previsto un termine per la relativa risposta per cui, anche in tal caso, sarà possibile rispondere dopo la pausa estiva, fermo restando l’invito e l’opportunità di fornire quanto prima i chiarimenti necessari onde evitare l’avvio di azioni accertatrici/sanzionatorie.

Ti invito, pertanto, a diffondere la presente agli Iscritti all’Ordine da Te presieduto Un caro saluto.

 

 

 

Gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili rappresentano elementi cruciali per il corretto funzionamento delle imprese. La discussione su come strutturare in modo adeguato tali assetti è al centro del dibattito tra aziendalisti e giuristi. Tuttavia, la comprensione di questi aspetti richiede un approccio integrato che consideri sia le prospettive aziendalistiche che le implicazioni giuridiche e normative. Esploriamo insieme l'importanza di un tale approccio e come esso possa favorire la definizione di soluzioni efficaci per le sfide operative e normative che le aziende affrontano.

I punti di vista degli aziendalisti:
Gli aziendalisti, con la loro competenza nel campo della gestione e delle strategie aziendali, sottolineano l'importanza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati. Essi riconoscono che una struttura organizzativa ben definita e appropriata può favorire l'efficienza operativa e la gestione dei rischi. Gli assetti amministrativi e contabili adeguati consentono di definire chiaramente i ruoli e le responsabilità all'interno dell'azienda, facilitando una corretta attribuzione delle competenze e una migliore accountability. Gli aziendalisti considerano inoltre gli aspetti finanziari e di reporting come fondamentali per la trasparenza e la corretta valutazione delle performance aziendali.

Le considerazioni dei giuristi:
Dall'altra parte, i giuristi concentrano la loro attenzione sulle implicazioni legali e normative degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Essi esaminano attentamente le disposizioni giuridiche e normative che influenzano la struttura delle aziende, compresi i requisiti per la costituzione e la gestione delle società. I giuristi valutano anche la conformità alle leggi fiscali e alle norme contabili, garantendo che le aziende rispettino gli obblighi normativi e presentino informazioni finanziarie accurate. La consulenza giuridica è fondamentale per identificare i rischi legali e per definire le migliori pratiche di corporate governance, che contribuiscono alla sostenibilità e alla reputazione aziendale.

 

L'importanza dell'approccio integrato:
L'approccio integrato tra aziendalisti e giuristi offre numerosi vantaggi nell'affrontare le sfide connesse agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. La collaborazione tra queste due figure professionali consente di combinare competenze e prospettive complementari. Gli aziendalisti portano la loro conoscenza delle dinamiche operative e delle esigenze aziendali, mentre i giuristi forniscono la loro esperienza nel campo legale e normativo. Questo approccio permette di valutare in modo olistico le esigenze aziendali e le implicazioni giuridiche, consentendo di sviluppare soluzioni integrate e di anticipare eventuali criticità.

L'approccio integrato favorisce inoltre la definizione di adeguati strumenti operativi, come procedure formalizzate, flussi informativi e strumenti contabili, che rispondano alle necessità specifiche dell'impresa, rispettando nel contempo i requisiti legali e normativi. La combinazione delle competenze aziendalistiche e giuridiche facilita la creazione di un ambiente aziendale più resiliente, in grado di affrontare le sfide della gestione aziendale e di prevenire o gestire la crisi di impresa.

La questione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati richiede un approccio integrato tra aziendalisti e giuristi. L'interazione tra queste due figure professionali è fondamentale per definire soluzioni efficaci che tengano conto delle esigenze aziendali, delle implicazioni giuridiche e normative, nonché delle dinamiche operative e finanziarie. Questo approccio integrato favorisce una gestione aziendale più consapevole, trasparente e sostenibile, contribuendo alla creazione di un ambiente imprenditoriale solido e in grado di affrontare le sfide del mercato.

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli commercialista aziendalista e revisore legale

 

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Conseguenze mancanza adeguati assetti

Ricorso abusivo al credito codice della crisi

Cosa fare per migliorare gli assetti aziendali

L'importanza del rapporto PFN/EBITDA per PMI

La fiducia come vantaggio competitivo sostenibile

La reputazione aziendale come fattore differenziante

Audit volontaria per l'Adeguatezza dei tuoi Assetti Aziendali

L'adeguamento degli assetti aziendali da obbligo a opportunità

Assurance e Asseverazioni: La fiducia nelle informazioni aziendali

Gli adeguati assetti aziendali e il positivo impatto sul sistema creditizio

Una visita alla ricerca di soluzioni: Analisi delle principali criticità in azienda

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Benefici per il revisore nella certificazione di adeguati assetti e continuità aziendale da parte di un consulente esterno

 

Il 20 maggio 2023 è entrata in vigore la tanto attesa legge sull'equo compenso per i professionisti in Italia. La Legge 21 aprile 2023, n. 49, intitolata "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 il 5 maggio 2023.

La normativa riguarda specificamente le prestazioni d'opera intellettuale rivolte a determinati soggetti, tra cui imprese bancarie, imprese assicurative, imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro o con più di 50 dipendenti, nonché la pubblica amministrazione (ad eccezione delle società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione). La legge non si applica alle convenzioni già sottoscritte prima della sua entrata in vigore.

Secondo la legge, i professionisti che intrattengono rapporti d'opera con le suddette categorie di soggetti avranno diritto a un compenso equo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. 

È importante sottolineare che la normativa si applica solo ai rapporti instaurati successivamente all'entrata in vigore della legge, escludendo le convenzioni già in corso. Pertanto, i professionisti che intrattengono rapporti con le categorie sopra menzionate a partire dal 20 maggio 2023 potranno beneficiare dei nuovi parametri per la liquidazione dei compensi.

