Tutela del marchio e diritto all'uso del proprio nome
 
L’azienda che utilizza un marchio uguale o simile ad altro registrato, per la stessa classe di prodotti o comunque per servizi affini e nel medesimo ambito territoriale, può essere citata in giudizio ed anche subire un’inibitoria tramite una procedura d’urgenza che vieti l’uso del marchio con l’obbligo di eliminare i mezzi con cui tale uso è posto in essere, fino al possibile sequestro dei beni contraddistinti dal marchio in questione, oltre al risarcimento dei danni.
 
Il titolare di un marchio registrato idoneo a distinguere prodotti o servizi ha infatti diritto di valersene in modo esclusivo. Peraltro, usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri è atto di concorrenza sleale perseguibile ai sensi di legge. 
Il proprio marchio pertanto deve essere diverso ma soprattutto non deve confondersi con altri già in uso per prodotti dello stesso genere o affini.
La diversità del marchio va correlata ai prodotti e all’ambito territoriale, ciò che rende originale e nuovo un marchio è la sua totale capacità di distinzione, tale da escludere che sia in grado di generare confusione, anche solo in astratto, circa l’origine, la composizione, le proprietà e l’impiego del prodotto.
In generale, il rischio di confusione si concretizza quando il marchio può anche soltanto far dubitare il consumatore circa l’origine di un prodotto attribuendolo ad un’impresa piuttosto che ad un’altra. In sintesi, l’accertamento necessario attiene alla valutazione del rischio di “confusione” o “associazione” tra prodotti di imprese diverse.
 
Si evidenzia, altresì, che il marchio può essere costituito da parole, numeri, lettere, forme, combinazioni o tonalità cromatiche atte a distinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli delle altre in quanto la sua funzione è appunto di contraddistinguere prodotti, servizi e imprese, rappresentando un importante strumento di comunicazione tra imprese e consumatori, circa le qualità e il valore dei prodotti e dei servizi.
 
Il diritto esclusivo all’uso del marchio e la conseguente possibilità di vietarne l’uso a terzi si acquisisce mediante la registrazione e i diritti retroagiscono alla data di deposito della domanda di registrazione presso gli Uffici Provinciali Industria Commercio e Artigianato (UPICA), Sezione Ufficio Brevetti per Invenzioni, Modelli e Marchi, che si trovano presso le Camere di Commercio territorialmente competenti. 
 
I marchi composti da nomi di persona, cosiddetti denominativi, sono quelli più diffusi, il fattore determinante la confusione è l’esistenza del rischio che l’acquirente consumatore associ erroneamente due marchi simili ad un’unica azienda. La somiglianza tra marchi si valuta anche con riferimento al suono caratterizzato dalla loro pronuncia verbale, dalle sillabe, dagli accenti e dalla successione delle vocali. Tuttavia, la somiglianza tra i segni può essere prodotta anche da un’identica successione di consonanti, da uno stesso inizio di parola, che può influire in maniera determinante sull’impressione d’insieme della parola stessa. Il giudizio di confondibilità fra marchi si compie tenendo conto dell’impressione che può essere suscitata nel consumatore di media attenzione e diligenza.
 
L’azione di nullità del marchio si instaura per far accertare la mancanza dei requisiti di validità del marchio previsti dalla normativa vigente e presuppone che sia avvenuta la registrazione del marchio, gli interessati possono anche proporre opposizione alla domanda di registrazione.
 
La notorietà di un marchio, inoltre, ha un ambito di protezione maggiore, in quanto, nell’ambito di una azione di contraffazione, sul giudizio relativo alla confondibilità o meno tra marchi, la notorietà incide in maniera determinante, poiché la protezione dei cosiddetti marchi forti o rinomati è estesa a tutti gli elementi che li compongono mentre per i cosiddetti marchi deboli si utilizzano criteri meno rigorosi.
Lievi modificazioni sono sufficienti ad escludere la confusione con un marchio cosiddetto debole ma ciò non vale in relazione ai cosiddetti marchi forti. L’uso anche solo parziale di caratteri identici ad un marchio molto noto rileva in particolar modo nell’accertamento della possibilità di confusione o associazione tra prodotti concorrenti.
 
In conclusione, come detto, il marchio non deve essere confondibile con il nome commerciale utilizzato da un altro imprenditore soprattutto se esercente un’attività analoga e concorrente nella stessa sfera territoriale. La rilevanza della possibilità di confusione dipende esclusivamente dalla percezione che possono avere i consumatori. La constatazione dell’esistenza di un rischio di confusione dipende da tutti gli aspetti della somiglianza e comprende inoltre il rilievo di sufficienti elementi in comune, sul piano visivo, auditivo e concettuale.
Pertanto, si evidenzia che il diritto di utilizzare il proprio nome non è rilevante nell’ambito del giudizio di accertamento dell’esistenza o meno di un rischio di confusione per i consumatori.
 
Articolo redatto dall’Avv. Andrea Cruciani il 04.11.2015
 
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