Articolo redatto dall'Avv. Andrea Cruciani il 09/04/2015
 
Le Associazioni si distinguono dalle Società in quanto mentre le società perseguono uno scopo di lucro, diversamente le Associazioni perseguono uno scopo culturale ed anche qualora svolgano attività economico-commerciale, gli utili perseguiti devono essere utilizzati soltanto per la realizzazione dello scopo culturale dell’Associazione non potendo essere divisi e distribuiti tra gli associati.
Le Associazioni possono definirsi come un gruppo di persone organizzate e operanti per il conseguimento di un fine comune diverso dallo scopo di lucro che attiene alle società.
Affinché il patrimonio dell’Associazione sia distinto ed autonomo rispetto a quello delle persone che agiscono in nome e per conto dell’Associazione occorre che l’Associazione sia dotata della cosiddetta personalità giuridica. Altrimenti rispondono dei debiti dell’Associazione, con il proprio patrimonio personale, anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
Le Associazioni, come pure le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture; a tal fine, devono essere costituite con atto pubblico (notarile). 
L'atto costitutivo e lo statuto devono indicare la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la sede, norme sull'ordinamento e sull’amministrazione, diritti e obblighi degli associati, condizioni di ammissione, e possono inoltre contenere norme relative alla estinzione e alla devoluzione patrimonio. Gli amministratori sono responsabili le norme del mandato. 
Le Associazioni dotate di personalità giuridica sono dette riconosciute e le limitazioni del potere di rappresentanza degli amministratori che non risultano dal registro delle persone giuridiche non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione non riconosciuta, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune ma delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente tutte le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.