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Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 - "Interventi urgenti" Articolo 3 (Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo) testo aggiornato in vigore in vigore dal: 1-1-2017 al: 31-12-2018

1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonche' dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e ((fino a quello in corso al 31 dicembre 2020)), e' attribuito un credito d'imposta ((nella misura del 50 per cento delle spese)) sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.((12))
((1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996)).((12))

2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale e' calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di ((euro 20 milioni)) per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.((12))

4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attivita' di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali.

5. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
((a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo di cui al comma 4));((12))
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con universita', enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232)).((12))

8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ((, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo)).

9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 

10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente articolo.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonche' le modalita' di verifica e controllo dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
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AGGIORNAMENTO (12) La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 16) che le presenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

 

Definizione PMI parametri dimensionali aziende 
Si definisce PMI, e nel dettaglio microimpresa, piccola impresa e media impresa, l’impresa che a seguito della verifica dello status di associata, collegata o autonoma, rientra nei seguenti parametri:

Micro impresa
a) dipendenti meno di 10
b) fatturato non superiore a € 2 milioni
c) totale di bilancio non superiore a € 2 milioni

Piccola impresa
a) dipendenti meno di 50
b) fatturato non superiore a € 10 milioni
c) totale di bilancio non superiore a € 10 milioni

Media impresa
a) dipendenti meno di 250
b) fatturato non superiore a € 50 milioni
c) totale di bilancio non superiore a € 43 milioni

I requisiti a) e b), oppure a) e c), a seconda della convenienza dell’azienda, devono entrambi sussistere.
Per fatturato s’intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del codice civile.
Per totale di bilancio s’intende il totale dell’attivo patrimoniale.
I dipendenti vanno calcolati in termini di Unità Lavorative Anno (ULA).

La verifica dello status di impresa deve essere effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, prendendo in considerazione i dati dell’ultimo bilancio chiuso ed approvato.

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I commi 1068-1074 prevedono che parte delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del PNRR Italia (istituito dal comma 1037), pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, siano riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nella misura del 40% della spesa complessiva dell’investimento. Le risorse sono gestite da Invitalia S.p.a. (o da società da questa interamente controllata). Il comma 1068 prevede che nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, in particolare delle missioni strategiche relative all’innovazione e alla coesione sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del PNRR Italia (istituito dal comma 1037), al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico. Il comma 1069 prevede che le risorse vengano utilizzate per erogare contributi agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive, in misura pari al 40% dell’ammontare complessivo di ciascun investimento. I contributi sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento. Si valuti l’opportunità di meglio definire la previsione in esame, in particolare precisando da un lato se il cumulo opera anche con riferimento agli incentivi di tipo fiscale e dall’altro i limiti entro cui opera il cumulo, alla luce della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Quanto agli incentivi agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive previsti dalla legislazione vigente, si richiama la “Nuova Sabatini”, misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. La misura è rifinanziata dal disegno di legge in esame, ai commi 95-96. Il comma 1070 prevede che la gestione delle risorse sia affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – Invitalia S.pA. o a società da questa interamente controllata (“Gestore”). Il Gestore è autorizzato, su base semestrale, a trattenere le somme necessarie per le spese di gestione effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello 0,5 per cento delle risorse. Dalla formulazione della norma non appare chiaro, atteso il riferimento al trattenimento delle risorse su “base semestrale” (ossia due volte l’anno), se il limite massimo delle risorse che il gestore è autorizzato a trattenere ammonti a 1,25 oppure 2,5 milioni di euro annui. Il comma 1071 dispone che il Gestore provveda a:

- predisporre e rendere disponibile sul proprio sito internet istituzionale un modello uniforme per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo da parte delle imprese;

- verificare, sulla base della documentazione prodotta dalle imprese istanti, che gli investimenti proposti per il contributo sono ad alto contenuto tecnologico e hanno effetti positivi sulla coesione sociale, con particolare riferimento all’occupazione e all’indotto;

- verificare che le imprese richiedenti:

  • si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
  • si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di antimafia, edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • nei confronti degli amministratori, dei soci e dei titolari effettivi non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74.

Il comma 1072 prevede che il Gestore, effettuate le verifiche ai sensi del comma 1071, comunica l’accoglimento delle domande e proceda all’erogazione del contributo secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle disponibilità finanziarie. I contributi devono essere erogati entro il 2026, anche in più rate annuali, in relazione allo stato di avanzamento dell’investimento autocertificato dall’impresa ammessa al beneficio e sulla base di apposita rendicontazione. Il comma 1073 disciplina l’attività di rendicontazione delle imprese beneficiarie. A tal fine si prevede che il Gestore: definisca contenuti, cadenza e modalità, nonché la documentazione giustificativa, per la rendicontazione da parte delle imprese; sulla base delle informazioni acquisite dalle imprese provveda a:

- revocare il contributo e a recuperare quanto erogato nel caso in cui l’impresa non rispetti più le condizioni previste dal comma 4 per l’accesso ai contributi;

- non utilizzi il contributo per investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, come documentati ai sensi del comma 4;

- non produca documentazione giustificativa adeguata dei contributi erogati.

