Testata Giornalistica On Line di Informazione Giuridico - Economica

 

Articolo 2428 Codice Civile - Relazione sulla gestione

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) le attività di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
[5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;] (Numero abrogato dal D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 139)
6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

 

Ti potrebbe anche interessare:

Scatta l'obbligo dell'adeguata verifica degli assetti a che punto sei

Controllo di gestione per migliorare i risultati del tuo business

Il contratto di rete per l’efficientamento delle risorse umane

Il rating advisor per il nuovo rapporto banca - impresa

La compliance aziendale per gestire meglio l'impresa

Rischi  monitorati denari risparmiati

 

 

 

 

 

Titolo I - Sostegno alle imprese e all'economia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30; Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre apposite e piu' incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi piu' direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti, per la tutela della salute in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, di garantire la continuita' di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19; 

 

Emana il seguente decreto-legge: 

Il sistema di capitalizzazione semplice è una metodologia di applicazione degli interessi cosiddetta “lineare”, ove il tasso è definito all’atto della stipula dell’accordo o del deposito dell’investimento. Se per esempio le parti concordano un tasso di interesse annuo del 3%, tale parametro verrà applicato al capitale iniziale ogni anno in maniera conforme e ripetuta.

Nel caso della capitalizzazione composta, gli interessi maturati alla fine di ogni periodo si somma al capitale e producono essi stessi ulteriori interessi.

La principale differenza del sistema della capitalizzazione composta rispetto al sistema della capitalizzazione semplice consiste quindi nel fatto che l'interesse non viene calcolato su base costante, bensì sulla base dell'intero montante maturato al termine di ogni anno (o di un periodo di tempo previsto dall'accordo)

Il piano di ammortamento è una tabella che descrive la dinamica di un’operazione di scambio in base ad un tasso stabilito e alla struttura della rata definendo, ad ogni scadenza, la quota capitale e interessi da imputare sulla singola rata.
Domanda: Il piano di ammortamento è costruito in capitalizzazione semplice o in capitalizzazione composta ?

Il piano di ammortamento alla francese (o a rata costante) è il piano di rimborso del mutuo e/o del finanziamento, caratterizzato dall’avere una rata di rimborso costante nel tempo, con la quale viene rimborsato sia il capitale mutuato e sia gli interessi. Le rate del piano di ammortamento sono costituite da una quota del capitale rimborsato, che è sempre crescente e da una quota di interessi, che è sempre decrescente.

Il piano di ammortamento italiano è invece caratterizzato da rate decrescenti nel tempo. La quota capitale rimane costante e questo comporta una diminuzione progressiva dell’importo della rata. Anche la quota interessi decresce nel tempo, perchè il tasso d’interesse viene applicato su un capitale residuo via via inferiore.

 

La posizione finanziaria netta PFN

Equilibrio finanziario nella gestione dell'impresa

La rivoluzione in atto nei rapporti Banca - Impresa

Il rating advisor per il nuovo rapporto banca impresa

Gli adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili

Controllo di gestione per migliorare i risultati del tuo business

 

 

I commi 1122 e 1123, introdotti durante l’esame parlamentare, prorogano al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento. Per effetto del comma 1122 viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. Gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) hanno introdotto la possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti da persone fisiche e società semplici alla data del 1° gennaio 2002, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR). Il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti. Il valore così rideterminato è assoggettato un’imposta sostitutiva. Il decreto legge n. 282 del 2002 ha poi riaperto i termini per la rivalutazione dei suddetti valori, applicandola a partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2003. In seguito, i termini sono stati riaperti annualmente sino alla proroga contenuta nella disposizione in esame, che consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2021. Il comma 1123 modifica le aliquote dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota all'11 per cento applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni. In particolare, mentre l'aliquota viene mantenuta pari all'11 per cento per le partecipazioni qualificate detenute alla data del 1º gennaio 2021, la stessa viene aumentata dal 10 all'11 per cento per le partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati che non risultano qualificate. La partecipazione in una società non quotata si definisce qualificata, ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. n. 917 del 1986, Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR, quando è associata a una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20 per cento ovvero ad una quota del patrimonio superiore al 25 per cento. Anche con riferimento alla rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, l'aliquota viene aumentata dal 10 all'11 per cento.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica - dossier 28/12/2020

 

Vai alla sezione modulistica per scaricare gratuitamente oltre 500 fac simili di lettere, dichiarazioni, liberatorie fatte su misura per te !

Per “titoli di debito” si intendono i titoli emessi in relazione ad un'operazione di finanziamento di società di capitali, i quali attribuiscono al loro possessore i diritti derivanti dall'operazione di finanziamento contenuta nei titoli sottoscritti; in tal modo il sottoscrittore-finanziatore diviene titolare di un diritto di credito nei confronti della società emittente.

Fino alla riforma del diritto societario introdotta con il d.lgs. 6/2003 la possibilità di emettere titoli di debito era prerogativa delle s.p.a., mentre le s.r.l. erano escluse da tale forma di finanziamento, tanto che accadeva non di rado che queste ultime si trasformassero in s.p.a., al fine di poter emettere prestiti obbligazionari e non dover ricorrere a forme più rischiose di finanziamento, quali il capitale di rischio o il credito bancario.

