La responsabilità di un amministratore si basa sul rapporto contrattuale che si instaura con la società all’atto della nomina rapportandosi, dunque, alla violazione di specifici obblighi di natura contrattuale e/o legale.
In generale, gli amministratori sono tenuti ad adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto della società con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e con riferimento alle loro competenze specifiche.
Assume particolare rilievo il criterio della c.d. “diligenza specifica”, parametro di valutazione del comportamento degli amministratori, indicato espressamente dal Legislatore come fondamentale.

La diligenza rappresenterebbe la “misura dell’impegno richiesto”, di conseguenza, l’agire diligentemente (artt. 2392 e 1176 del codice civile) vale certamente ad escludere la responsabilità per violazione del generale dovere di buona amministrazione.

Le disposizioni di legge, tuttavia, rimandando genericamente alla normativa vigente o allo statuto non prevedono, neanche in via esemplificativa, tipologie di violazioni idonee a fondare la responsabilità degli amministratori.
Comunque, da una analisi della relativa giurisprudenza, è possibile delineare alcune fattispecie di responsabilità amministrativa ormai ritenute tipiche, come, ad esempio, ipotesi di tenuta irregolare e sommaria dei libri e delle scritture contabili, di inadempimento alle obbligazioni fiscali e previdenziali, di sottrazione di valori sociali, ecc.; in generale, dall’eventuale omissione di tutte quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste per la scelta di una determinata operazione economica operata in certe circostanze e con determinate modalità.

L’azione di responsabilità per danni nei confronti degli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea dei soci ed ha come presupposto che gli amministratori abbiano cagionato un pregiudizio patrimoniale alla società.
Può essere esercitata direttamente dalla società, previa deliberazione assembleare, come detto, oppure del Collegio sindacale nelle S.p.A.; da una minoranza qualificata dei soci, in nome proprio, ma nell’interesse della società; dall’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale all’esito della denuncia presentata per gravi irregolarità nella gestione (art. 2409 codice civile); in caso di soggezione della società a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, rispettivamente, dal curatore del fallimento, dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario (art. 2394-bis codice civile). Non può essere esercitata decorsi cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2394 del codice civile, “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale”, sennonché l’azione può essere proposta dai creditori “quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”. È, tuttavia, discussa la configurabilità dell’azione di responsabilità promossa da un creditore sociale nei confronti dell’amministratore di una s.r.l., sebbene tale azione troverebbe fondamento nella clausola generale della responsabilità per fatto illecito di cui all’art. 2043 codice civile. Il diritto al risarcimento dei danni spetta, comunque, ai sensi di legge, tanto al singolo socio, quanto al terzo estraneo alla società, che sia stato direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori.

In particolare, il codice civile dispone che gli amministratori di s.r.l. sono responsabili solidalmente (fatta eccezione per quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, avendo avuto conoscenza dell’atto che si stava per compiere, abbiano fatto constare il proprio dissenso) dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo. Si evidenzia, altresì, che anche i soci sono solidalmente responsabili con gli amministratori se hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

Ciascun socio può agire contro gli amministratori di s.r.l. e, in caso di gravi irregolarità nella gestione, chiedere che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori.
La società, peraltro, è tenuta a rimborsare le spese di giudizio e quelle sostenute dai soci per l'accertamento dei fatti, salvo il diritto di regresso nei confronti degli amministratori responsabili.
Infine, in tema di responsabilità penale, si evidenzia che l'amministratore di una società può essere ritenuto responsabile delle operazioni compiute dalla società “…ai sensi dell'art. 40, comma 2, del  codice penale” (in tal senso, Cassazione penale , sez. V, sentenza 04.02.2013 n° 5653,).

Inoltre, sebbene il fallimento della società non comporti il fallimento degli amministratori (salvo che essi siano anche soci a responsabilità illimitata), nelle società di capitali, gli amministratori e i liquidatori possono rispondere penalmente per il reato di bancarotta.
Come i liquidatori, anche gli amministratori sono sottoposti agli stessi obblighi del fallito (art. 49 della legge fallimentare - R.d. 16 marzo 1942 n.267 e ss.mm.ii.).
 
Articolo redatto dall'Avvocato Andrea Cruciani il 29.10.2014
 
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