Il comma 1073 lett. b) disciplina l’attività di rendicontazione del Gestore, il quale è tenuto, su base semestrale, a dare conto dell’attività svolta e rendicontare le spese di gestione e le commissioni trattenute ai sensi del comma 1070. Si osserva che al comma 1070 si fa riferimento unicamente a spese di gestione e non anche a “commissioni” trattenute. Il comma 1074, introdotto alla Camera, dispone che il Ministro dello sviluppo economico trasmetta una relazione annuale al Parlamento recante le informazioni circa l’attività di rendicontazione del Gestore, il quale è tenuto, ai sensi del comma 1073, lett. b), a dare conto, su base semestrale, dell’attività svolta e delle spese di gestione. Nella relazione deve essere dato conto anche delle commissioni trattenute, nonché dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell’erogazione dei contributi, per valutare l’alto contenuto tecnologico degli investimenti ed il loro impatto positivo sulla coesione sociale e territoriale, nel quadro del Programma Next generation EU.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica - dossier 28/12/2020

Il comma 1064, lett. da a) ad h), proroga fino all’anno 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020. Contestualmente, apporta modifiche alla disciplina in questione, intese a chiarirne l’ambito applicativo. Il medesimo comma 1064, lettera i), proroga al 2022 il credito d'imposta formazione 4.0. La successiva lettera l) chiarisce i costi ammissibili a tale beneficio. Il comma 1066, inserito durante l’esame in prima lettura alla Camera dei deputati, il quale incrementa di 5 milioni per l’anno 2021 il Fondo per il finanziamento ordinario dell’Università. Tale importo andrà destinato dal Ministro dell’università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente (CURSA) per realizzare progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del Programma industria 4.0. Il comma 1067 stanzia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, al fine assicurare, previa convenzione, il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dalla disciplina del credito d’imposta in beni strumentali e dal credito d’imposta in ricerca e sviluppo. Segnatamente, il comma 1064, alle lettere da a) ad h) modifica i commi da 198 a 207 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), che recano la disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La lettera a) proroga il credito fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tal fine, novella il comma 198 della legge di bilancio 2020, il quale attualmente consente la fruibilità del credito d’imposta per il solo anno 2020. Le lettere da b) ad e) del comma sono finalizzate a precisare e meglio chiarire l’ambito applicativo del credito d’imposta. Nel dettaglio, la lettera b) interviene sulle tipologie di imprese che possono beneficiare del credito d’imposta, disponendo – con una novella al comma 199 della legge di bilancio 2020 - che esso sia fruibile a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, anziché del reddito d’impresa, come invece attualmente prevede il citato comma 199. Nel dettaglio il comma 199 dell’articolo 1 della L. n. 160/2020 prevede che possono fruire del credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa (articolo 1, comma 199, della legge 160/2019). La norma, facendo esplicito riferimento al reddito d'impresa, sembra dunque escludere dall'agevolazione le imprese agricole e individuali che svolgono attività che rientrano nel reddito agrario, determinato ai sensi dell'articolo 32 del Tuir (D.P.R. n. 917/1986). Si ricorda che il precedente credito d'imposta in ricerca e sviluppo ex articolo 3 del D.L. n. 145/2013 era invece rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di riferimento e dal regime contabile (cfr. Circolare Agenzia delle entrate 5/E del 16 marzo 2016). L'articolo 3 del D.L. n. 145/2013 faceva infatti riferimento "a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo". L’intervento in esame sembra dunque superare la questione interpretativa inerente la formulazione vigente del comma 199. La lettera c) modifica la norma (comma 200, lett. c) della legge di bilancio 2020) che ammette le spese per contratti di ricerca extra muros nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, alla condizione che i soggetti commissionari dei progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo previste nei contratti stessi siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell'Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. La lettera c), in esame al n.1, precisa che la condizione di residenza nell’UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri. La lettera c), n. 2 interviene poi sul comma 200, lett. d) della legge di bilancio 2020, il quale ammette - nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta - le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, alla condizione che tali privative derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE, in Stati aderenti al SEE o compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. La lettera c) n. 2, precisa che tali privative, ai fini dell’ammissione delle relative quote di ammortamento nella base di calcolo del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, possono derivare da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco. Infine, la lettera c), al n. 3, interviene sul comma 200, lett. e) della legge di bilancio 2020. Tale disposizione attualmente considera ammissibili, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S, nel limite massimo complessivo del 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) del medesimo comma 200, ovvero delle spese per contratti di ricerca extra-muros indicate alla lettera c), senza considerare per queste ultime le maggiorazioni ivi previste. La lettera in esame precisa che si deve operare il calcolo senza considerare non già le maggiorazioni previste dalla lett. c), ma la maggiorazione prevista dalla medesima lettera c). Ai sensi della citata lettera c) del comma 200 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (L.n. 162/2019), le spese per i contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. La maggiorazione opera, ai sensi della lettera c) in questo specifico caso. La lettera d), n. 1, interviene sul comma 201, lett. c) della legge di bilancio 2020. Tale norma ammette nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario dei progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica, a condizione che lo stesso commissionario, sia fiscalmente residente o localizzato in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. La lettera in esame precisa che la condizione di residenza nell’UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri. La lettera d) n. 2 interviene sul comma 201, lettera d) della legge di bilancio 2020. Tale norma ammette nella base di calcolo del credito d’imposta le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica, nel limite massimo complessivo del 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) del medesimo comma 200, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. La lettera in esame specifica che il limite del 20 percento è rapportato alle spese di personale di cui alla lettera a) ovvero alle spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario dei progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica, indicate alla lettera c). La lettera e) n. 1 modifica il comma 202, lettera b) della legge di bilancio 2020, il quale considera ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, entro dati limiti, le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta. La modifica della lettera in esame è finalizzata ad includere anche le spese relative ai software. La lettera e) n. 2 modifica il citato comma 202, alla lettera c). Tale norma attualmente ammette nella determinazione della base di calcolo del credito d'imposta le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento, da parte del commissionario delle attività di design e ideazione estetica, a condizione che il commissionario stesso sia fiscalmente residente o localizzato in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. La lettera in esame precisa che la condizione di residenza nell’UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri. Con la medesima finalità di precisazione, la lettera e) n. 3 modifica la lettera d) del citato comma 202.Tale norma ammette, entro certi limiti, nella base di calcolo del credito d’imposta, le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività innovative nel design e nell’ideazione estetica, a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'UE o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. Anche in questo caso, si precisa che la condizione di residenza nell’UE, nel SEE o negli Stati del suddetto elenco deve sussistere qualora si tratti di contratti stipulati con soggetti esteri. La lettera f) modifica il comma 203, al fine di rideterminare le percentuali entro le quali è riconosciuto il credito di imposta, ed in particolare prevede che:

