Il Decreto del MEF 13 dicembre 2022 "Modifica del saggio degli interessi legali", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, ha aggiornato il saggio di interesse legale di cui all’art. 1284 del codice civile, aumentandolo dall’attuale 1,25% al 5,00% a partire dal 1° gennaio 2023.
In due anni, si è passati dalla misura più bassa di sempre, dello 0,01% applicabile nel 2021, alla nuova misura del 5% che è la più alta degli ultimi 25 anni.
Ravvedimento tardivo versamento del diritto annuale 3850
Ravvedimento tassa vidimazione libri sociali 7085
Ravvedimento operoso codice 1040
Ravvedimento f24 a zero
Ravvedimento LIPE
Si ricorda che negli ultimi tre anni il saggio di interessi era:
- nel 2022 pari allo 1,25%
- nel 2021 pari allo 0,01%
- nel 2020 pari allo 0,05%
Rottamazione quater anno 2023 per cartelle esattoriali
Stralcio automatico debiti tributari fino a mille euro edizione 2023
Definizione agevolata degli avvisi bonari art. 1 commi da 153 a 159 Legge Bilancio 2023
Un giorno prima della scadenza del 30 novembre 2022 l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento numero 439400/2022, ha prorogato al 31 gennaio 2023 il termine per l'invio telematico dell'autodichiarazione aiuti di Stato.
Si tratta della seconda proroga dello stesso adempimento, inizialmente previsto da presentare entro lo scorso 30 giugno, poi prorogato al 30 novembre.
Credito imposta energia elettrica imprese non energivore anno 2022
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali industria 4.0
Le reti di impresa possono beneficiare del credito d’imposta
Credito imposta formazione 4.0
Tabella Codici Aiuti di Stato
Attento imprenditore
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
Articolo 325 Ricorso abusivo al credito
1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.
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Attento imprenditore
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Lettera del 20 giugno 2022
Ill.ma Prof.ssa Marta Cartabia
Ministra della Giustizia
On.le Avv. Francesco Paolo Sisto
Sottosegretario di Stato Ministero della Giustizia
Ill.ma Signora Ministra Cartabia, Ill.mo Signor Sottosegretario Sisto,
Sottopongo alla vostra autorevole attenzione un’istanza per una revisione oggettiva della responsabilità civile ascrivibile ai componenti degli organi di controllo delle società di capitali che introduca una migliore delimitazione della responsabilità degli stessi, anche in ottica della riforma delle norme penali fallimentari e preveda l’introduzione di un limite quantitativo. Nella piena consapevolezza della complessità del tema e gli approfondimenti anche di carattere comparatistico che saranno parte del percorso intrapreso vi ringrazio sentitamente sin d’ora a nome dell’intero Consiglio nazionale e della Categoria per l’attenzione che accorderete a questa nostra proposta.
L’occasione mi è grata per porgervi i miei più cordiali saluti.
Prof. Dott. Elbano de Nuccio
Leggi tutto: Delimitazione responsabilità organi controllo...
Con l'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), gli amministratori di società, in particolare le Società a responsabilità limitata, si trovano di fronte a un cambiamento epocale nelle dinamiche della loro responsabilità economica. Le modifiche apportate, in particolare all'articolo 2476 del Codice Civile, hanno eliminato il concetto di responsabilità limitata, aprendo la strada a una responsabilità illimitata degli amministratori, che ora rispondono con il proprio patrimonio personale in caso di crisi aziendale e insolvenza.
Le nuove norme e la fine della responsabilità limitata
Il fulcro di questa rivoluzione si trova nell'aggiunta del sesto comma dell'articolo 2476 del Codice Civile che così ora recita: "6. Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti." In breve, la responsabilità limitata non è più una realtà per gli amministratori.
I nuovi compiti degli amministratori
Oggi, gli amministratori devono dotare l'impresa di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, con l'obiettivo anche di rilevare tempestivamente segnali di crisi e la perdita di continuità aziendale. Il costante monitoraggio delle condizioni aziendali diventa cruciale, poiché gli amministratori sono obbligati a mantenere un equilibrio economico-finanziario e ad affrontare tempestivamente eventuali crisi aziendali.
Le condizioni per la responsabilità patrimoniale
Per affermare la responsabilità patrimoniale diretta degli amministratori di Srl, devono verificarsi tre condizioni:
-Assenza di una struttura adeguata a livello organizzativo, amministrativo e contabile per rilevare tempestivamente la crisi e adottare misure adeguate.
-Insufficienza del patrimonio sociale a coprire le passività.
-Stato di insolvenza della società.
Implicazioni legali e sanzioni
La mancanza di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili può portare a rischi legali, sanzioni e multe. La norma 377 del Codice della Crisi introduce la responsabilità personale e solidale degli amministratori per l'inosservanza degli obblighi relativi alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, sottolineando l'importanza di un adeguato assetto organizzativo.
