Negoziazione assistita da Avvocati in materia di incidenti stradali e tra imbarcazioni nonché per le domande di pagamento fino a € 50.000 e nelle controversie tra coniugi
 
Articolo redatto dall'Avv. Andrea Cruciani il 20/12/2014
 
Con il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (Legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162) ecco un nuovo intervento normativo finalizzato a ridurre il contenzioso civile dinanzi all'Autorità giudiziaria mediante procedure di risoluzione delle controversie alternative al processo. 

La nuova procedura stragiudiziale (ovverosia senza l'intervento di un Giudice) è denominata negoziazione assistita e consiste nel sottoscrivere un impegno a collaborare/negoziare per risolvere una lite con l'obbligatoria assistenza da parte di uno o più Avvocati. L'accordo raggiunto deve essere sottoscritto sia dalle parti in lite che dagli avvocati e acquista efficacia di titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Quando la negoziazione ha ad oggetto uno degli atti soggetti a trascrizione, la sottoscrizione dell'accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale  a ciò autorizzato (notaio)per poter così regolarmente procedere alla trascrizione. 
Le parti e gli avvocati sono obbligate a tenere riservate le informazioni acquisite nel corso della negoziazione. Inoltre, le dichiarazioni rese e le informazioni assunte nel corso del procedimento non possono essere utilizzate in un giudizio tra le stesse parti avente, in tutto o in parte, il medesimo oggetto. Tantomeno, i difensori delle parti e coloro che partecipano alla procedura possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.
 
Questo procedimento alternativo al giudizio diventa obbligatorio dal prossimo 9 febbraio 2015 per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti nonché per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme fino a cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie  civili e commerciali relative alle materie di cui alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria (decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).
In particolare, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale, quindi, non si può iniziare una causa senza aver tentato la negoziazione. In ogni caso, la condizione di procedibilità si considera avverata e si può avviare l'azione giudiziale se non c’è adesione della controparte entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito alla negoziazione o è decorso il periodo di tempo previsto per la durata della procedura. 
La negoziazione non potrà durare meno di un mese e più di tre mesi, prorogabili di ulteriori 30 giorni per accordo tra le parti.
L'oggetto della controversia non deve riguardare i c.d. diritti indisponibili (es. il diritto al nome, all'immagine alla riservatezza, lo status, il diritto agli alimenti ecc.) nè il diritto del lavoro.

La negoziazione assistita può essere utilizzata anche nelle controversie tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di scioglimento del matrimonio. Tuttavia per l’ipotesi di scioglimento del matrimonio, si può ricorrere alla negoziazione assistita soltanto quando la separazione fra i coniugi è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato, ovvero è stata omologata ovvero è intervenuta separazione di fatto iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tali ipotesi, l'accordo raggiunto deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per ottenere un nullaosta che viene rilasciato se non vi sono irregolarità. Diversamente, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto necessita di autorizzazione del Procuratore della Repubblica e può essere rilasciata soltatnto quando l'accordo risponde all'interesse dei figli, altrimenti la Procura lo trasmette al Presidente del Tribunale che fissa un'udienza per la comparizione delle parti.