- per le attività di ricerca e sviluppo, esso sia riconosciuto in misura pari al 20 per cento – anziché l’attuale 12 per cento - della relativa base di calcolo, al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite di 4 milioni – anziché 3 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

- Si ricorda che l’articolo 244 del D.L. n. 34/2020 ha già disposto una maggiorazione della percentuale - per le attività di ricerca e sviluppo (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19) direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 (Lazio, Marche e Umbria) (cfr. sul punto, infra, ricostruzione normativa);

- per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 10 per cento – anziché l’attuale 6 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro – anziché 1,5 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;

- per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento – anziché del 6 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro – anziché di 1,5 milioni di euro -ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;

- per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 15 per cento – anziché al 10 per cento - della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro – anziché 1,5 milioni - ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

La lettera g) modifica il comma 206 della legge di bilancio 2020, al fine di introdurre l’obbligo di asseverare la relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute, ai sensi del citato comma, a redigere e conservare. La relazione illustra le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Essa deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività. La lettera h) prevede una procedura di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia delle entrate ai fini della corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. In particolare la lettera integra il comma 207 della legge di bilancio 2020, disponendo che i termini e le modalità di svolgimento delle attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale potrà essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle Entrate, aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d’imposta. Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche. In proposito, il successivo comma 1067 stanzia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, al fine assicurare, previa convenzione, da sottoscrivere entro 60 giorni - il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dalla disciplina del credito d’imposta in beni strumentali (prorogato dai commi 1051-1063, alla cui scheda di lettura si rinvia) e dal credito d’imposta in ricerca e sviluppo, qui in esame. La relazione illustrativa afferma che la corretta qualificazione degli investimenti richiede competenze tecnico-ingegneristiche di elevata specializzazione non sempre rinvenibili nella Pubblica Amministrazione.

