L’Arbitrato Sportivo prevede che le parti, accettando la clausola compromissoria - e il vincolo di giustizia - contenuta nel contratto associativo all’atto dell’affiliazione o del tesseramento, si impegnino a devolvere le proprie controversie ad appositi organi chiamati Collegi arbitrali.  Il punto di partenza per l’accesso alla tutela arbitrale è che entrambe le parti risultino legate all’ordinamento sportivo, altrimenti la procedura è inammissibile. Se, invece, tale presupposto viene a mancare, la procedura diviene improcedibile. L’arbitrato sportivo ha natura residuale rispetto alla composizione naturale delle controversie sportive che oggi avvengono all'interno degli organid di giustizia federale. Non rientrano nelle materie arbitrabili né le controversie tecniche, né quelle disciplinari, né quelle che vedono in causa terzi estranei non affiliati o tesserati, quali ad esempio gli sponsor, che sono di competenza di appositi organi di Giustizia Sportiva, salvo il caso di rilevanza per l’ordinamento statale.


Nel corso degli anni, si è assistito ad un continuo mutamento dell’ordinamento sportivo che ha visto susseguirsi l’introduzione di nuovi organi come l’Alta Corte di giustizia sportiva e il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport (TNAS), giungendo all’ultima riforma dell’intero sistema prevista dal CONI, a seguito del nuovo Statuto dell' 11 giugno 2014 ed il nuovo Codice della Giustizia Sportiva del 15 luglio 2014, che prevedono la soppressione degli organi sopra elencati, per lasciar spazio ad un Collegio di Garanzia per lo Sport, avente il ruolo di “giudice di legittimità” e che rappresenta "organo di ultimo grado della giustizia sportiva" esaurito il quale si ha la possibilità di ricorrere alla giustizia statale.

La riforma ha quindi abbandonato il modello arbitrale che oggi riguarda solo le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi dell’art. 4 legge 23 marzo 1981, n. 91 (vale a dire i contratti di lavoro subordinato sportivo) e le controversie da regolamenti federali aventi ad oggetto rapporti meramenti patrimoniali.

 

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 12-08-2015