La legge stabilisce anche i compensi minimi da applicare, che sono collegati alla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività. Attualmente, i compensi minimi variano a seconda della sommatoria e vanno da 6.000 euro per sommatorie inferiori a 5 milioni di euro, fino a 51.550 euro più un importo aggiuntivo per sommatorie superiori a 800 milioni di euro.

Nello specifico i compensi minimi previsti dal riquadro 11 della Tabella C sono agganciati alla “sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività” (ossia, in buona sostanza, alla sommatoria del Totale Valore della Produzione e del Totale Attivo di bilancio) e, attualmente, corrispondono a:
- se la predetta sommatoria non supera 5 milioni di euro: 6.000 euro;
- se la predetta sommatoria supera 5 milioni di euro, ma non supera 100 milioni di euro: 6.000 euro più lo 0,009% dell’eccedenza rispetto a 5 milioni di euro;
- se la predetta sommatoria supera 100 milioni di euro, ma non supera 300 milioni di euro: 14.550 euro più lo 0,006% dell’eccedenza rispetto a 100 milioni di euro;
- se la predetta sommatoria supera 300 milioni di euro, ma non supera 800 milioni di euro: 26.550 euro più lo 0,005% dell’eccedenza rispetto a 300 milioni di euro;
- se la predetta sommatoria supera 800 milioni di euro: 51.550 euro più 7.500 euro per ogni 100 milioni (o frazione di 100 milioni) di eccedenza rispetto a 800 milioni di euro.

Tuttavia, la legge prevede alcune eccezioni e specifiche situazioni in cui il compenso può essere aumentato o ridotto. Ad esempio, il compenso può essere aumentato fino al 100% se il professionista riveste la carica di sindaco unico o fino al 50% se è presidente di un organo collegiale. Al contrario, può essere ridotto fino alla metà se l'incarico riguarda società di semplice amministrazione di beni immobili, società in stato di liquidazione o in procedura concorsuale.

Attenzione: i professionisti che accettano un compenso non equo possono essere sanzionati dal proprio Ordine di appartenenza.

La legge sull'equo compenso prevede anche la nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo. Pertanto, le pattuizioni di compensi inferiori ai valori stabiliti dalla normativa sono considerate nulle. La nullità può essere invocata dal professionista avanti il Tribunale per la rideterminazione del compenso ed è irrevocabile. Inoltre, il professionista ha il diritto di richiedere il pagamento degli oneri accessori, come spese di viaggio, vitto, alloggio, materiali e strumenti.

In conclusione, la legge sull'equo compenso per i professionisti rappresenta un importante strumento di tutela per i lavoratori autonomi in Italia, garantendo un compenso adeguato e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto.

Così il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, subito dopo il voto della Camera dei Deputati che licenzia in via definitiva il testo: "Oggi salutiamo con soddisfazione l'approvazione definitiva di una norma di civiltà, che rappresenta appieno la visione del Governo sul mondo del lavoro grazie a un primo intervento che punta a rendere sempre più universali le tutele per tutti i lavoratori, dipendenti o autonomi che siano. Un traguardo atteso da lungo tempo dai professionisti italiani. L'approvazione odierna rende merito agli sforzi compiuti in tal senso dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo professionale e ringrazio gli onorevoli proponenti e il Parlamento per questo risultato. A breve riprenderanno gli incontri del tavolo lavoro autonomo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quale esaminare e proporre ulteriori interventi sulla disciplina e a sostegno e tutela del comparto".

 

 

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Denuncia al collegio sindacale

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Questionario sul sistema di controllo interno - Carta di lavoro del revisore

 

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Art. 3 - Nullita' delle clausole che prevedono un compenso non equo
1.Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.
2.Sono, altresi', nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto o del servizio reso, nonche' le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:
a) nella riserva al cliente della facolta' di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della facolta' di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
c) nell'attribuzione al cliente della facolta' di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attivita' professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;
h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.
3.Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
4.La nullita' delle singole clausole non comporta la nullita' del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullita' opera solo a vantaggio del professionista ed e' rilevabile d'ufficio.
5.La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullita' della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attivita' professionale prestata.
6.Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attivita' svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui e' iscritto il parere sulla congruita' del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attivita' prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficolta' e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice puo' avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

 

 

 

Responsabilità amministratori adeguati assetti Tribunale Catania 08 02 2023 irregolarità denunciabile ex art. 2409 c.c.

Con ricorso ex art. 2409 c.c. depositato in data 18.1.2022 R.J.M.G. e la società Alfa srl, in persona del legale rappr. te pro tempore, entrambi soci della Beta spa (rispettivamente, il primo, titolare di 7.016 azioni, del valore nominale di Euro 36.202,56, pari al 14,03% dell'intero capitale sociale; la seconda titolare di 14.037 azioni, del valore nominale di Euro 72.430,02, pari al 28,07% dell'intero capitale sociale), hanno chiesto "che l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 2409 c.c., fissi udienza di comparizione onde sentire in camera di consiglio i componenti del Consiglio di Amministrazione della Beta spa, P.S., nato a ..., P. P., nato a ... , P. G., nata a ..., P.A., nata a ..., e P.A., nata a ..., nonché i componenti del Collegio Sindacale della Beta spa, C.S., nato a ..., C.A., nata a ..., e D.M.D., nato a ..., per poi: - in via istruttoria, disporre la nomina di un ispettore ai sensi dell'art. 2409, co. 2, c.c., al fine di accertare le gravi irregolarità indicate nel ricorso; - all'esito, revocare l'attuale organo amministrativo e nominare un amministratore giudiziario, ai sensi dell'art. 2409, co. 4, c.c.".

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