  • Il credito d'imposta in ricerca e sviluppo

Con la legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019, articolo 1, commi 198-209), è stata introdotta la nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019, quindi per il solo anno 2020. Essa si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2013, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (rispetto alla disciplina che ne prevedeva l'operatività fino al 2020). Il nuovo credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020 è inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" annunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti (iper ammortamento e super ammortamento e lo stesso credito d'imposta R&S di cui al D.L. n. 145/2013) e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica (cd. transizione 4.0) del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Rientrano in tale riforma anche il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, introdotto dalla stessa legge di bilancio 2020 in luogo dell'iper e del super ammortamento, nonché la disciplina sulla proroga del credito d'imposta formazione 4.0. Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali è esteso al 2022 dall’articolo 185, commi 1-13 del disegno di legge in esame, alla cui scheda di lettura si rinvia. I soggetti che possono fruire del credito d'imposta sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa (articolo 1, comma 199, della legge 160/2019).Dalla lettera della norma in esame, che fa esplicito riferimento al reddito d'impresa, sembrano escluse dall'agevolazione le imprese agricole e individuali che svolgono attività che rientrano nel reddito agrario, determinato ai sensi dell'articolo 32 del Tuir (D.P.R. n. 917/1986). Si ricorda che il precedente credito d'imposta in ricerca e sviluppo ex articolo 3 del D.L. n. 145/2013 era invece rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di riferimento e dal regime contabile (cfr. Circolare Agenzia delle entrate 5/E del 16 marzo 2016). L'articolo 3 del D.L. n. 145/2013 faceva infatti riferimento "a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo". Per le imprese ammesse al credito d'imposta in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. La legge di bilancio 2020 indica come attività di:  ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;  innovazione tecnologica ammissibili, quelle attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, secondo quanto prevede il Manuale di Oslo;  attività innovative ammissibili, quelle orientate al design e all'ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile, arredo, della ceramica e per la concezione e realizzazione di nuovi campionari. Per ogni tipo di attività si indicano le spese ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del beneficio e anche, in alcuni casi, i limiti percentuali rispetto al totale delle spese ammesse, che sono maggiorati nel caso di spese di personale sostenute per:  giovani ricercatori (età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato  giovani specializzati (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, laureati in design e altri titoli equiparabili) assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Nel caso di attività di ricerca e sviluppo, ricevono una maggiorazione anche le spese per contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca nonché - secondo quanto recentemente introdotto con il D.L. n. 34/2020 (art. 38, comma 5) - con start-up innovative, aventi sede nel territorio dello Stato. Il credito di imposta è riconosciuto attualmente:  per le attività di ricerca e sviluppo, in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. L'articolo 244 del D.L. n. 34/2020 ha disposto che - per le attività di ricerca e sviluppo (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19) direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 (Lazio, Marche e Umbria) - la percentuale è maggiorata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro; dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.  per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;  per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta;  per le attività di design e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. La nuova disciplina considera dunque l'ammontare degli investimenti effettuati e non più il valore incrementale degli investimenti rispetto alla media del triennio. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute. Si demanda ad un decreto ministeriale l'adozione delle disposizioni attuative della misura. In Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020, è stato pubblicato Decreto del MISE 26 maggio 2020, cd. Decreto Transizione 4.0 che reca disposizioni applicative della disciplina del credito d'imposta concernenti, in particolare: la definizione delle attività di ricerca e sviluppo (articolo 2), delle attività di innovazione tecnologica (articolo 3) e delle attività di design e ideazione estetica ammissibili (articolo 4); l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10 per cento dell'aliquota del credito d'imposta (articolo 5); la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta (articolo 6). Si segnala che, nel corso dell'audizione del Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, svoltasi lo scorso 9 settembre presso la X Commissione della Camera dei deputati, sulle priorità di utilizzo delle risorse del Recovery Fund, il Ministro ha evidenziato la necessità di un rafforzamento degli interventi di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo e tecnologie emergenti. La lettera i), proroga al 2022 (più precisamente, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022) il beneficio del credito d'imposta formazione 4.0. La successiva lettera l) chiarisce i costi ammissibili a tale beneficio. La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha assegnato tale credito di imposta in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario. Il comma 48 della legge di bilancio 2018 prevede, inoltre, che tali attività devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. Sono escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione. Inoltre il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato. Con D.M. 4 maggio 2018 sono state emanate le disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0., con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio. Successivamente, la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 79 della legge n. 145 del 2018) ha rimodulato il beneficio secondo la dimensione delle imprese. Il beneficio è stato prorogato al 2020 dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, menzionato comma 210 della legge n. 160 del 2019) che ha effettuato alcune rimodulazioni del limite massimo annuale del credito, da applicarsi secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che:

- nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

- nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 300.000 euro);

- nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 200.000 euro).

La medesima legge di bilancio 2020 ha aumentato la misura dell’agevolazione per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017. Sono state chiarite le modalità di applicazione del credito d’imposta per il caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa ed è stato eliminato l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali. La lettera l) chiarisce che, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina introdotta originariamente dalla legge di bilancio 2018 (dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) sono ammissibili all’agevolazione i seguenti costi, previsti dall’articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno UE. Si tratta in particolare dei seguenti costi:

a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera dei deputati, è stato inserito il comma 1066, il quale incrementa di 5 milioni per l’anno 2021 il Fondo per il finanziamento ordinario dell’Università, in relazione alla quota destinata ai consorzi interuniversitari. Tale importo andrà segnatamente destinato dal Ministro dell’università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente (CURSA) per realizzare progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del Programma industria 4.0. Il CURSA svolge attività di ricerca applicata, con progetti che riguardano la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di altri ambiti produttivi. I progetti dovranno essere avviati entro il 31 dicembre 2021 e sono soggetti a rendicontazione.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica - dossier 28/12/2020

Codice Civile articolo 2435 bis - Bilancio in forma abbreviata
Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

 

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La nota integrativa del bilancio abbreviato fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).