L'enfasi preventiva nel Codice della Crisi
Il cuore del Codice della Crisi d'Impresa ruota attorno alla prevenzione piuttosto che alla cura. Gli amministratori sono chiamati a essere proattivi nell'individuare e affrontare possibili crisi, anziché intervenire solo dopo che queste si sono già presentate. Questo implica l'implementazione di un sistema di controllo aziendale tempestivo, mantenendo informati i dirigenti aziendali sull'andamento della situazione economica-finanziaria.
Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ha ridefinito il panorama della responsabilità degli amministratori, ponendo maggiore enfasi sulla prevenzione e richiedendo una maggiore attenzione all'equilibrio economico e finanziario delle aziende. Gli amministratori devono essere consapevoli delle implicazioni di questa nuova normativa e agire in conformità per garantire la sicurezza negli affari e la tutela dei creditori. La Società a Responsabilità Limitata potrebbe subire un "calo del desiderio" a favore di altre forme giuridiche, dato il nuovo scenario di responsabilità illimitata degli amministratori. La professionalità e la tempestività nelle azioni diventano quindi elementi chiave per affrontare con successo le sfide introdotte dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
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Articolo 2394 Codice Civile Responsabilità verso i creditori sociali
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
L’azione di responsabilità promossa ai sensi dell’art. 2394, comma 2, c.c. dai creditori sociali (o anche solo da uno di essi in rappresentanza di tutti) nei confronti degli amministratori e/o dei sindaci prescinde dal mancato pagamento di un determinato credito e dall’escussione infruttuosa del patrimonio sociale e presuppone, invece, la dimostrazione che – in conseguenza dell’inadempimento delle obbligazioni ex artt. 2476, comma 1, e 2486 c.c. (incombenti anche sugli organi sociali di una società cooperativa ex art. 2519, comma 2, c.c.) – si sia perduta la garanzia patrimoniale generica e, cioè, che, per l’eccedenza delle passività sulle attività, il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente a soddisfare le ragioni del ceto creditorio, situazione non necessariamente coincidente con lo stato di insolvenza o con la perdita integrale del capitale sociale. Cass. civ. sez. III, 7 novembre 2019, n. 28613
Articolo 2086 Gestione dell'impresa
Secondo comma: L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Comma introdotto dal D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 con decorrenza dal 16 marzo 2019
Articolo 2476 Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci
Sesto comma: Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
Comma introdotto dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 con decorrenza dal 16 marzo 2019
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01 luglio 2022 il nuovo rapporto Banca Impresa - EBA e 2086
D.L. 73/2022 "Decreto Semplificazioni fiscali" Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21.06.2022
Abrogazione della disciplina sulle società in perdita sistematica Articolo 9 D.L. 73/2022
È abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo d’imposta 2022. Nell’attuale Modello Redditi 2022, riferito al 2021, la disciplina risulterà pertanto pienamente applicabile.
Modifica della disciplina in materia di esterometro Articolo 12 D.L. 73/2022
Vengono esclusi dall’obbligo di comunicazione con esterometro anche gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972, di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.
Termine per la registrazione degli atti portato a 30 giorni Articolo 14 D.L. 73/2022
L’articolo 13 D.P.R. 131/1986 fissava in 20 giorni il termine per la registrazione degli atti (anche se, in alcuni casi, operava il termine di 30 giorni, come nel caso delle locazioni immobiliari). Il Decreto Semplificazioni fiscali porta questo termine a 30 giorni, così come porta a 30 giorni il termine per denunciare eventi successivi (avveramento condizione sospensiva, esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della condizione, proroga, ecc.).
Nuova certificazione sulla qualificazione degli investimenti agevolati Articolo 23 D.L. 73/2022
Le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
Autodichiarazione Aiuti di Stato proroga (al 30 novembre 2022) Articolo 35 D.L. 73/2022
La norma proroga i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA) al 30 novembre 2022 (provvedimento prot. n. 233822/2022)
Proroga dichiarazione Imu 2021 Articolo 35 D.L. 73/2022
Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu relativa all’anno di imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022.
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Cara impresa bastano 5mila euro di IVA non pagata ed è crisi
Testo in vigore dal: 22-6-2022 Art. 12 - D.L. 73/2022, pubblicato nella GU n. 143 del 21.06.2022 - Modifica della disciplina in materia di esterometro
1. L'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' sostituito dal seguente: «3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e' stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita' indicate nel comma 3, nonche' quelle, purche' di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica e' effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.».
Quindi dal 1° luglio 2022 i singoli acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini Iva in Italia, se di importo non superiore a 5.000 euro, non vanno trasmessi al Sistema Di Interscambio.
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