ART. 2483 C.C.

La norma del codice civile che disciplina l’emissione di titoli di debito è l’art. 2483, il quale stabilisce che se l'atto costitutivo lo prevede, la società a responsabilità limitata può emettere titoli di debito; in tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.

La stessa norma dispone, inoltre, che i titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, precisando infine che, in caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvibilità della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

MODALITA’ DI EMISSIONE E SOTTOSCRIZIONE

Quanto alle modalità di emissione l’organo deliberante deve indicare, nel provvedimento di emissione dei titoli, la loro tipologia, la remunerazione e le modalità di rimborso per i sottoscrittori, le cui condizioni possono essere modificate previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli.

La delibera di emissione dei titoli di debito deve essere verbalizzata dal notaio e iscritta nel Registro delle imprese, momento a partire dal quale è possibile la sottoscrizione da parte dei soggetti interessati all’investimento.

Questi ultimi, come previsto dalla norma citata, possono essere unicamente investitori professionali, cioè gli intermediari finanziari quali banche, assicurazioni e società di intermediazione mobiliare (s.i.m.). 

RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI

A tutela dei risparmiatori la legge stabilisce che, in caso di successiva cessione dei titoli, il soggetto cedente, quindi l’investitore professionale, rimanga solidalmente responsabile della solvibilità della società emittente, salvo che l'acquisto avvenga da parte di altro investitore professionale o da parte di soci della società medesima.

In tal modo il risparmiatore che acquista dall’investitore cedente i titoli di debito è maggiormente garantito in ordine al diritto al rimborso da parte della società emittente, in quanto, in caso di insolvenza o fallimento di quest’ultima, il risparmiatore potrà rivalersi sulla società cedente, chiedendo il pagamento dell’equivalente.

DIFFERENZE CON LE OBBLIGAZIONI

Possiamo dire, per concludere, che le principali differenze tra le obbligazioni emesse dalle s.p.a. ed i titoli di debito emessi dalle s.r.l, in sintesi, sono le seguenti:

1) nella s.p.a. la possibilità di emettere obbligazioni è prevista dalla legge, mentre nelle s.r.l. l'emissione di titoli di debito è consentita solo se prevista dall’atto costitutivo;

2) nella s.p.a. le obbligazioni possono essere liberamente collocate sul mercato, mentre i titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali;

3) nella s.p.a. le obbligazioni possono essere nominative o al portatore, mentre i titoli di debito possono essere soltanto nominativi.

pubblicato il 29/08/2018 A cura di: Daniela D'Agostino

 

 

Attento imprenditore

Il rating advisor per il nuovo rapporto banca impresa

Controllo di gestione per migliorare i risultati del tuo business

L'art.2086 e i nuovi obblighi degli imprenditori e degli amministratori

Nuovo visto di conformità dell'informativa finanziaria aziendale EBA 2086

 

Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 

 

 

 

 

Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 - "Interventi urgenti" Articolo 3 (Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo) testo aggiornato in vigore in vigore dal: 1-1-2017 al: 31-12-2018

1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonche' dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e ((fino a quello in corso al 31 dicembre 2020)), e' attribuito un credito d'imposta ((nella misura del 50 per cento delle spese)) sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.((12))
((1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996)).((12))

2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale e' calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di ((euro 20 milioni)) per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.((12))

4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attivita' di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali.

5. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
((a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo di cui al comma 4));((12))
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con universita', enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232)).((12))

8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ((, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo)).

9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 

10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente articolo.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonche' le modalita' di verifica e controllo dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
------------
AGGIORNAMENTO (12) La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 16) che le presenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

 

Definizione PMI parametri dimensionali aziende 
Si definisce PMI, e nel dettaglio microimpresa, piccola impresa e media impresa, l’impresa che a seguito della verifica dello status di associata, collegata o autonoma, rientra nei seguenti parametri:

Micro impresa
a) dipendenti meno di 10
b) fatturato non superiore a € 2 milioni
c) totale di bilancio non superiore a € 2 milioni

Piccola impresa
a) dipendenti meno di 50
b) fatturato non superiore a € 10 milioni
c) totale di bilancio non superiore a € 10 milioni

Media impresa
a) dipendenti meno di 250
b) fatturato non superiore a € 50 milioni
c) totale di bilancio non superiore a € 43 milioni

I requisiti a) e b), oppure a) e c), a seconda della convenienza dell’azienda, devono entrambi sussistere.
Per fatturato s’intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del codice civile.
Per totale di bilancio s’intende il totale dell’attivo patrimoniale.
I dipendenti vanno calcolati in termini di Unità Lavorative Anno (ULA).

La verifica dello status di impresa deve essere effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, prendendo in considerazione i dati dell’ultimo bilancio chiuso ed approvato.

Vai alla sezione modulistica del sito Tusciafisco per scaricare gratuitamente 365 modelli di lettere, dichiarazioni, liberatorie, fatti su misura per te !

 

Attento imprenditore

Il rating advisor per il nuovo rapporto banca impresa

Gli adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili

Controllo di gestione per migliorare i risultati del tuo business

Nuovo visto di conformità dell'informativa finanziaria aziendale EBA 2086

Devi aprire la partita IVA? Cerca qui la tua attività..