La nota integrativa abbreviata deve quindi riportare le seguenti informazioni:

 

-i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427, co. 1, n. 1), c.c.);

-i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio (art. 2427, co. 1, n. 2), c.c.);

-l’ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e senza necessità della ripartizione secondo le aree geografiche (art. 2427, co. 1, n. 6), c.c.);

-l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce (art. 2427, co. 1, n. 8), c.c.);

-l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché quelli assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati (art. 2427, co. 1, n. 9), c.c.);

-l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali (art. 2427, co. 1, n. 13), c.c.);

-il numero medio dei dipendenti (art. 2427, co. 1, n. 15), c.c.), senza la ripartizione per categoria;

-l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria (art. 2427, co. 1, n. 16), c.c.);

-le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società (art. 2427, co. 1, n. 22-bis), c.c.). Rimane, in ogni caso, fermo che tale informativa può essere limitata alle operazioni realizzate, anche soltanto indirettamente, con i principali soci e a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese partecipate dalla società (art. 2435-bis, co. 6), c.c.);

-la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale – con possibilità di omettere l’indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico – a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società (art. 2427, co. 1, n. 22-ter), c.c.);

-la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427, co. 1, n. 22-quater), c.c.);

-il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata (art. 2427, co. 1, n. 22-sexies), c.c.), essendo possibile omettere l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

-l’informativa riguardante gli strumenti finanziari derivati (art. 2427-bis, co. 1, n. 1), c.c.).

 

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Articolo 2427 Codice Civile - Contenuto della nota integrativa
La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: (NIA numeri richiesti per la nota integrativa del bilancio abbreviato)

NIA 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
NIA 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e: costi di sviluppo, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

NIA 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, nonché la composizione della voce "altre riserve";
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;

NIA 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
NIA 9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;

10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425 numero 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

NIA 13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;

14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

NIA 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
NIA 16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447 septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis;
21) i dati richiesti dall'articolo 2447 decies, ottavo comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;

NIA 22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;
NIA 22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società;
NIA 22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

NIA 22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.
Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

 

Norma 3.7. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile
Principi
Il Collegio sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile e sul suo concreto funzionamento.
Il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa.
Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:
la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione; la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio.

 

I professionisti della Qaserpmi sono sempre a vostra disposizione per ulteriori informazioni o approfondimenti.

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Riferimenti normativi
Art. 2403, CO. 1, e.e.

Criteri applicativi
L'adeguatezza e il corretto funzionamento del sistema amministrativo-contabile è responsabilità esclusiva degli amministratori; il Collegio sindacale è chiamato a vigilare su tale adeguatezza e sul suo concreto funzionamento.
La valutazione di adeguatezza è un giudizio professionale emesso sulla base di un'analisi delle caratteristiche del sistema come desumibili dai flussi informativi acquisiti dal Collegio sindacale, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impresa nella quale esso si trova ad operare.
li Collegio sindacale, al fine di controllare il concreto funzionamento dell'assetto amministrativo - contabile, può avvalersi, qualora ritenuti necessari, di appositi test, anche eventualmente a campione.
In occasione dello scambio di informazioni con l'incaricato della revisione legale, il collegio può richiedere informazioni in merito alle eventuali considerazioni formulate dal medesimo in ordine ai controlli informativi e organizzativi istituiti dalla società su cui il revisore abbia fatto affidamento (Cfr. Norma 5.3.).
Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di inadeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile, il Collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'adozione di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico. Nel caso in cui le azioni correttive poste in essere siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate.
Il Collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Commento
L'attività e le operazioni aziendali sono rappresentate da fatti di gestione e l'esistenza di un adeguato sistema amministrativo-contabile comporta la ragionevole garanzia della completa e attendibile rilevazione contabile di tali fatti.
L'attività di vigilanza del Collegio sindacale è dunque volta a verificare l'esistenza di un sistema idoneo ad assicurare la completezza e correttezza dei dati economico-finanziari. È opportuno ricordare che non si tratta di un giudizio di merito sui risultati dell'attività amministrativo-contabile, bensì di un giudizio sintetico sull'efficienza e la funzionalità del sistema, svolto alla luce dei rischi rilevanti emersi in tali aree operative.
Al riguardo, si ricorda che, pur convergendo nel complessivo assetto organizzativo della società, l'assetto amministrativo e l'assetto contabile son tra loro distinti, anche nel dettato normativo.
Gli assetti amministrativi sono riferibili a una dimensione dinamico - funzionale dell'organizzazione, intendendosi per tale l'insieme delle procedure e dei processi atti ad assicurare il corretto e ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle singole fasi. Gli assetti contabili sono quella parte degli assetti amministrativi orientati a una corretta traduzione contabile dei fatti di gestione, sia ai fini di programmazione, sia ai fini di consuntivazione per la gestione e la comunicazione all'esterno dell'impresa.
Operativamente si tratta di associare i fatti economici maggiormente rilevanti secondo la loro rischiosità complessiva con i processi gestionali che li alimentano, rilevandone le responsabilità gestionali, le direttive, le procedure e le prassi operative di governo delle attività, nonché gli strumenti (anche informatici) di gestione dei rischi di errore ad esse associati.
Il Collegio Sindacale, nel vigilare sul concreto funzionamento dell'assetto amministrativo - contabile, può avvalersi, qualora ritenuti necessari, di appositi test, anche eventualmente a campione, che, seppur in modo astratto, possono costituire un valido strumento operativo, sia in fase di insediamento che a regime (Cfr. Norme 3.3. e 3.5., Commento).
È utile evidenziare, infine, che il soggetto incaricato della revisione legale, offre un importante riferimento esterno e indipendente, con particolare riguardo agli aspetti di attendibilità del sistema amministrativo­ contabile.
Al fine di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile è, quindi, opportuna una periodica attività di scambio di dati e di informazioni tra il Collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale, come precisato dalla Norma 5.3 alla quale si rinvia.

