Secondo quanto disposto dal recente Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 (Legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132), l’atto di precetto (ovverosia l’intimazione al debitore con avvertimento che decorsi 10 giorni potrà essere iniziata l’esecuzione forzata nei suoi confronti) deve contenere anche l’avvertimento che il debitore può risolvere la sua situazione di indebitamento mediante la stipula di un accordo con i creditori con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice.
 
L’accordo è finalizzato alla ristrutturazione dei debiti dell’impresa mentre il debitore che non è un imprenditore può proporre ai creditori un piano di rientro.  Si tratta di due procedure diverse per comporre una crisi debitoria e cancellare tutti i debiti, accordo di composizione della crisi per gli imprenditori e piano del consumatore per i debitori che non sono imprenditori (Legge sul sovraindebitamento 27 gennaio 2012 n. 3). 
Mediante l’accordo con i creditori, il debitore imprenditore può offrire una soluzione ai propri creditori un pagamento “a saldo e stralcio” che dovrà essere approvato dai creditori che rappresentino almeno il 60% del valore totale dei crediti. L’accordo è gestito dagli appositi organismi preposti. Il piano del consumatore invece non prevede la necessità del consenso dei creditori ma solo il nulla osta di un Giudice. Il debitore deve però presentare un piano di rientro che assicuri ai creditori una soddisfazione maggiore di quella che si avrebbe attraverso la liquidazione di tutti i suoi beni vendibili, elencati in una lista e con il cui ricavato potranno essere estinti i debiti. Si segnala altresì che, oltre alle suddette procedure, è prevista la liquidazione del patrimonio del debitore, richiesta volontariamente dallo stesso o disposta dal Tribunale, cui consegue la liberazione del debitore da tutti i suoi impegni ed obbligazioni ai sensi della citata legge sul sovraindebitamento.
Orbene, se nell’atto di precetto manca l’avvertimento prescritto, pur considerato che la nullità del precetto non è disposta in modo espresso dalla nuova disposizione normativa, il precetto può comunque ritenersi inefficace e non consentirà quindi al creditore di poter validamente iniziare il processo esecutivo (finalizzato alla realizzazione concreta del diritto anche a mezzo della forza pubblica).
 
Il debitore potrà quindi sia impugnare subito il precetto che opporsi successivamente all’esecuzione facendo rilevare l’inefficacia del precetto quale atto prodromico del processo esecutivo. Si evidenzia, inoltre, che queste procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono utilizzabili soltanto dall’imprenditore non soggetto al fallimento, tuttavia l’avvertimento nel precetto è sempre opportuno, non essendo sempre agile per il creditore avere contezza dell’assetto patrimoniale, economico e finanziario del proprio debitore.
 
La mancanza dell’avvertimento in questione non può essere sanata se non notificando un nuovo precetto. Come detto, quindi, il vizio del precetto potrà essere fatto valere appena ricevuto il precetto con un’opposizione al precetto, oppure successivamente al primo atto esecutivo nel breve termine di 20 giorni. Al riguardo, si evidenzia che le opposizioni relative alla regolarità formale del precetto nonché del titolo esecutivo (l’atto da cui risulta il diritto, ad esempio una sentenza, che consente di instaurare il processo esecutivo) si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione; successivamente, si possono proporre nel termine di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui lo specifico atto esecutivo da contestare è stato compiuto.
 
In conclusione, ricevuto un precetto privo dell’avvertimento relativo alla possibilità di ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, il debitore precettato potrebbe far dichiarare l’inefficacia del pignoramento eseguito in virtù della proposizione della domanda di ammissione alle procedure di composizione della crisi predette.
 
Articolo redatto dall’Avv. Andrea Cruciani il 17. 09.2015