 

Indipendenza e obiettività del revisore

Il sindaco ineleggibile deve restituire i compensi

Adeguati assetti la relazione semestrale ex art. 2381 Codice Civile

Scatta l'obbligo dell'adeguata verifica degli assetti a che punto sei

Il nuovo articolo 2476 e la fine della società a responsabilità limitata

Alle PMI innovative serve la certificazione del bilancio di un revisore legale

 

Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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I commi 984-988 prevedono un piano per l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità di personale delle Forze di polizia, quinquennale (dal 2021) per il Corpo della guardia di finanza e la Polizia Penitenziaria e triennale (dal 2023) per la Polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri. Per la copertura degli oneri delle assunzioni è istituito un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze e un Fondo presso il Ministero dell’interno per le spese alle stesse connesse, incluse mense e buoni pasto. È previsto l’obbligo per le amministrazioni di comunicare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello al quale l’autorizzazione ad assumere si riferisce al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi. Il comma 984 autorizza l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Finalità indicata nella disposizione è quella di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all’emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l’efficienza degli istituti penitenziari. Alle assunzioni nei rispettivi ruoli iniziali si procede non prima del 1° ottobre di ciascun anno entro il limite di spesa determinato per ciascuna annualità dal comma 2 (v. infra) e secondo i seguenti contingenti massimi:

a) 800 unità per l’anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria;

b) 500 unità, per l’anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria;

c) 1160 unità per l’anno 2023, di cui 300 della Polizia di Stato, 200 nell’Arma dei carabinieri, 150 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;

d) 1160 unità per l’anno 2024, di cui 200 della Polizia di Stato, 250 nell’Arma dei carabinieri, 200 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;

e) 915 unità per l’anno 2025, di cui 100 della Polizia di Stato, 250 nell’Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza e 515 per la Polizia Penitenziaria.

L’assunzione è autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che – rinviando all’art. 35, comma 4, del testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001) – prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. Resta fermo quanto previsto relativamente alle riserve di posti nei concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali e alle riserve di posti per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 703 e 2199 del codice dell’ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). Per le assunzioni (di cui al comma 984) è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito Fondo da ripartire, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che autorizza l’assunzione in base al comma 1 (comma 985). La dotazione del Fondo è la seguente per ciascun anno:

- euro 3.855.298 per l’anno 2021,

- euro 32.318.063 per l’anno 2022,

- euro 58.358.288 per l’anno 2023,

- euro 103.346.347 per l’anno 2024,

- euro 151.510.382 per l’anno 2025,

- euro 187.987.418 per l’anno 2026,

- euro 195.007.907 per l’anno 2027,

- euro 196.566.668 per l’anno 2028,

- euro 199.622.337 per l’anno 2029,

- euro 202.387.875 per l’anno 2030,

- euro 204.480.113 per l’anno 2031,

- euro 205.659.245 per l’anno 2032,

- euro 206.733.517 per l’anno 2033,

- euro 208.639.130 per l’anno 2034,

- euro 210.838.415 per l’anno 2035,

- euro 213.454.024 a decorrere dall’anno 2036.

Il comma 986 autorizza inoltre - per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto – un onere finanziario da iscrivere in apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno pari a:

- euro 4.116.000 per l'anno 2021,

- euro 2.590.800 per l’anno 2022,

- euro 7.510.280 per l’anno 2023,

- euro 7.422.830 per l’anno 2024,

- euro 5.915.870 per l’anno 2025.

Il Fondo è ripartito tra le amministrazioni interessate con le medesime modalità di cui al comma 984 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri). Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello al quale l’autorizzazione ad assumere si riferisce, le amministrazioni comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi (comma 987). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 988).

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica - dossier 28/12/2020

I commi in commento – introdotti durante l’esame presso l’altro ramo del Parlamento – modificano in più parti il decreto legislativo n.64 del 2017, recante disciplina della scuola italiane all’estero. In particolare, sono trasferte al MAECI le risorse di personale (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo) destinate a gestire le attività collegate alla formazione italiana nel mondo, unitamente alle competenze in ordine alle attività di formazione, di selezione e di assegnazione temporanea ed invio in missione di detto personale. Ulteriori disposizioni riguardano l’assegnazione di detto personale presso sedi disagiate e la designazione di candidati ai posti di direttore e di direttore aggiunto nelle scuole europee, parimenti rimessa al MAECI. Le modifiche introdotte dai commi 975-977 sono volte a trasferire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) le competenze in materia di formazione italiana nel mondo, oggi condivise con il Ministero dell’istruzione. Si ricorda che fino al 2017 le scuole italiane all’estero erano regolamentate dalla parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. L’adozione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 – recante disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 – ha comportato una riformulazione della normativa settoriale, provvedendo anche esplicitamente all’abrogazione della citata previgente normativa. Nello specifico, il decreto legislativo n. 64 del 2017 si compone di 39 articoli, raggruppati in 6 Capi. Gli articoli 1-13 (Capo I) sono dedicati al sistema della formazione italiana nel mondo, per il quale si prevede il riordino della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero, con un coordinamento effettivo tra il MAECI e il MIUR (Ministero dell’istruzione, università e ricerca, che, si ricorda, dal 10 gennaio 2020 è stato ripartito tra due diversi Dicasteri, rispettivamente dell’Istruzione e dell’Università e ricerca). In particolare, l’articolo 3 si occupa dell’articolazione e del coordinamento del sistema della formazione italiana nel mondo, mentre gli articoli 4 e 5 trattano rispettivamente dell’istituzione (ovvero trasformazione o soppressione) delle scuole statali all’estero, e della gestione delle medesime. Gli articoli 6-9 riguardano le scuole paritarie all’estero, le altre tipologie di scuole e le sezioni italiane all’estero, anche in forma associativa, nonché – con una sostanziale innovazione rispetto al quadro normativo previgente - la partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della formazione italiana nel mondo. L’articolo 10 prevede le iniziative del MAECI in ordine alla promozione dell’apprendimento della lingua e cultura italiana, le quali possono essere realizzate anche da enti gestori senza fini di lucro organizzati secondo il diritto locale (articolo 11). L’articolo 12 prevede la possibilità dell’invio di lettori di italiano presso istituzioni scolastiche o universitarie straniere per collaborare nell’assistenza agli studenti e nelle attività di ricerca nel campo della lingua e della cultura italiana. La gestione e la vigilanza (articolo 13) sulle attività connesse al sistema della formazione italiana nel mondo è affidata a dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola, nel limite complessivo di 35 unità per il MAECI e altrettante per il MIUR. Detto personale è collocato fuori ruolo dall’Amministrazione di appartenenza, a carico della quale rimane il relativo trattamento economico. Il Capo II (artt. 14-17) è dedicato ai profili professionali e alla formazione del personale da inviare all’estero, nonché all’introduzione di un sistema di valutazione nell’ambito della formazione italiana nel mondo – alla quale peraltro si dovrà dare adeguata pubblicità mediante l’istituzione dall’anno scolastico 2017/2018 di una sezione apposita nell’ambito del Portale unico dei dati della scuola – in tale sezione figureranno i piani dell’offerta formativa di tutte le tipologie di scuole italiane all’estero e i relativi bilanci, le iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero, i dati curricolari del personale destinato all’estero, e i dati e documenti utili per la valutazione dell’andamento del sistema scolastico all’estero. Il Capo III (artt. 18-30) disciplina nella prima sezione lo stato giuridico del personale inviato all’estero, e nella seconda sezione (artt. 28-30) i relativi trattamenti economici. Il Capo IV (artt. 31-35) concerne situazioni particolari, e si articola nella sezione prima, dedicata al personale locale nelle scuole all’estero amministrate dallo Stato, e nella sezione seconda (articoli 34-35), dedicata alla possibilità di prestare all’estero il servizio civile nell’ambito del sistema della formazione italiana nel mondo, nonché al personale in servizio nelle scuole europee, al quale si applicano le disposizioni dei pertinenti accordi internazionali. Il Capo V consta del solo articolo 36, che riguarda il Piano per l’innovazione digitale, al quale è previsto concorrano le scuole all’estero amministrate dallo Stato, e anche, eventualmente, le scuole paritarie all’estero, qualora siano in rete con una delle scuole all’estero amministrate dallo Stato o con una scuola statale del territorio italiano, ma senza oneri per il bilancio dello Stato. Infine il Capo VI (artt. 37-39) contiene disposizioni di carattere finale, tra le quali la prevalenza della nuova normativa sulle norme dei contratti collettivi. È altresì prevista, contestualmente a un elenco puntuale di abrogazioni, la salvaguardia delle disposizioni degli accordi internazionali vigenti in materia. Il comma 975, alla lettera a), novella l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo trasferendo al MAECI le risorse di personale (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo) destinate a gestire le attività collegate alla formazione italiana nel mondo. Nel testo vigente, come sopra illustrato, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell’istruzione si vedono attribuire 35 unità per ciascuno, mentre la nuova formulazione prevede che il solo MAECI si avvalga di detto personale nel limite complessivo di 70 unità collocate fuori ruolo. La lettera b) del medesimo comma novella il comma 1 dell’articolo 15 - dedicato alla formazione del personale da destinare all’estero - con l’effetto di attribuire al MAECI lo svolgimento delle relative attività, rinvenendo altresì i fondi a valere sui quali organizzare le attività di formazione, e precisamente i fondi previsti all’articolo 39, comma 1 del decreto legislativo n. 64 del 2017. La lettera c) apporta modifiche all’articolo 19, intervenendo sul comma 2 e sul comma 4, conferisce al MAECI la competenza a svolgere la selezione del personale da destinare all’estero, sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell’istruzione. La lettera d) modifica il comma 2 dell’articolo 20, attribuendo al MAECI anche la fase della destinazione all’estero degli aspiranti collocatisi in posizione utile nelle relative graduatorie. La lettera e), al numero 1), sostituisce il comma 1 dell’articolo 24, disponendo che il MAECI, sentito il Ministero dell’istruzione, possa inviare, per esigenze di servizio, personale docente e amministrativo e dirigenti scolastici in assegnazione temporanea presso scuole statali all’estero e per altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per la durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito internet istituzionale un interpello semplificato. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l’intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale. Il numero 2) della medesima lettera e) dispone che, ai fini dello svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo d’istruzione, l’acquisizione del parere del Ministero dell’istruzione da parte del MAECI sostituisca l’atto di concerto tra i due dicasteri, attualmente previsto. La lettera f) intervenendo sulla formulazione dell’articolo 30, comma 1, in tema di servizio presso residenze disagiate, esclude per il personale richiamato l’applicazione delle norme di cui all’art. 114, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 del 1967, recante ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri. In base all’art. 144, comma quarto del D.P.R. n. 18/1967 il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate è trasferito a richiesta, dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell’interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto personale non può essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata. Si ricorda al riguardo che la determinazione degli assegni di sede al personale scolastico in servizio presso le istituzioni scolastiche all’estero è stata adottata con il decreto del ministero degli affari esteri numero 3059 del 26 marzo 2018, per la determinazione degli assegni di sede al personale scolastico in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali all’estero; La lettera g) modifica il comma 2, secondo periodo, dell’articolo 35 - dedicato al personale in servizio nelle scuole europee, trasferendo dal Ministero dell’istruzione al MAECI la competenza ad individuare i candidati italiani ai posti di direttore e di direttore aggiunto di scuola europea, previa pubblicazione di un bando che regoli modalità e criteri di selezione. La lettera h) adegua la formulazione del testo del richiamato decreto legislativo n. 67/2017 alla nuova denominazione assunta dal dicastero dell’istruzione, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni, dalle legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha provveduto ad istituire, all’art. 1, il Ministero dell’istruzione ed il Ministero dell’università e della ricerca ed ha conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca. Il comma 976 prevede che le disposizioni di cui alle richiamate lettere b), c), d) e g) sopra illustrate trovino applicazione solo a decorrere dall’anno scolastico 2021-2022. Il comma 977, infine, fissa un termine successivo all’entrata in vigore della legge di bilancio per 2021, a decorrere dal quale il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell’istruzione ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 64 del 2017 è ricollocato fuori ruolo presso il MAECI - a meno che non abbia optato di permanere nel Ministero dell’istruzione. Viene altresì ribadito che i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo presso il MAECI non potranno eccedere il numero complessivo di 70 unità. È altresì previsto che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio le scuole statali all’estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano i contratti di lavoro, già afferenti alle soppresse casse scolastiche, alle disposizioni dell’articolo 33 del decreto legislativo 64 del 2017 - si ricorda che l’articolo 33 in questione concerne appunto la legge regolatrice dei contratti dei docenti e del personale non docente assunti localmente. Secondo i dati forniti dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) La rete delle scuole italiane all’estero (infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado) comprende:

- 8 istituti statali onnicomprensivi con sede ad Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo; 

- 43 scuole paritarie, la maggior parte delle quali è costituita da istituti onnicomprensivi, presenti in tutte le aree geografiche nel mondo: Europa, Africa-subsahariana, Mediterraneo e Medio Oriente, Americhe, Asia e Oceania;

- 7 sezioni italiane presso scuole europee: 3 a Bruxelles ed 1 a Lussemburgo, Francoforte, Monaco di Baviera e Varese;

- 79 sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali, di cui 63 in Unione Europea, 13 in Paesi non UE, 1 nelle Americhe e 2 in Asia/Oceania;

- 2 scuole non paritarie con sedi a Smirne e Basilea;

- i corsi di lingua e cultura italiana rivolti ai connazionali residenti all’estero, la cui gestione rientra nell’ambito delle competenze della Direzione generale per gli Italiani all’estero (DGIT).

Con riferimento all’anno scolastico 2019/2020, il contingente scolastico del MAECI 607 posti di personale docente (210 unità nelle scuole statali, 30 unità nelle scuole paritarie, 94 unità nelle sezioni italiane presso scuole straniere, bilingui o internazionali, 3 unità su cattedre miste, 143 unità sui corsi e 127 unità sui lettorati), 46 posti di dirigente scolastico (8 unità nelle scuole statali e 38 unità presso le Ambasciate e i Consolati) e 21 posti di personale amministrativo (8 unità sulla scuole statali e 13 unità sui corsi). Nel contingente delle scuole europee figurano, inoltre, 116 unità di personale docente italiano.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica - dossier 28/12/2020

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